Art. 8 
 
Disposizioni in materia di affidamento di  servizi  pubblici  locali.
  Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003 
 
  1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente: 
  «22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data  del  31  dicembre
2004 a societa' a partecipazione pubblica  gia'  quotate  in  mercati
regolamentati a tale data e a quelle da  esse  controllate  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio o negli  altri  atti  che
regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una  data  di
scadenza cessano, improrogabilmente e senza  necessita'  di  apposita
deliberazione  dell'ente  affidante,  il  31   dicembre   2020.   Gli
affidamenti diretti a societa' poste, successivamente al 31  dicembre
2004, sotto il controllo di societa' quotate a seguito di  operazioni
societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi  e
alle disposizioni  dell'Unione  europea  applicabili  allo  specifico
affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione  dell'ente  affidante,  il  31  dicembre  2018  o  alla
scadenza prevista nel contratto di servizio o negli  altri  atti  che
regolano il rapporto, se anteriori». 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo del comma  22  dell'articolo  34  del  decreto
          legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per
          la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 ottobre  2012,  n.  245,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 34 (Misure urgenti per le  attivita'  produttive,
          le infrastrutture e i trasporti locali,  la  valorizzazione
          dei beni culturali ed i comuni). - (Omissis). 
              22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del  31
          dicembre 2004 a societa'  a  partecipazione  pubblica  gia'
          quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle  da
          esse controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile alla medesima data, cessano alla  scadenza  prevista
          nel contratto di servizio o negli altri atti  che  regolano
          il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data  di
          scadenza cessano, improrogabilmente e senza  necessita'  di
          apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31  dicembre
          2020.   Gli   affidamenti   diretti   a   societa'   poste,
          successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo  di
          societa'  quotate  a  seguito  di   operazioni   societarie
          effettuate in assenza di procedure conformi ai  principi  e
          alle  disposizioni  dell'Unione  europea  applicabili  allo
          specifico affidamento cessano,  improrogabilmente  e  senza
          necessita' di apposita deliberazione  dell'ente  affidante,
          il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel  contratto
          di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se
          anteriori.".