Art. 9 
 
 
                           Sedi all'estero 
 
  1. Con le modalita' di cui all'articolo 17, comma  7,  della  legge
istitutiva  possono  essere  istituite,  nell'ambito  delle   risorse
finanziarie disponibili,  fino  a  trenta  sedi  all'estero,  la  cui
direzione e' affidata a personale dirigenziale, della terza area o  a
personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge
istitutiva. 
  2. Nelle sedi all'estero possono essere  inviati,  secondo  criteri
determinati dal Comitato congiunto, fino a venti  dipendenti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 32, comma 4,  primo  periodo
della legge istitutiva. Tale contingente puo' essere aumentato fino a
cinquanta unita', nel limite delle risorse finanziarie effettivamente
disponibili nell'ambito delle risorse assegnate. 
  3. Le procedure concorsuali di reclutamento del  personale  di  cui
all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva,  nel  rispetto  del
contingente ivi previsto, sono regolate dalle  norme  applicabili  al
personale di pari qualifica degli uffici di cui all'articolo  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  4. I capi delle sedi all'estero rispondono  al  direttore,  da  cui
dipendono  gerarchicamente,  per  l'uso  delle  risorse  e   per   il
raggiungimento degli obiettivi assegnati. I capi missione  esercitano
nei confronti delle sedi all'estero le funzioni di  cui  all'articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
sulla base della convenzione con il Ministro e  delle  direttive  del
Ministro. 
  5. Le sedi all'estero possono essere delegate alla  gestione  delle
iniziative di cooperazione  e  delle  relative  risorse,  nei  limiti
previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva. 
  6.  L'autonomia  gestionale  e  finanziaria  e  le   modalita'   di
rendicontazione sono disciplinate dal  regolamento  di  contabilita',
che si ispira, per quanto  compatibile,  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, nel rispetto  dei  seguenti
criteri: 
  a) ai titolari delle  sedi  all'estero  competono  i  poteri  e  le
responsabilita' attribuiti dal medesimo dPR ai capi di rappresentanza
diplomatica; 
  b) contestualmente all'invio alla  sede  centrale  dell'Agenzia,  i
bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero sono inviati ai
capi missione territorialmente competenti, che, entro  venti  giorni,
possono inviare osservazioni al MAECI. 
  7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi 
  realizzati dai soggetti del sistema italiano di  cooperazione  allo
sviluppo di  cui  al  Capo  VI  della  legge  istitutiva,  l'Agenzia,
attraverso  le  sedi  all'estero  e  d'intesa  con  i  capi  missione
competenti, promuove a livello locale 
  riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e
scambio di informazioni con gli operatori che  realizzano  iniziative
di cooperazione. 
  8. I capi delle sedi all'estero si conformano  alle  direttive  dei
capi missione in materia di sicurezza. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 32 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art. 32. (Disposizioni transitori) - 1. La Direzione
          generale per la  cooperazione  allo  sviluppo  continua  ad
          operare sulla base della normativa attualmente vigente fino
          alla data di cui all'articolo  31,  comma  1.  A  decorrere
          dalla medesima data, gli stanziamenti  disponibili  di  cui
          all'articolo 14,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  26
          febbraio  1987,  n.  49,  e  la  responsabilita'   per   la
          realizzazione  ed   il   finanziamento   degli   interventi
          approvati ed avviati sulla base della medesima  legge  sono
          trasferiti all'Agenzia,  che,  nei  limiti  previsti  dalla
          presente legge, subentra alla  Direzione  generale  per  la
          cooperazione allo sviluppo  nell'esercizio  dei  diritti  e
          nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi
          stessi. Il regolamento di cui all'articolo  17,  comma  13,
          regola le modalita' del trasferimento. 
              2. La rendicontazione dei progetti conclusi  alla  data
          di cui all'articolo 31, comma 1, e' curata dalla  Direzione
          generale  per   la   cooperazione   allo   sviluppo.   Alla
          rendicontazione si applica la normativa vigente al  momento
          dell'effettuazione della spesa. 
              3.  Nel  fondo   rotativo   di   cui   all'articolo   8
          confluiscono  gli  stanziamenti  gia'  effettuati  per   le
          medesime finalita' di cui alla  presente  legge,  ai  sensi
          della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9  febbraio
          1979, n. 38, della legge 3 gennaio  1981,  n.  7,  e  della
          legge 26 febbraio 1987, n. 49. 
              4.  L'Agenzia  si   avvale   degli   esperti   di   cui
          all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge  26
          febbraio 1987, n. 49, gia' in servizio presso la  Direzione
          generale per la cooperazione allo  sviluppo  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, nel limite  massimo
          di cinquanta unita'. Entro la data di cui all'articolo  31,
          comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento
          in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale. 
              5. Il contratto individuale di lavoro del personale  di
          cui al comma 4 resta regolato dalla  normativa  attualmente
          vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero
          nel limite dei posti istituiti ai sensi  dell'articolo  17,
          commi 7  e  8,  ferma  restando  la  possibilita'  per  gli
          interessati  in  possesso  dei  requisiti   di   legge   di
          partecipare alle procedure concorsuali per  l'accesso  alla
          dirigenza dell'Agenzia. 
              6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 31, comma
          1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare e'  soppresso.  Le
          relative funzioni e le inerenti risorse umane,  finanziarie
          e  strumentali,  compresi  i  relativi  rapporti  giuridici
          attivi   e   passivi,   sono   contestualmente   trasferite
          all'Agenzia, senza che sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione, anche giudiziale. 
              7. Le organizzazioni non governative gia'  riconosciute
          idonee ai sensi della legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e
          considerate  organizzazioni  non  lucrative   di   utilita'
          sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo  10,  comma  8,  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  iscritte
          nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata  dalle
          stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per  i
          primi sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  ovvero  fino  al   momento   dell'avvenuta
          iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento
          dell'idoneita' concessa ai sensi della  legge  26  febbraio
          1987, n. 49.". 
              - Il testo dell'articolo 19 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art. 19. (Personale  dell'Agenzia  italiana  per  la
          cooperazione allo sviluppo) - 1. Con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato  per  la
          pubblica  amministrazione,  da  emanare  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' determinata la  dotazione
          organica  dell'Agenzia,  nel  limite  massimo  di  duecento
          unita'. 
              2.  Alla  copertura   dell'organico   dell'Agenzia   si
          provvede: 
              a) mediante l'inquadramento del  personale  attualmente
          in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la
          Direzione generale per la cooperazione  allo  sviluppo  del
          Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle
          dipendenze  dell'Agenzia   e   previo   parere   favorevole
          dell'amministrazione di appartenenza, nonche' del personale
          dell'Istituto agronomico per l'Oltremare; 
              b)  mediante  l'inquadramento  di  non  oltre  quaranta
          dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari
          esteri,  che  optino  per  il  transito   alle   dipendenze
          dell'Agenzia; 
              c) mediante le procedure di mobilita' di  cui  al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,    ricorrendo    prioritariamente    alle    eccedenze
          determinatesi a seguito  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135; 
                d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure
          selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nei  limiti  delle
          facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 
              3.  Al  momento  dell'adozione  dei  provvedimenti   di
          inquadramento  del  personale  di  cui  al  comma  2,  sono
          corrispondentemente ridotte le  dotazioni  organiche  delle
          amministrazioni  e  degli  enti   di   provenienza   e   le
          corrispondenti   risorse   finanziarie   sono    trasferite
          all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni  organiche
          non possono essere reintegrate.  Il  personale  interessato
          mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
              4.  Al  personale  dell'Agenzia  si  applicano,   salva
          diversa disposizione recata dal presente provvedimento,  le
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed  il  contratto   collettivo   nazionale   del   comparto
          Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1,
          lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n.  49,  in
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si  applica  l'articolo  32,  commi  4  e  5,  della
          presente legge. 
              5.  Nei  limiti  delle   disponibilita'   del   proprio
          organico, e  per  un  quinquennio  a  decorrere  dalla  sua
          istituzione anche in deroga ai  limiti  temporali  previsti
          dalle  vigenti  disposizioni  normative   o   contrattuali,
          l'Agenzia puo' avvalersi di personale proveniente da  altre
          amministrazioni  pubbliche,  collocato  in   posizione   di
          comando,  al  quale  si  applica  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127. 
              6.  La  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  con   il
          personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia  opera
          nel limite di  un  contingente  complessivo  pari  a  cento
          unita', in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma
          1 del presente articolo, e' armonizzata con le disposizioni
          di cui al titolo VI della parte  seconda  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. E' fatto
          divieto  di  applicare  l'articolo  160  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  e,  in
          caso di chiusura o soppressione di una sede  all'estero  di
          cui all'articolo 17,  comma  7,  della  presente  legge,  i
          contratti di lavoro con il personale  di  cui  al  presente
          comma,  che  devono  obbligatoriamente   essere   stipulati
          prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti
          di diritto. 
              7.  Dall'attuazione  del   presente   articolo,   fatta
          eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo  33,
          comma 2, non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate provvedono  nel  limite  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.". 
              - Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 18 del 1997, si  veda  nelle
          note all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo  37  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 18 del 1997, e' il seguente: 
                "Art. 37. (Funzioni della Missione diplomatica). - La
          Missione  diplomatica  svolge,  nell'ambito   del   diritto
          internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: 
              proteggere  gli  interessi  nazionali  e   tutelare   i
          cittadini e i loro interessi; 
              trattare gli affari, negoziare, riferire; 
              promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti
          in  tutti  i  settori  tra   l'Italia   e   lo   Stato   di
          accreditamento. 
              L'attivita' di una Missione diplomatica si  esplica  in
          particolare nei  settori  politico-diplomatico,  consolare,
          emigratorio, economico, commerciale, finanziario,  sociale,
          culturale,   scientifico-tecnologico   della   stampa    ed
          informazione. 
              La Missione diplomatica  esercita  altresi'  azione  di
          coordinamento e, nei  casi  previsti,  di  vigilanza  o  di
          direzione  dell'attivita'  di  uffici  ed   Enti   pubblici
          italiani,  operanti   nel   territorio   dello   Stato   di
          accreditamento.". 
              - Per il citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 54 del 2010, si veda nelle note alle premesse.