Art. 12 
 
 
              Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti 
           si applicano agli importatori e ai distributori 
 
  1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante  di
cui all'articolo 6 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico
con il proprio nome o marchio  commerciale  o  modifica  un  articolo
pirotecnico  gia'  immesso  sul  mercato  in  modo  tale  da  poterne
condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.