Art. 3 
 
 
                      La Conferenza permanente 
 
  1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta  dai
capi degli uffici  giudiziari  e  dai  dirigenti  amministrativi.  La
Conferenza permanente e' convocata e presieduta dal presidente  della
Corte di appello ovvero,  nelle  sedi  che  non  sono  capoluogo  del
distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti  alla
sicurezza a  norma  dell'articolo  4,  comma  1,  primo  periodo,  la
Conferenza permanente puo' essere convocata anche  su  richiesta  del
procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di  cui  al
periodo che precede, il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non
sono capoluogo di distretto. 
  2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei  presenti  e
in caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  3.  La  Conferenza  permanente  si  avvale  di   idoneo   personale
dell'amministrazione della giustizia e puo' altresi' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,  di  idoneo
personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi
o convenzioni. 
  4. Il presidente invita alle  riunioni  il  presidente  del  locale
consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del
giudice  di  pace  interessati,  e  puo'  invitare   esperti   ovvero
rappresentanti  degli  enti  locali  e   di   altre   amministrazioni
pubbliche, senza diritto di voto. 
  5. I dirigenti amministrativi: 
  a) svolgono le attivita' necessarie all'esecuzione  delle  delibere
della Conferenza permanente; 
  b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla  corretta
esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula  dei  contratti
relativi alle attivita' di cui all'articolo 4; 
  c) riferiscono al  presidente  della  Conferenza  permanente  sugli
esiti delle attivita' di cui alle lettere a) e b). 
  6.  Per  la  partecipazione   alle   attivita'   della   Conferenza
permanente, anche su invito, non sono  dovuti  compensi,  gettoni  di
presenza  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.   All'eventuale
rimborso  delle  spese  di  missione  si  provvede  con  le   risorse
finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente. 
  7. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della
legge,  sono  soppresse,  a  far  data  dal  1°  settembre  2015,  le
Commissioni di manutenzione di cui all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art.  1,  comma  526  della  citata
          legge n. 190 del 2014 si vedano le note alle premesse. 
              -  Si riporta il testo dell'art. 3 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187: 
                «Art. 3. (Commissioni  di  manutenzione).  - 1.  Sono
          istituite   in   ogni   circondario   le   commissioni   di
          manutenzione  composte   dai   capi   degli   uffici,   dal
          funzionario di cancelleria di  qualifica  piu'  elevata  o,
          nell'ambito della stessa qualifica,  dal  piu'  anziano  in
          ruolo,  nonche'  dal  presidente   del   locale   consiglio
          dell'ordine degli avvocati  e  procuratori.  Alle  riunioni
          possono essere invitati  anche  rappresentanti  degli  enti
          locali interessati. 
              2. Le commissioni di manutenzione sono  presiedute  dal
          presidente della corte d'appello ovvero, nelle sedi che non
          sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. 
              3. Il parere sulle richieste  di  contributo  formulate
          dai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 2, e' espresso dalle
          commissioni di manutenzione ogni anno ed e'  immediatamente
          inoltrato al Ministero  di  grazia  e  giustizia  entro  il
          successivo 15 maggio. 
              4. Il parere  previsto  al  comma  3  e'  espresso  dal
          presidente della  corte  d'appello  se  la  commissione  di
          manutenzione non provvede nei termini.».