Art. 7 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente  e
da due membri effettivi, designati in  conformita'  all'articolo  17,
comma 13,  lettera  m),  della  legge  istitutiva,  e  da  un  membro
supplente, designato dal Ministro. 
  2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro,  durano  in
carica tre anni e  possono  essere  confermati  una  sola  volta.  Le
indennita' del presidente e dei membri effettivi sono determinate dal
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  svolge  il   controllo
sull'attivita' dell'Agenzia a norma del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, nonche', in quanto compatibili, degli articoli  2397  e
seguenti del codice civile e del regolamento di contabilita'. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 2397 del codice civile  e'  il
          seguente: 
                "  Art.  2397.  (Composizione  del  collegio)  -   Il
          collegio sindacale  si  compone  di  tre  o  cinque  membri
          effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere  nominati
          due sindaci supplenti. 
              Almeno un membro  effettivo  ed  uno  supplente  devono
          essere scelti tra i revisori legali iscritti  nell'apposito
          registro. I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale
          registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli  albi
          professionali individuati con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, o fra i professori  universitari  di  ruolo,  in
          materie economiche o giuridiche. 
              Per  le  societa'  aventi  ricavi  o  patrimonio  netto
          inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che
          l'organo di controllo sia composto  da  un  sindaco  unico,
          scelto  tra  i  revisori  legali   iscritti   nell'apposito
          registro.".