Art. 6 Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo si riunisce periodicamente, e' composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro componenti individuati come segue: a) i due capi delle strutture di livello dirigenziale generale dell'Agenzia, per la durata dell'incarico; b) altri due dirigenti dell'Agenzia, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal Ministro su proposta del direttore per un mandato di quattro anni, rinnovabile. 2. Il comitato direttivo coadiuva il direttore e, in particolare: a) formula proposte in ordine alla programmazione delle attivita' dell'Agenzia; b) individua misure e iniziative dirette a favorire l'economicita' della gestione; c) esprime un parere sulle proposte dell'Agenzia al Comitato congiunto; d) esprime un parere sugli schemi di convenzione con il MAECI e con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 4, della legge istitutiva; e) esprime un parere sulla proposta di bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Agenzia; f) esprime, su richiesta del Ministro, un parere su proposte di modifica del presente statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilita'. 3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 4. Alle riunioni del comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti. 5. Per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.