Art. 3 La Conferenza permanente 1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. La Conferenza permanente e' convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza permanente puo' essere convocata anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di cui al periodo che precede, il procuratore generale presso la corte di appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto. 2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. La Conferenza permanente si avvale di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia e puo' altresi' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni. 4. Il presidente invita alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, e puo' invitare esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto. 5. I dirigenti amministrativi: a) svolgono le attivita' necessarie all'esecuzione delle delibere della Conferenza permanente; b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti relativi alle attivita' di cui all'articolo 4; c) riferiscono al presidente della Conferenza permanente sugli esiti delle attivita' di cui alle lettere a) e b). 6. Per la partecipazione alle attivita' della Conferenza permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente. 7. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della legge, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 526 della citata legge n. 190 del 2014 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187: «Art. 3. (Commissioni di manutenzione). - 1. Sono istituite in ogni circondario le commissioni di manutenzione composte dai capi degli uffici, dal funzionario di cancelleria di qualifica piu' elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal piu' anziano in ruolo, nonche' dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Alle riunioni possono essere invitati anche rappresentanti degli enti locali interessati. 2. Le commissioni di manutenzione sono presiedute dal presidente della corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. 3. Il parere sulle richieste di contributo formulate dai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 2, e' espresso dalle commissioni di manutenzione ogni anno ed e' immediatamente inoltrato al Ministero di grazia e giustizia entro il successivo 15 maggio. 4. Il parere previsto al comma 3 e' espresso dal presidente della corte d'appello se la commissione di manutenzione non provvede nei termini.».