Art. 14 
 
 
Disposizioni  concernenti  le  importazioni,  le  esportazioni  ed  i
          trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE 
 
  1. Gli articoli pirotecnici marcati CE  possono  essere  introdotti
nel territorio nazionale  previa  comunicazione,  al  prefetto  della
provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della  movimentazione,
contenente i dati identificativi dei prodotti,  del  mittente  e  del
destinatario,  il  quantitativo  complessivo   netto   di   materiale
esplodente attivo, nonche' le modalita' di trasferimento. 
  2. Per il trasferimento o l'esportazione verso un altro Stato degli
articoli  pirotecnici  marcati  CE  la  comunicazione   deve   essere
presentata, nei termini e con le modalita' di  cui  al  comma  1,  al
prefetto del luogo di partenza dei materiali. 
  3. Le attivita' di cui ai commi 1 e  2  possono  essere  effettuate
esclusivamente  da  operatori  economici  muniti  della  licenza   di
fabbricazione  o  deposito  di   articoli   pirotecnici,   ai   sensi
dell'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto  18  giugno
          1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda
          nelle note all'art. 5.