Art. 5 Direttore 1. Il direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attivita', e' responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Egli, in particolare: a) propone per l'approvazione del Ministro il regolamento di organizzazione; b) propone per l'approvazione del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilita'; c) stipula la convenzione con il Ministro; d) predispone e sottopone al Ministro il bilancio preventivo e il conto consuntivo; e) fatti salvi i poteri di proposta attribuiti dalla legge istitutiva alla DGCS, propone al Comitato congiunto le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente; f) adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia e, nell'ambito della programmazione annuale, esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti e fermo restando il limite di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva; g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici e delle sedi all'estero; h) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale e propone al Ministro il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale; i) assegna ai dirigenti gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dei programmi e la responsabilita' di specifici progetti; l) attribuisce ai capi degli uffici e delle sedi all'estero le risorse finanziarie, umane e strumentali; m) cura le relazioni sindacali, definisce le politiche d'incentivazione, di formazione e d'impiego ottimale del personale; n) propone al Ministro la nomina dei componenti del comitato direttivo, ne convoca e presiede le riunioni; o) previa autorizzazione del Comitato congiunto, nel rispetto dell'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, istituisce o sopprime le sedi all'estero e ne determina l'ambito territoriale di competenza; p) assicura il supporto dell'Agenzia al MAECI nelle attivita' di natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva; q) svolge le funzioni ed attivita' amministrative non espressamente attribuite al comitato direttivo dalle norme vigenti e dal presente statuto. 2. La selezione per la nomina del direttore di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva e' cosi' disciplinata: a) i requisiti, le modalita' e i criteri di determinazione dell'idoneita' di cui alla lettera d), i termini e le modalita' di presentazione delle candidature sono divulgati mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MAECI e con modalita' idonee a garantire la diffusione anche internazionale; b) le candidature sono valutate da una commissione di almeno cinque membri, nominati dal Ministro nel rispetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; la commissione comprende almeno un dirigente generale o equiparato del MAECI e un professore universitario in materie attinenti all'ambito di attivita' dell'Agenzia; c) della commissione possono far parte persone estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo, individuate, anche tra funzionari dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di imparzialita' e che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; d) i candidati ritenuti idonei sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono ammessi a un colloquio, all'esito del quale la commissione, per il tramite del Vice ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi; e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi al colloquio e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI. 3. Il trattamento giuridico ed economico onnicomprensivo del direttore e' determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro puo' disporre in ogni momento la revoca dell'incarico per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi rispetto agli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita' professionale. L'incarico non puo' essere conferito a persone in quiescenza. 4. In caso di assenza o di impedimento, il direttore e' sostituito dal titolare di incarico dirigenziale generale di maggiore anzianita'.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2004, n. 267, e' il seguente: "Art. 4. (Commissione esaminatrice) - 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. 2. Il Presidente della commissione e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C. 5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e' riservato alle donne. 8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina indicate nel presente articolo.". - Il testo degli articoli 19, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente: "Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) - (Omissis). 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni." "Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale) - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".