Art. 5 
 
 
                              Direttore 
 
  1. Il  direttore  rappresenta  l'Agenzia,  ne  dirige  e  controlla
l'attivita', e' responsabile della gestione e del conseguimento degli
obiettivi attribuiti. Egli, in particolare: 
  a) propone  per  l'approvazione  del  Ministro  il  regolamento  di
organizzazione; 
  b) propone per l'approvazione del  Ministro,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   il   regolamento   di
contabilita'; 
  c) stipula la convenzione con il Ministro; 
  d) predispone e sottopone al Ministro il bilancio preventivo  e  il
conto consuntivo; 
  e)  fatti  salvi  i  poteri  di  proposta  attribuiti  dalla  legge
istitutiva alla DGCS, propone al Comitato congiunto le iniziative  da
approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente; 
  f) adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli
obiettivi dell'Agenzia e, nell'ambito della  programmazione  annuale,
esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve  le  competenze  dei
dirigenti e fermo restando il limite di cui all'articolo 17, comma 6,
della legge istitutiva; 
  g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione,  vigilanza
e controllo nei confronti degli uffici e delle sedi all'estero; 
  h) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale  e
propone al  Ministro  il  conferimento  degli  incarichi  di  livello
dirigenziale generale; 
    i)  assegna  ai  dirigenti  gli  obiettivi  da   perseguire   per
l'attuazione  dei  programmi  e  la  responsabilita'   di   specifici
progetti; 
  l) attribuisce ai capi degli uffici  e  delle  sedi  all'estero  le
risorse finanziarie, umane e strumentali; 
  m)  cura   le   relazioni   sindacali,   definisce   le   politiche
d'incentivazione, di formazione e d'impiego ottimale del personale; 
  n) propone al  Ministro  la  nomina  dei  componenti  del  comitato
direttivo, ne convoca e presiede le riunioni; 
  o) previa  autorizzazione  del  Comitato  congiunto,  nel  rispetto
dell'articolo 17, comma  7,  della  legge  istitutiva,  istituisce  o
sopprime le sedi all'estero e ne determina l'ambito  territoriale  di
competenza; 
  p) assicura il supporto dell'Agenzia al MAECI  nelle  attivita'  di
natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva; 
  q) svolge le funzioni ed attivita' amministrative non espressamente
attribuite al comitato direttivo dalle norme vigenti e  dal  presente
statuto. 
  2. La selezione per la nomina del direttore di cui all'articolo 17,
comma 5, della legge istitutiva e' cosi' disciplinata: 
  a)  i  requisiti,  le  modalita'  e  i  criteri  di  determinazione
dell'idoneita' di cui alla lettera d), i termini e  le  modalita'  di
presentazione  delle  candidature  sono  divulgati  mediante   avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sui
siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  del
MAECI  e  con  modalita'  idonee  a  garantire  la  diffusione  anche
internazionale; 
  b) le candidature sono valutate da una commissione di almeno cinque
membri, nominati  dal  Ministro  nel  rispetto  dell'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; la
commissione comprende almeno un dirigente generale o  equiparato  del
MAECI e un professore universitario in materie  attinenti  all'ambito
di attivita' dell'Agenzia; 
  c) della  commissione  possono  far  parte  persone  estranee  alla
pubblica amministrazione, di comprovata esperienza  nel  campo  della
cooperazione  allo  sviluppo,  individuate,  anche   tra   funzionari
dell'Unione  Europea  o  di  organizzazioni  internazionali  di   cui
l'Italia e' parte, nel rispetto  dei  criteri  di  trasparenza  e  di
imparzialita' e che non siano  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche  e
che non siano rappresentanti sindacali o designati da  confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
  d) i candidati ritenuti  idonei  sulla  base  della  documentazione
allegata alla domanda di partecipazione sono ammessi a un  colloquio,
all'esito del quale la commissione, per il tramite del Vice ministro,
formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non  oltre
cinque nominativi; 
  e) gli elenchi  di  coloro  che  hanno  presentato  domanda,  degli
ammessi al colloquio e dei candidati  proposti  sono  pubblicati  sul
sito istituzionale del MAECI. 
  3.  Il  trattamento  giuridico  ed  economico  onnicomprensivo  del
direttore  e'  determinato  con  contratto  individuale,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165.  Il  Ministro  puo'  disporre  in   ogni   momento   la   revoca
dell'incarico per inosservanza  delle  direttive  generali  e  per  i
risultati negativi rispetto agli obiettivi  assegnati,  nel  rispetto
dei principi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. L'incarico  e'  incompatibile  con  altri  rapporti  di
lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale. L'incarico non puo'  essere  conferito  a  persone  in
quiescenza. 
  4. In caso di assenza o di impedimento, il direttore e'  sostituito
dal  titolare  di  incarico   dirigenziale   generale   di   maggiore
anzianita'. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento  di
          disciplina  in  materia  di  accesso  alla   qualifica   di
          dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5,  del  D.Lgs.
          30 marzo 2001, n. 165),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  13
          novembre 2004, n. 267, e' il seguente: 
              "Art. 4. (Commissione esaminatrice) - 1. La commissione
          esaminatrice  del  concorso   e'   nominata   con   decreto
          dell'Organo di governo dell'amministrazione che  indice  il
          concorso, ed e' composta da un numero dispari di membri, di
          cui uno con funzioni di presidente. 
              2.  Il  Presidente  della  commissione  e'  scelto  tra
          magistrati amministrativi,  ordinari,  contabili,  avvocati
          dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima
          fascia di universita' pubbliche  o  private  designati  nel
          rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 
              3. I componenti sono  scelti  tra  dirigenti  di  prima
          fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima
          fascia di universita'  pubbliche  o  private,  nonche'  tra
          esperti di comprovata qualificazione nelle materie  oggetto
          del concorso. 
              4. Le funzioni di segretario sono svolte  da  personale
          appartenente all'area professionale C. 
              5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da
          uno  o  piu'  componenti  esperti  nelle  lingue  straniere
          oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti  di
          informatica. 
              6. Non possono  essere  chiamati  a  fare  parte  delle
          commissioni soggetti componenti  dell'organo  di  direzione
          politica dell'amministrazione che indice il concorso o  che
          ricoprano cariche  politiche  o  che  siano  rappresentanti
          sindacali   o    designati    dalle    confederazioni    od
          organizzazioni    sindacali    o     dalle     associazioni
          professionali. 
              7. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle
          commissioni di concorso e' riservato alle donne. 
              8.  I  provvedimenti  di   nomina   delle   commissioni
          esaminatrici indicano un supplente per  ciascun  componente
          secondo  le  modalita'  di  nomina  indicate  nel  presente
          articolo.". 
              - Il testo degli articoli 19, comma 2, e 21 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella  Gazz.  Uff  9
          maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente: 
              "Art.  19.  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali)   -
          (Omissis). 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni." 
              "Art.  21.  (Responsabilita'  dirigenziale)  -  1.   Il
          mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
          le risultanze del sistema di valutazione di cui  al  Titolo
          II del decreto legislativo  di  attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.".