Art. 15 
 
 
                Sistema informatico di raccolta dati 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  disciplinate  le
modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico
di  raccolta  dei  dati  contenuti  nei  registri  anche  informatici
previsti per l'importazione e la commercializzazione  degli  articoli
pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.