Art. 8 
 
 
          Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  modificare  la  disciplina  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri,  dei  Ministeri,  delle  agenzie  governative
nazionali e degli enti pubblici non economici  nazionali.  I  decreti
legislativi sono  adottati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  con  riferimento  all'amministrazione  centrale  e  a  quella
periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale
destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze  connesse
ad  eventuali  processi  di   reinternalizzazione   di   servizi,   e
correlativo rafforzamento degli uffici  che  erogano  prestazioni  ai
cittadini  e  alle  imprese;  preferenza  in  ogni  caso,  salva   la
dimostrata impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei  servizi
strumentali, attraverso la costituzione di  uffici  comuni  e  previa
l'eventuale collocazione delle sedi in  edifici  comuni  o  contigui;
riordino, accorpamento o soppressione degli  uffici  e  organismi  al
fine di eliminare  duplicazioni  o  sovrapposizioni  di  strutture  o
funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla  ricognizione  di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114,  e  completare  l'attuazione  dell'articolo  20   dello   stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo  principi  di  semplificazione,
efficienza,  contenimento  della  spesa  e  riduzione  degli  organi;
razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle  funzioni  di
polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio
al fine di evitare sovrapposizioni di competenze  e  di  favorire  la
gestione associata dei servizi strumentali;  istituzione  del  numero
unico europeo 112 su  tutto  il  territorio  nazionale  con  centrali
operative da realizzare in ambito  regionale,  secondo  le  modalita'
definite con i protocolli d'intesa adottati  ai  sensi  dell'articolo
75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto
2003,  n.  259;  riordino  delle  funzioni  di  polizia   di   tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo  della
sicurezza e dei controlli  nel  settore  agroalimentare,  conseguente
alla riorganizzazione del Corpo forestale dello  Stato  ed  eventuale
assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte  salve  le
competenze del medesimo Corpo forestale in materia  di  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei  degli
stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli  attuali  livelli
di  presidio  dell'ambiente,  del  territorio  e  del  mare  e  della
sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite  e  il  transito  del  relativo   personale;   conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze  di  polizia
di cui all'articolo 16  della  legge  1º  aprile  1981,  n.  121,  in
aderenza  al  nuovo  assetto  funzionale   e   organizzativo,   anche
attraverso:  1)  la  revisione  della  disciplina   in   materia   di
reclutamento, di stato  giuridico  e  di  progressione  in  carriera,
tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica  della
semplificazione  delle  relative  procedure,  prevedendo  l'eventuale
unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,  gradi  e
qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni  organiche,
comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in  ragione
delle esigenze di funzionalita' e della  consistenza  effettiva  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  ferme  restando  le
facolta'  assunzionali   previste   alla   medesima   data,   nonche'
assicurando il mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione  del
personale  delle  Forze  di  polizia  e  dei   connessi   trattamenti
economici,  anche   in   relazione   alle   occorrenti   disposizioni
transitorie,  fermi  restando   le   peculiarita'   ordinamentali   e
funzionali del personale di ciascuna  Forza  di  polizia,  nonche'  i
contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4  novembre
2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri  di  delega  della  presente
legge, in quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica  di  razionalizzazione  dei
costi, il transito del personale nella  relativa  Forza  di  polizia,
nonche' la facolta' di transito, in un contingente  limitato,  previa
determinazione  delle  relative  modalita',  nelle  altre  Forze   di
polizia, in conseguente corrispondenza  delle  funzioni  alle  stesse
attribuite e gia' svolte dal  medesimo  personale,  con  l'assunzione
della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle  relative
dotazioni organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad
personam riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici,  a
qualsiasi titolo conseguiti,  della  differenza,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, fra il trattamento economico  percepito  e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica
di  assegnazione;  3)  l'utilizzo,  previa  verifica  da  parte   del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di una quota  parte  dei  risparmi  di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento,  derivanti
alle Forze di polizia dall'attuazione della presente  lettera,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
tenuto anche conto di quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4)  previsione
che il personale tecnico  del  Corpo  forestale  dello  Stato  svolga
altresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di  cui  all'articolo
34 del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  214,  e  successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia  provinciale,  in  linea
con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui  alla  legge  7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze
di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle  funzioni  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  mediante  modifiche  al  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione  alle  funzioni  e  ai
compiti del personale permanente e volontario del  medesimo  Corpo  e
conseguente revisione del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e  delle  qualifiche
esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi  appositi  ruoli   e
qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni
organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  di  una  quota  parte  dei  risparmi  di  spesa  di  natura
permanente, non  superiore  al  50  per  cento,  derivanti  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; 
    b) con riferimento alle forze operanti in  mare,  fermi  restando
l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni  e
dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia,  eliminazione
delle duplicazioni organizzative, logistiche  e  funzionali,  nonche'
ottimizzazione  di  mezzi  e  infrastrutture,  anche  mediante  forme
obbligatorie   di   gestione   associata,   con   rafforzamento   del
coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare,
nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione; 
    c) con riferimento alla sola amministrazione centrale,  applicare
i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  successive  modificazioni,  nonche',
all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione  e  di
adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, definire: 
      1)  le  competenze  regolamentari   e   quelle   amministrative
funzionali  al  mantenimento  dell'unita'   dell'indirizzo   e   alla
promozione dell'attivita' dei Ministri da parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
      2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri
in materia di analisi,  definizione  e  valutazione  delle  politiche
pubbliche; 
      3) i procedimenti di designazione o di  nomina  di  competenza,
diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri,  in  modo  da
garantire  che  le   scelte,   quand'anche   da   formalizzarsi   con
provvedimenti  di  singoli  Ministri,  siano  oggetto  di  esame   in
Consiglio dei ministri; 
      4) la disciplina degli uffici  di  diretta  collaborazione  dei
Ministri, dei vice  ministri  e  dei  sottosegretari  di  Stato,  con
determinazione da parte del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in  relazione
alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi  Ministeri,  anche
al fine di garantire  un'adeguata  qualificazione  professionale  del
relativo  personale,   con   eventuale   riduzione   del   numero   e
pubblicazione  dei  dati  nei  siti  istituzionali   delle   relative
amministrazioni; 
      5)  le  competenze  in  materia  di  vigilanza  sulle   agenzie
governative nazionali, al fine di  assicurare  l'effettivo  esercizio
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nel
rispetto del  principio  di  separazione  tra  indirizzo  politico  e
gestione; 
      6) razionalizzazione con eventuale  soppressione  degli  uffici
ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie  delle
autorita'  indipendenti  e  viceversa;  individuazione   di   criteri
omogenei  per  la  determinazione  del  trattamento   economico   dei
componenti e del personale delle autorita' indipendenti, in  modo  da
evitare maggiori oneri per la finanza pubblica,  salvaguardandone  la
relativa professionalita';  individuazione  di  criteri  omogenei  di
finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare  maggiori
oneri per la finanza pubblica, mediante la  partecipazione,  ove  non
attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di
riferimento, o comunque regolate o vigilate; 
      7) introduzione  di  maggiore  flessibilita'  nella  disciplina
relativa all'organizzazione  dei  Ministeri,  da  realizzare  con  la
semplificazione dei  procedimenti  di  adozione  dei  regolamenti  di
organizzazione,  anche  modificando  la  competenza   ad   adottarli;
introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, per consentire il  passaggio  dal  modello  dei  dipartimenti  a
quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze
di coordinamento; definizione  dei  predetti  interventi  assicurando
comunque la compatibilita' finanziaria degli stessi, anche attraverso
l'espressa previsione della partecipazione ai  relativi  procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 
    d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia  di
autoveicoli: riorganizzazione, ai  fini  della  riduzione  dei  costi
connessi alla gestione dei  dati  relativi  alla  proprieta'  e  alla
circolazione dei  veicoli  e  della  realizzazione  di  significativi
risparmi  per  l'utenza,   anche   mediante   trasferimento,   previa
valutazione della sostenibilita' organizzativa  ed  economica,  delle
funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  conseguente
introduzione di un'unica modalita' di  archiviazione  finalizzata  al
rilascio di un documento unico contenente i dati di proprieta'  e  di
circolazione di autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi,  da  perseguire
anche  attraverso  l'eventuale  istituzione  di  un'agenzia  o  altra
struttura   sottoposta   alla   vigilanza   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 
    e)  con  riferimento  alle  Prefetture-Uffici  territoriali   del
Governo:  a  completamento  del  processo  di  riorganizzazione,   in
combinato disposto con  i  criteri  stabiliti  dall'articolo  10  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia  con  le  previsioni
contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,  razionalizzazione  della
rete organizzativa e revisione  delle  competenze  e  delle  funzioni
attraverso la riduzione del  numero,  tenendo  conto  delle  esigenze
connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in  base  a
criteri  inerenti  all'estensione  territoriale,   alla   popolazione
residente, all'eventuale presenza della  citta'  metropolitana,  alle
caratteristiche del territorio, alla criminalita', agli  insediamenti
produttivi,  alle  dinamiche  socio-economiche,  al  fenomeno   delle
immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree  confinarie
con  flussi  migratori;   trasformazione   della   Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello  Stato,  quale
punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato  e
cittadini;   attribuzione   al   prefetto    della    responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai  cittadini,  nonche'  di  funzioni  di
direzione e coordinamento dei dirigenti degli  uffici  facenti  parte
dell'Ufficio  territoriale  dello  Stato,  eventualmente   prevedendo
l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma  restando  la
separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo,  e
di rappresentanza dell'amministrazione statale,  anche  ai  fini  del
riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di  cui
all'articolo 2; coordinamento  e  armonizzazione  delle  disposizioni
riguardanti l'Ufficio  territoriale  dello  Stato,  con  eliminazione
delle sovrapposizioni e  introduzione  delle  modifiche  a  tal  fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti
gli uffici  periferici  delle  amministrazioni  civili  dello  Stato;
definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della
sede unica  dell'Ufficio  territoriale  dello  Stato;  individuazione
delle  competenze  in  materia  di  ordine   e   sicurezza   pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale  dello  Stato,  fermo  restando
quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981,  n.  121;  individuazione
della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze
esercitate; 
    f) con riferimento a enti  pubblici  non  economici  nazionali  e
soggetti privati che svolgono attivita' omogenee:  semplificazione  e
coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con  il
mantenimento   della   sua   specificita';    riconoscimento    delle
peculiarita'  dello  sport  per  persone  affette  da  disabilita'  e
scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato
italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo
di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la  finanza  pubblica,
nella previsione che esso utilizzi parte  delle  risorse  finanziarie
attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si  avvalga  per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese  le  risorse  umane,  di
CONI Servizi spa,  attraverso  un  apposito  contratto  di  servizio;
previsione  che  il  personale  attualmente  in  servizio  presso  il
Comitato  italiano  paralimpico  transiti  in   CONI   Servizi   spa;
riorganizzazione,   razionalizzazione   e    semplificazione    della
disciplina concernente le autorita' portuali di  cui  alla  legge  28
gennaio  1994,  n.  84,  con  particolare  riferimento   al   numero,
all'individuazione di autorita' di sistema  nonche'  alla  governance
tenendo conto del ruolo delle regioni e  degli  enti  locali  e  alla
semplificazione   e   unificazione   delle   procedure   doganali   e
amministrative in materia di porti. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la
ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un  anno
dall'adozione  dei  provvedimenti   di   riordino,   accorpamento   o
soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze  attribuite  alle  amministrazioni  pubbliche,  statali  e
locali, inclusi gli uffici e gli organismi  oggetto  di  riordino  in
conformita' al predetto comma 1, al fine di semplificare  l'esercizio
delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza,
non  duplicazione  ed  economicita',  e  di  coordinare   e   rendere
efficiente il  rapporto  tra  amministrazione  dello  Stato  ed  enti
locali. 
  3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al  comma
1, lettera a), e' autorizzata la spesa di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di
euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
decreto legislativo e'  successivamente  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per  materia  e  per  i  profili  finanziari  e   della   Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano  nel  termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere  cade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine  previsto  al  comma  1  o  successivamente,  la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  nuovamente
i  testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
  7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte  le  attribuzioni
spettanti ai rispettivi  Corpi  forestali  regionali  e  provinciali,
anche con riferimento  alle  funzioni  di  pubblica  sicurezza  e  di
polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve
le diverse determinazioni organizzative, da  assumere  con  norme  di
attuazione degli  statuti  speciali,  che  comunque  garantiscano  il
coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia  di  tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la  sicurezza  e  i
controlli nel  settore  agroalimentare.  Restano  altresi'  ferme  le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni  e  province
autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformita' a  quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di
attuazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  1,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
          pubblicato  nel  supplemento   ordinario   della   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190: 
              « 1. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione
          degli  enti  pubblici  e  di  quelli  ai  quali  lo   Stato
          contribuisce  in  via  ordinaria,  il  Dipartimento   della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e
          proposte di razionalizzazione in ordine ai  predetti  enti.
          Il sistema informatico si avvale di un software libero  con
          codice  sorgente   aperto.   Le   amministrazioni   statali
          inseriscono i dati e le proposte con riferimento a  ciascun
          ente pubblico o privato, da ciascuna di esse  finanziato  o
          vigilato.    Decorsi     tre     mesi     dall'abilitazione
          all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni  adempienti
          e di quelle non adempienti all'obbligo  di  inserimento  e'
          pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri.    Decorsi     tre     mesi     dall'abilitazione
          all'inserimento, e' vietato alle suddette  amministrazioni,
          con riferimento agli enti per i quali i dati e le  proposte
          non siano stati immessi, il compimento  di  qualsiasi  atto
          nei  confronti  dei  suddetti   enti,   ivi   compresi   il
          trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti
          dei relativi organi.». 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   20   del   citato
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90: 
              « Art. 20.(Associazione Formez PA). - 1.  Entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il Ministro delegato per la semplificazione  e  la
          pubblica     amministrazione     propone      all'assemblea
          dell'Associazione Formez PA, di cui  aldecreto  legislativo
          25 gennaio 2010, n. 6,  lo  scioglimento  dell'Associazione
          stessa e la nomina di un Commissario straordinario.  A  far
          data dalla nomina del  Commissario  straordinario  decadono
          gli organi dell'Associazione Formez  PA  in  carica,  fatta
          eccezione per l'assemblea e il collegio  dei  revisori.  Il
          Commissario assicura la continuita'  nella  gestione  delle
          attivita' dell'Associazione e la prosecuzione dei  progetti
          in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il  Commissario  propone
          al suddetto Ministro un piano delle politiche  di  sviluppo
          delle   amministrazioni   dello   Stato   e   degli    enti
          territoriali, che salvaguardi i livelli  occupazionali  del
          personale  in   servizio   e   gli   equilibri   finanziari
          dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per  il
          perseguimento  delle  suddette  politiche.  Il   piano   e'
          presentato dal  Ministro  medesimo  all'assemblea  ai  fini
          delle determinazioni conseguenti. 
              1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
              Si riporta il testo  dell'art.  75-bis,  comma  3,  del
          codice di cui al decreto-legislativo 1° agosto 2003, n. 259
          (Codice delle comunicazioni elettroniche),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          2003, n. 214: 
              « 3. Ai fini di quanto previsto  al  comma  1,  possono
          essere  stipulati  protocolli  d'intesa  con   le   regioni
          interessate,  anche  per  l'utilizzo  di   strutture   gia'
          esistenti.». 
              Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1°  aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza", pubblicato nel  supplemento  ordinario
          della Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100: 
              «Art. 16.Forze di  polizia.  -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
              a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
              b) il Corpo della guardia di finanza, per  il  concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.». 
              Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 4 novembre
          2010, n. 183 (Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori
          usuranti,  di  riorganizzazione  di   enti,   di   congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e  di  controversie  di  lavoro",  pubblicato  nel
          supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  9  novembre
          2010, n. 262: 
              «Art. 16.Disposizioni in materia di rapporto di  lavoro
          a tempo parziale 
              1. In sede di  prima  applicazione  delle  disposizioni
          introdotte dall'articolo 73  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, le amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, nel rispetto dei principi  di  correttezza  e  buona
          fede,   possono   sottoporre   a   nuova   valutazione    i
          provvedimenti  di  concessione  della  trasformazione   del
          rapporto di lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale  gia'
          adottati prima della data di entrata in vigore  del  citato
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma   2,   del
          decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  155,  secondo
          periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria   2004)   ,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 27  dicembre
          2003, n. 299: 
              « 155. E' altresi' autorizzata la spesa di  73  milioni
          di euro per l'anno 2004, 118 milioni  di  euro  per  l'anno
          2005 e 122 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2006  da
          destinare a provvedimenti normativi in materia di  riordino
          dei ruoli e delle carriere del personale  non  direttivo  e
          non  dirigente  delle  Forze  armate  e  delle   Forze   di
          polizia.». 
              Si    riporta    il    testo    dell'art.    34     del
          decreto-legislativo 19  agosto  2005,  n.  214  (Attuazione
          della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le   misure   di
          protezione contro  l'introduzione  e  la  diffusione  nella
          Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
          vegetali9,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   della
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248: 
              «Art. 34.Ispettori fitosanitari.  -  1.  Gli  Ispettori
          fitosanitari     sono     funzionari     della     pubblica
          amministrazione,    tecnicamente    e     professionalmente
          qualificati,  operanti  presso   i   Servizi   fitosanitari
          regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purche'
          rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del
          Servizio fitosanitario regionale. 
              2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti  tecnico
          scientifici e sono autorizzati dal  Servizio  fitosanitario
          regionale, secondo le competenze professionali per le quali
          sono abilitati, ad agire per loro conto  e  sotto  il  loro
          controllo. 
              3. Agli Ispettori fitosanitari e'  rilasciato  apposito
          documento di riconoscimento,  con  validita'  quinquennale,
          predisposto secondo le  linee  guida  stabilite  a  livello
          nazionale, conformemente a quanto  previsto  dal  comma  2,
          letteran), dell'articolo 49. 
              4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati
          del numero identificativo  attribuito  dall'amministrazione
          competente,  dal  titolo  di   studio,   dal   livello   di
          inquadramento, nonche'  dalle  relative  firme  autentiche,
          sono depositati presso il Servizio  fitosanitario  centrale
          ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale. 
              4-bis. Nel registro nazionale di cui al  comma  4  sono
          iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli
          ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione
          del registro di cui al comma 4. 
              5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea
          magistrale, che consente l'accesso ad ordini  professionali
          nelle cui competenze rientrano le attivita' riservate  agli
          ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso  le  proprie
          amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, previa intesa con la  Conferenza  Stato-Regioni,
          sono stabiliti i  requisiti  tecnici  e  professionali  per
          l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e  le
          modalita' per la sua tenuta. 
              6.  Il  documento  di  riconoscimento  degli  Ispettori
          fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati  a
          svolgere  altri  compiti   non   pertinenti   il   Servizio
          fitosanitario o in caso di cessata attivita'. 
              7. Gli Ispettori  che  operano  presso  amministrazioni
          pubbliche diverse  dal  Servizio  fitosanitario  nazionale,
          nell'esercizio  delle  funzioni   relative   alla   materia
          disciplinata  dalla  presente  legge,  si  attengono   alle
          disposizioni  impartite  dal  Responsabile   del   Servizio
          fitosanitario competente.». 
              La legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di  comuni)  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81. 
              Il decreto-legislativo 8 marzo 2006, n. 139  (Riassetto
          delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
          11 della L. 29 luglio 2003, n.  229)  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80. 
              Il  decreto-legislativo  13  ottobre   2005,   n.   217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2  della  L.  30  settembre
          2004, n. 252) e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          25 ottobre 2005, n. 249. 
              Si riporta il testo degli artt. 11, 12 e 14 della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), pubblicato nel supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63: 
              «Art.11. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: 
              a) razionalizzare l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
              b) riordinare gli enti pubblici nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
              c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
          di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche; 
              d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  completare  l'integrazione  della  disciplina   del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
              b) prevedere per i dirigenti, compresi  quelli  di  cui
          alla   letteraa),   l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
              c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
              d)  prevedere  che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
              e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
              f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
          del contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione delle compatibilita' con  gli  strumenti  di
          programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni, alla Corte dei conti,  che  puo'  richiedere
          elementi istruttori e di valutazione ad un  nucleo  di  tre
          esperti,    designati,    per    ciascuna    certificazione
          contrattuale,  con   provvedimento   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci  entro
          il  termine  di  quindici  giorni,  decorso  il  quale   la
          certificazione si  intende  effettuata;  prevedere  che  la
          certificazione e il testo dell'accordo siano  trasmessi  al
          comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali,
          al Governo; prevedere che, decorsi  quindici  giorni  dalla
          trasmissione senza rilievi,  il  presidente  del  consiglio
          direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere  il
          contratto  collettivo  il  quale  produce   effetti   dalla
          sottoscrizione definitiva; prevedere  che,  in  ogni  caso,
          tutte le procedure necessarie per  consentire  all'ARAN  la
          sottoscrizione definitiva debbano essere  completate  entro
          il termine di quaranta giorni dalla data di  sottoscrizione
          iniziale dell'ipotesi di accordo; 
              g) devolvere, entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla letteraa),
          tutte le controversie relative ai rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni,   ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
              h) prevedere  procedure  facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
              i) prevedere la definizione da parte  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  48,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e'  riaperto  fino  al  31
          luglio 1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
          e) le parole: «ai dirigenti generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso." 
              "Art. 12.1. Nell'attuazione della delega  di  cui  alla
          lettera a) del comma  1  dell'articolo  11  il  Governo  si
          atterra', oltreche' ai principi generali  desumibili  dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7  agosto  1990,
          n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,
          e successive modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) assicurare il collegamento  funzionale  e  operativo
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   con   le
          amministrazioni  interessate   e   potenziare,   ai   sensi
          dell'articolo 95 della Costituzione, le  autonome  funzioni
          di impulso, indirizzo e coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, con eliminazione,  riallocazione  e
          trasferimento delle funzioni e  delle  risorse  concernenti
          compiti operativi  o  gestionali  in  determinati  settori,
          anche in relazione al conferimento di funzioni di cui  agli
          articoli 3 e seguenti; 
              b) trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti  ed  organismi
          autonomi i  compiti  non  direttamente  riconducibili  alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
          Presidente del Consiglio dei ministri  secondo  criteri  di
          omogeneita' e di efficienza gestionale, ed  anche  ai  fini
          della riduzione dei costi amministrativi; 
              c) garantire al personale  inquadrato  ai  sensi  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 , il diritto di opzione tra il
          permanere nei ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze; 
              d)  trasferire  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          ministri, per l'eventuale affidamento alla  responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge; 
              e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
          autonomia  organizzativa,   regolamentare   e   finanziaria
          nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
          leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso; 
              f) procedere alla razionalizzazione  e  redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e  dei  principi   e   dei   criteri   direttivi   indicati
          dall'articolo 4 e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso
          riducendone  il  numero,  anche  con  decorrenza  differita
          all'inizio della nuova legislatura; 
              g)   eliminare   le   duplicazioni   organizzative    e
          funzionali, sia all'interno  di  ciascuna  amministrazione,
          sia fra di esse, sia tra  organi  amministrativi  e  organi
          tecnici,  con  eventuale  trasferimento,  riallocazione   o
          unificazione delle funzioni e  degli  uffici  esistenti,  e
          ridisegnare le strutture di primo livello,  anche  mediante
          istituzione  di  dipartimenti  o  di   amministrazioni   ad
          ordinamento  autonomo  o  di  agenzie  e   aziende,   anche
          risultanti  dalla  aggregazione  di   uffici   di   diverse
          amministrazioni, sulla base di criteri di  omogeneita',  di
          complementarieta' e di organicita'; 
              h)  riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base  dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali; 
              i) procedere,  d'intesa  con  le  regioni  interessate,
          all'articolazione delle attivita' decentrate e dei  servizi
          pubblici,  in  qualunque  forma  essi   siano   gestiti   o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,   in   modo   che,   se   organizzati   a    livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita', considerate unitariamente  dal  punto  di  vista
          regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto  di
          standard dimensionali impongano l'accorpamento di  funzioni
          amministrative  statali  con   riferimento   a   dimensioni
          sovraregionali, deve essere comunque fatta  salva  l'unita'
          di ciascuna regione; 
              l) riordinare  le  residue  strutture  periferiche  dei
          Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo  da
          realizzare l'accorpamento e  la  concentrazione,  sotto  il
          profilo funzionale, organizzativo  e  logistico,  di  tutte
          quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni  o
          pratiche di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione  di
          crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato; 
              m) istituire, anche in  parallelo  all'evolversi  della
          struttura del  bilancio  dello  Stato  ed  alla  attuazione
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29 ,  e  successive  modificazioni,  un  piu'  razionale
          collegamento   tra   gestione   finanziaria    ed    azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; 
              n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
          disciplinato dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,
          fino  ad  una   specifica   disciplina   contrattuale,   il
          trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
          diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo,  a  fronte
          delle responsabilita' e degli obblighi di  reperibilita'  e
          disponibilita' ad orari disagevoli,  un  unico  emolumento,
          sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
          in via  aggiuntiva  e  dei  compensi  di  incentivazione  o
          similari; 
              o) diversificare le funzioni di  staff  e  di  line,  e
          fornire  criteri  generali  e  principi  uniformi  per   la
          disciplina degli uffici posti alle dirette  dipendenze  del
          Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra  organo
          di direzione politica e amministrazione e della  necessita'
          di impedire, agli uffici di diretta collaborazione  con  il
          Ministro,  lo  svolgimento  di   attivita'   amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; 
              p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e
          il superamento della frammentazione delle procedure,  anche
          attraverso  opportune  modalita'  e  idonei  strumenti   di
          coordinamento  tra  uffici,  anche  istituendo   i   centri
          interservizi, sia all'interno di ciascuna  amministrazione,
          sia fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare  gli
          organi collegiali esistenti  anche  mediante  soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti; 
              q)  istituire  servizi  centrali  per  la  cura   delle
          funzioni di controllo interno, che dispongano  di  adeguati
          servizi di supporto ed  operino  in  collegamento  con  gli
          uffici  di  statistica  istituiti  ai  sensi  del   decreto
          legislativo  6  settembre  1989,  n.   322   ,   prevedendo
          interventi  sostitutivi   nei   confronti   delle   singole
          amministrazioni che non  provvedano  alla  istituzione  dei
          servizi di controllo interno entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo; 
              r)  organizzare  le  strutture   secondo   criteri   di
          flessibilita',  per  consentire  sia  lo  svolgimento   dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni; 
              s)  realizzare  gli  eventuali  processi  di  mobilita'
          ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita'  su
          base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni  centrali  interessate  dai   processi   di
          trasferimento di cui all'articolo 1 della  presente  legge,
          nonche' di razionalizzazione, riordino  e  fusione  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
          alla riqualificazione professionale  per  il  personale  di
          tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei  posti
          disponibili  a  seguito  della  definizione  delle   piante
          organiche e con  le  modalita'  previste  dall'articolo  3,
          commi 205 e 206, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549  ,
          fermo restando che le  singole  amministrazioni  provvedono
          alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi
          di gestione sui propri capitoli di bilancio; 
              t)  prevedere  che  i  processi  di   riordinamento   e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati processi formativi che ne agevolino  l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali. 
              2.  Nell'ambito  dello  stato   di   previsione   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri,  relativamente  alle
          rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'   disporre
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro. 
              3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, comunque in servizio da almeno un  anno  alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni pubbliche, enti pubblici non  economici  ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso  i
          quali presta servizio,  ove  occorra  in  soprannumero;  le
          dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e  C  allegate
          alla   legge   23   agosto   1988,   n.    400    ,    sono
          corrispondentemente ridotte.». 
              "Art. 14. 1. . Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  11,  il  Governo
          perseguira' l'obiettivo di una  complessiva  riduzione  dei
          costi amministrativi e si atterra', oltreche'  ai  principi
          generali desumibili dalla L. 7 agosto  1990,  n.  241  ,  e
          successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
          , e successive modificazioni,  dall'articolo  3,  comma  6,
          della L. 14 gennaio 1994, n. 20 , ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  fusione  o  soppressione  di  enti  con   finalita'
          omologhe o complementari,  trasformazione  di  enti  per  i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero in struttura di universita', con il  consenso  della
          medesima, ovvero liquidazione degli  enti  inutili;  per  i
          casi di cui alla presente lettera il Governo  e'  tenuto  a
          presentare contestuale piano di utilizzo del  personale  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in  carico  ai
          suddetti enti; 
              b)  trasformazione  in  associazioni   o   in   persone
          giuridiche di diritto privato degli enti che  non  svolgono
          funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico  nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita' di diritto pubblico;  trasformazione  in  ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di  cui
          alla presente lettera il Governo  e'  tenuto  a  presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'articolo  12,  comma  1,  lettera  s),  in  carico  ai
          suddetti enti; 
              c) omogeneita' di organizzazione per enti  omologhi  di
          comparabile  rilevanza,  anche  sotto  il   profilo   delle
          procedure di nomina degli  organi  statutari,  e  riduzione
          funzionale  del   numero   di   componenti   degli   organi
          collegiali; 
              d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri  di
          vigilanza  ministeriale,  con  esclusione,  di  norma,   di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti; 
              e) contenimento delle  spese  di  funzionamento,  anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune  utilizzo
          di contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a  quanto
          previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; 
              f)  programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.». 
              L'art.  95  della  Costituzione   statuisce   che   "Il
          Presidente del Consiglio dei ministri  dirige  la  politica
          generale  del  Governo  e  ne  e'  responsabile.   Mantiene
          l'unita'   di   indirizzo   politico   ed   amministrativo,
          promovendo e coordinando l'attivita' dei ministri. 
              I ministri sono responsabili collegialmente degli  atti
          del Consiglio dei ministri, e  individualmente  degli  atti
          dei loro dicasteri. 
              La legge provvede all'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio  e  determina  il  numero,  le   attribuzioni   e
          l'organizzazione dei ministeri.». 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 5.Attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri. - 1. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  a
          nome del Governo: 
              a) comunica alle Camere la composizione del  Governo  e
          ogni mutamento in essa intervenuto; 
              b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni  di  cui  alla
          letteraa) del comma 3 dell'articolo 2 e pone,  direttamente
          o  a  mezzo  di  un  ministro  espressamente  delegato,  la
          questione di fiducia; 
              c) sottopone al Presidente della  Repubblica  le  leggi
          per la promulgazione; in  seguito  alla  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  i  disegni  di  legge   per   la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
              d) controfirma gli atti di  promulgazione  delle  leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del Consiglio dei ministri, gli atti  che  hanno  valore  o
          forza di legge e, insieme con il ministro  proponente,  gli
          altri atti indicati dalla legge; 
              e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di   legge   di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'articolo 72 della Costituzione; 
              f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11  marzo
          1953, n. 87,  e  promuove  gli  adempimenti  di  competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: 
              a) indirizza ai  ministri  le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
              b) coordina e  promuove  l'attivita'  dei  ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
              c) puo' sospendere l'adozione  di  atti  da  parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
              c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
          di una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione  degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
              d) concorda con i  ministri  interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
              e) adotta le direttive per assicurare  l'imparzialita',
          il buon andamento e l'efficienza degli  uffici  pubblici  e
          promuove le verifiche necessarie; in  casi  di  particolare
          rilevanza puo' richiedere al ministro competente  relazioni
          e verifiche amministrative; 
              f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
          aziende e gli enti  pubblici  svolgano  la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
              g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
          materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
              h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
          particolari  Comitati  di  ministri,  con  il  compito   di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
              i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio  e
          di lavoro composti in modo da  assicurare  la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
              a) promuove e coordina l'azione  del  Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
              a-bis)   promuove   gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
              b) promuove e coordina l'azione del Governo per  quanto
          attiene ai rapporti con le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano  e  sovraintende  all'attivita'  dei
          commissari del Governo. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.». 
              Il decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              Si riporta il testo dell'art. 10  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),   pubblicato   nel
          supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  14  agosto
          2012, n. 189: 
              « Art. 10.Riorganizzazione della presenza  dello  Stato
          sul territorio - 1.La Prefettura - Ufficio territoriale del
          Governo assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale  e
          operativa   degli    altri    uffici    periferici    delle
          amministrazioni  statali,  le  funzioni  di  rappresentanza
          unitaria  dello  Stato  sul  territorio.  Le  funzioni   di
          rappresentanza  unitaria  di  cui  al  primo  periodo  sono
          assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso  ogni
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di  un  ufficio
          unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo  Stato.
          Al  fine  del  conseguimento  dei   livelli   ottimali   di
          efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di
          tutti gli uffici periferici delle  amministrazioni  statali
          sono esercitate da  un  unico  ufficio  che  ne  assume  la
          responsabilita' diretta ed esclusiva. 
              2. Con regolamento da  adottare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo  alle
          Prefetture - Uffici territoriali del Governo  di  tutte  le
          funzioni  di  competenza  delle  Prefetture,  si   provvede
          all'individuazione  di  ulteriori  compiti  e  attribuzioni
          della  Prefettura  -  Ufficio  territoriale   del   Governo
          connessi all'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1,
          secondo  le  seguenti  norme  generali  regolatrici   della
          materia: 
              a) contenimento della spesa pubblica; 
              b) mantenimento della circoscrizione provinciale  quale
          ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici
          territoriali del Governo e degli  altri  uffici  periferici
          delle   pubbliche   amministrazioni   dello   Stato,   gia'
          organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento  dello
          stesso ambito a quello della citta' metropolitana,  laddove
          costituita, e fatta salva la possibilita'  di  individuare,
          con provvedimento motivato,  presidi  in  specifici  ambiti
          territoriali per eccezionali esigenze connesse alla  tutela
          dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso
          pubblico, nonche'  alla  garanzia  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; 
              c)  in  coerenza  con  la  funzione  di  rappresentanza
          unitaria dello Stato, individuazione  di  modalita',  anche
          ulteriori a quelle di  cui  all'articolo  11,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni,  per  assicurare,  su   scala   provinciale,
          regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato
          dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello
          Stato e costituzione di un ufficio unico  di  garanzia  dei
          rapporti   tra   i   cittadini   e   lo   Stato   in   ogni
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i
          propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di  beni  e
          risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; 
              d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
          logistiche e strumentali di tutte le strutture  periferiche
          dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di  servizi
          comuni,  con  particolare  riferimento  alle  funzioni   di
          gestione  del  personale,  di  controllo  di  gestione,  di
          economato,   di   gestione    dei    sistemi    informativi
          automatizzati,   di   gestione   dei   contratti,   nonche'
          utilizzazione  in  via  prioritaria  di  beni  immobili  di
          proprieta' pubblica, in modo da assicurare la riduzione  di
          almeno il 20 per cento della spesa  sostenuta  dallo  Stato
          per l'esercizio delle medesime funzioni; 
              d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e
          strumentali   di    tutte    le    strutture    periferiche
          dell'amministrazione dello Stato, di cui alla  lettera  d),
          ad un unico  ufficio,  che  ne  assume  la  responsabilita'
          diretta ed esclusiva; 
              e) funzionalmente al processo di cui  alla  lettera  d)
          del presente comma, con riferimento alle  risorse  che  non
          risultano  piu'  adibite   all'esercizio   delle   funzioni
          divenute oggetto di esercizio unitario da  parte  di  altre
          strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato: 
              1) assegnazione,  da  parte  delle  amministrazioni  di
          appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero
          collocamento in mobilita' delle relative  unita'  ai  sensi
          degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
              2)   riallocazione   delle   risorse   strumentali   ed
          assegnazione di quelle  finanziarie  in  capo  agli  uffici
          individuati per l'esercizio unitario di  ciascuna  di  tali
          funzioni. 
              3. Il regolamento di cui al  comma  2  e'  adottato  su
          proposta del Ministro dell'interno,  del  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione   e   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. Lo schema di  regolamento,
          previo parere della Conferenza unificata, e' trasmesso alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  da   parte   delle
          competenti Commissioni parlamentari  entro  il  termine  di
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione.  Decorso
          il termine per l'espressione  dei  pareri,  il  regolamento
          puo' essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni
          di continuita' nell'integrazione  dei  sistemi  informativi
          centrali e periferici del Ministero dell'Economia  e  delle
          Finanze,  necessaria  per  l'azione   di   monitoraggio   e
          controllo  delle  grandezze  finanziarie  e   della   spesa
          pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture
          informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle
          Ragionerie Territoriali dello Stato  rimane  attribuita  al
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. Sono fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano.  Dall'applicazione  del  presente  articolo   sono
          esclusi  gli  uffici  di  sanita'  marittima,  aerea  e  di
          frontiera, i Posti di ispezione frontaliera  e  gli  uffici
          veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.». 
              La legge 1° aprile  1981,  n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza)  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100. 
              La  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione in materia portuale) e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28. 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.