Art. 7 Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente e da due membri effettivi, designati in conformita' all'articolo 17, comma 13, lettera m), della legge istitutiva, e da un membro supplente, designato dal Ministro. 2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Le indennita' del presidente e dei membri effettivi sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'Agenzia a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonche', in quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di contabilita'.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 2397 del codice civile e' il seguente: " Art. 2397. (Composizione del collegio) - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.".