Art. 6 
 
 
                         Comitato direttivo 
 
  1. Il comitato direttivo si riunisce  periodicamente,  e'  composto
dal direttore, che lo presiede, e da quattro  componenti  individuati
come segue: 
  a) i due capi delle  strutture  di  livello  dirigenziale  generale
dell'Agenzia, per la durata dell'incarico; 
  b) altri due dirigenti dell'Agenzia, di cui  uno  con  funzioni  di
segretario, nominati dal Ministro su proposta del  direttore  per  un
mandato di quattro anni, rinnovabile. 
  2. Il comitato direttivo coadiuva il direttore e, in particolare: 
  a) formula proposte in ordine alla programmazione  delle  attivita'
dell'Agenzia; 
  b) individua misure e iniziative dirette a favorire  l'economicita'
della gestione; 
  c) esprime  un  parere  sulle  proposte  dell'Agenzia  al  Comitato
congiunto; 
  d) esprime un parere sugli schemi di convenzione con il MAECI e con
altre amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  17,  comma  4,
della legge istitutiva; 
  e) esprime un parere sulla proposta di bilancio  preventivo  e  sul
conto consuntivo dell'Agenzia; 
    f) esprime, su richiesta del Ministro, un parere su  proposte  di
modifica del presente statuto e dei regolamenti di  organizzazione  e
di contabilita'. 
  3. Le deliberazioni sono approvate con  il  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei componenti. 
  4. Alle riunioni del comitato direttivo possono partecipare,  senza
diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti. 
  5. Per la partecipazione al comitato  direttivo  non  spetta  alcun
compenso, rimborso spese, gettone di presenza o  emolumento  comunque
denominato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.