Art. 7 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  alla  lettera  a)  del  comma  1,  la  cifra:  «17.500.000»  e'
sostituita dalla seguente: «20.000.000»; 
  b)  alla  lettera  b)  del  comma  1,  la  cifra:  «35.000.000»  e'
sostituita dalla seguente: «40.000.000»; 
  c) al comma 2, le parole: «abbia emesso titoli  quotati  in  borsa»
sono sostituite dalle seguenti: «e' un ente di interesse pubblico  ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
39»; 
  d) al comma 3-bis, dopo  le  parole:  «non  sono»  e'  inserita  la
seguente: «altresi'»  e  dopo  le  parole:  «dell'articolo  29»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche'  le  imprese  che  controllano  solo
imprese che  possono  essere  escluse  dal  consolidamento  ai  sensi
dell'articolo 28»; 
  e) alla lettera  a)  del  comma  4,  le  parole:  «delle  Comunita'
europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»  e  le
parole:  «di  altro  Stato  membro  delle  Comunita'  europee»   sono
sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione europea
o  in  conformita'  ai  principi  contabili  internazionali  adottati
dall'Unione europea»; 
  f) alla lettera b) del comma  4,  le  parole:  «titoli  quotati  in
borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla
negoziazione  in  mercati  regolamentati   italiani   o   dell'Unione
europea»; 
  g) al comma 5, dopo le parole: «in lingua italiana»  sono  inserite
le seguenti: «o nella lingua comunemente  utilizzata  negli  ambienti
della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto  deposito
deve farsi menzione  nel  Bollettino  Ufficiale  delle  societa'  per
azioni e a responsabilita' limitata» sono soppresse. 
  2. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non e' possibile ottenere
tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali,». 
  3. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «dal conto economico» sono  inserite
le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»; 
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  «3-bis.  Non  occorre
rispettare  gli  obblighi  in  tema  di   rilevazione,   valutazione,
presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza
abbia effetti  irrilevanti  al  fine  di  dare  una  rappresentazione
veritiera e  corretta.  Rimangono  fermi  gli  obblighi  in  tema  di
regolare tenuta delle scritture  contabili.  Le  societa'  illustrano
nella nota integrativa i criteri con i quali  hanno  dato  attuazione
alla presente disposizione.». 
  4. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 le parole: «di cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  se
irrilevanti; quelli» sono soppresse; 
  b) al comma 4 l'ultimo  periodo  e'  sostituito  da  seguente:  «Si
applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.». 
  5. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Struttura e  contenuto
dello stato  patrimoniale,  del  conto  economico  e  del  rendiconto
finanziario consolidati»; 
  b) al comma 1 dopo le parole: «del conto economico»  sono  inserite
le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere
adottata quella piu' idonea» sono sostituite dalle seguenti:  «devono
essere adottati la struttura e il contenuto piu' idonei». 
  6. All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «riferiti alla data»  sono  inserite
le seguenti: «di acquisizione o alla data»; 
  b) al comma 3, le parole:  «"differenza  da  consolidamento"  o  e'
portato esplicitamente in detrazione della riserva da  consolidamento
fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite  dalle  seguenti:
«"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato  a
conto economico.» e le parole: «dall'art.  2426,  n.  6,  del  codice
civile,» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  primo  comma,  n.  6,
dell'articolo 2426 del codice civile». 
  7. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 le parole: «,  a  meno  che,  ai  fini  indicati  nel
secondo comma dell'articolo 29, la difformita' consenta una  migliore
rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse; 
  b) dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  In  casi
eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al  comma  1,
purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota
integrativa.». 
  8. Al comma 1 dell'articolo 36 del  decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, le parole: «nell'art.  2426,  n.  4,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426». 
  9. Al comma 1 dell'articolo 38 del  decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) i movimenti
delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo;  le
precedenti   rivalutazioni,   ammortamenti   e    svalutazioni;    le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra  voce,  le  alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le  rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti   le    immobilizzazioni    esistenti    alla    chiusura
dell'esercizio;»; 
  b) alla lettera c), dopo le parole: «nella  consistenza  delle»  e'
inserita la seguente: «altre»; 
  c) alla lettera d), le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi di sviluppo"»; 
  d) alla lettera f), dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole:
«quando il loro ammontare e' significativo» sono soppresse; 
  e) la lettera  h)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «h)  l'importo
complessivo  degli  impegni,  delle  garanzie  e   delle   passivita'
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale,  con  indicazione
della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti  in
materia di trattamento di quiescenza e simili;»; 
  f) alla lettera i) le parole: «se significativa,» sono soppresse; 
  g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) l'importo  e  la
natura dei singoli elementi  di  ricavo  o  di  costo  di  entita'  o
incidenza eccezionali;»; 
  h) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o)  cumulativamente
per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni
e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci  dell'impresa
controllante per lo svolgimento  di  tali  funzioni  anche  in  altre
imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso  d'interesse,
le principali condizioni  e  gli  importi  eventualmente  rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonche'  gli  impegni  assunti  per
loro conto per  effetto  di  garanzie  di  qualsiasi  tipo  prestate,
precisando il totale per ciascuna categoria.»; 
  i) la lettera o-bis) e' abrogata; 
  l) alla lettera o-ter), le parole:  «1)  il  loro  fair  value;  2)
informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;» sono sostituite
dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2)  informazioni  sulla  loro
entita' e sulla loro natura,  compresi  i  termini  e  le  condizioni
significative che possono influenzare l'importo,  le  scadenze  e  la
certezza  dei  flussi   finanziari   futuri;   2-bis)   gli   assunti
fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione,
qualora il fair  value  non  sia  stato  determinato  sulla  base  di
evidenze  di  mercato;  2-ter)  le  variazioni  di  valore   iscritte
direttamente  nel  conto  economico,  nonche'  quelle  imputate  alle
riserve di patrimonio netto; 2-quater)  una  tabella  che  indichi  i
movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;»; 
  m)  alla  lettera  o-quinquies),  le  parole:  «le   stesse   siano
rilevanti» sono soppresse; 
  n) dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies)
il nome  e  la  sede  legale  dell'impresa  che  redige  il  bilancio
consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui  l'impresa  fa
parte in quanto impresa controllata,  nonche'  il  luogo  in  cui  e'
disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la
sede  legale  dell'impresa  che  redige   il   bilancio   consolidato
dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui  l'impresa  fa  parte  in
quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile  la
copia del bilancio  consolidato;  o-decies)  la  natura  e  l'effetto
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo  avvenuti
dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.». 
  10. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, la lettera b) e' abrogata. 
  11. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,
il comma 2 e' abrogato. 
  12. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le  disposizioni  del
presente decreto non si applicano: 
  a)  alle  banche  italiane  di  cui  all'articolo  1  del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  b) alle societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma
1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
che controllano banche o gruppi bancari  iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  c) alle societa' di partecipazione finanziaria  mista  italiane  di
cui  all'articolo  59,  comma  1),  lettera   b-bis),   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  controllano  una  o  piu'
banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora  il  settore
di maggiore dimensione all'interno del conglomerato  finanziario  sia
quello bancario determinato  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
maggio 2005, n. 142; 
  d) alle societa' di intermediazione mobiliare di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58 (SIM); 
  e) alle societa' finanziarie italiane che controllano SIM o  gruppi
di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  f) alle societa' di gestione del risparmio di cui  all'articolo  1,
lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  h) alle societa' finanziarie che controllano  societa'  finanziarie
iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  i) alle agenzie di prestito su pegno di cui  all'articolo  112  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo  V-bis  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  m) agli istituti di pagamento di cui al titolo  V-ter  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  n) agli  operatori  del  microcredito  iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  o) ai confidi iscritti nell'albo di cui  all'articolo  112-bis  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   27   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 27 Casi di esonero dall'obbligo di redazione  del
          bilancio consolidato 
              1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art.  25
          le  imprese  controllanti  che,  unitamente  alle   imprese
          controllate,  non  abbiano  superato,  per   due   esercizi
          consecutivi, due dei seguenti limiti: 
              a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli  stati
          patrimoniali; 
              b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle  vendite
          e delle prestazioni; 
              c)   250   dipendenti   occupati   in   media   durante
          l'esercizio. 
              2. L'esonero  previsto  dal  comma  precedente  non  si
          applica se  l'impresa  controllante  o  una  delle  imprese
          controllate e' un  ente  di  interesse  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,
          n.39. 
              3.  Non  sono  inoltre  soggette  all'obbligo  indicato
          nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando  la
          controllante sia titolare di oltre il 95  per  cento  delle
          azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in  difetto
          di  tale  condizione,  quando  la  redazione  del  bilancio
          consolidato non sia richiesta almeno sei mesi  prima  della
          fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino  almeno
          il 5% del capitale. 
              3-bis. Non sono altresi' soggette all'obbligo  indicato
          nell'art. 25 le imprese che controllano solo  imprese  che,
          individualmente e nel loro  insieme,  sono  irrilevanti  ai
          fini indicati nel secondo comma dell'art.  29,  nonche'  le
          imprese che controllano solo  imprese  che  possono  essere
          escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28. 
              4. L'esonero previsto dal comma 3 e'  subordinato  alle
          seguenti condizioni: 
              a) che l'impresa controllante, soggetta al  diritto  di
          uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a
          controllo  il  bilancio  consolidato  secondo  il  presente
          decreto ovvero secondo il diritto  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea o in conformita' ai principi  contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea; 
              b) che l'impresa controllata non  abbia  emesso  valori
          mobiliari   ammessi   alla    negoziazione    in    mercati
          regolamentati italiani o dell'Unione europea. 
              5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
          nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto
          dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare
          la denominazione e la sede della societa' controllante  che
          redige il bilancio consolidato; copia dello  stesso,  della
          relazione  sulla  gestione  e  di  quella  dell'organo   di
          controllo,  redatti  in  lingua  italiana  o  nella  lingua
          comunemente  utilizzata  negli   ambienti   della   finanza
          internazionale, devono essere depositati  presso  l'ufficio
          del registro  delle  imprese  del  luogo  ove  e'  la  sede
          dell'impresa controllata 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   28   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 28 Casi di esclusione dal consolidamento 
              1. (abrogato) 
              2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese
          controllate quando: 
              a) la  loro  inclusione  sarebbe  irrilevante  ai  fini
          indicati nel secondo comma  dell'art.  29,  sempre  che  il
          complesso di tali  esclusioni  non  contrasti  con  i  fini
          suddetti; 
              b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante
          e' soggetto a gravi e durature restrizioni; 
              c) in  casi  eccezionali,  non  e'  possibile  ottenere
          tempestivamente,   o   senza   spese   sproporzionate,   le
          necessarie informazioni; 
              d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente
          allo scopo della successiva alienazione. 
              ( VII Direttiva, articoli 13 e 14 )." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   29   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 29 Redazione del bilancio consolidato 
              1.   Il   bilancio   consolidato   e'   redatto   dagli
          amministratori   dell'impresa   controllante.    Esso    e'
          costituito dallo stato patrimoniale, dal  conto  economico,
          dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 
              2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria e  il  risultato  economico  del
          complesso delle imprese  costituito  dalla  controllante  e
          dalle controllate. 
              3.  Se  le   informazioni   richieste   da   specifiche
          disposizioni del presente decreto non  sono  sufficienti  a
          dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio
          deve fornire le informazioni supplementari necessarie  allo
          scopo. 
              3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in  tema  di
          rilevazione,  valutazione,  presentazione,  informativa   e
          consolidamento quando  la  loro  osservanza  abbia  effetti
          irrilevanti al fine di dare una rappresentazione  veritiera
          e  corretta.  Rimangono  fermi  gli  obblighi  in  tema  di
          regolare tenuta  delle  scritture  contabili.  Le  societa'
          illustrano nella nota integrativa i  criteri  con  i  quali
          hanno dato attuazione alla presente disposizione. 
              4. Se,  in  casi  eccezionali,  l'applicazione  di  una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare  la   deroga   e   indicarne   l'influenza   sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. 
              5. Le modalita' di redazione dello stato patrimoniale e
          del  conto  economico  consolidati,  la  struttura   e   il
          contenuto degli stessi, nonche' i  criteri  di  valutazione
          non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se
          non in casi eccezionali. La nota integrativa deve  motivare
          la deroga e indicarne  l'influenza  sulla  rappresentazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico consolidati. 
              6. Il  bilancio  consolidato  puo'  essere  redatto  in
          migliaia di euro." 
              Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 9  aprile
          1991, n. 127, gia' citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 31 Principi di consolidamento 
              1.  Nella  redazione  del  bilancio   consolidato   gli
          elementi dell'attivo e del passivo nonche' i proventi e gli
          oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi
          integralmente. 
              2. Sono invece eliminati: 
              a)   le   partecipazioni   in   imprese   incluse   nel
          consolidamento e le corrispondenti frazioni del  patrimonio
          netto di queste; 
              b) i crediti e i debiti  tra  le  imprese  incluse  nel
          consolidamento; 
              c) i  proventi  e  gli  oneri  relativi  ad  operazioni
          effettuate fra le imprese medesime; 
              d) gli utili e le  perdite  conseguenti  ad  operazioni
          effettuate tra tali imprese e relative  a  valori  compresi
          nel patrimonio, diversi da lavori in corso  su  ordinazione
          di terzi. 
              3. Possono non essere eliminati, indicandone il  motivo
          nella nota integrativa: gli importi di cui alla lettera  d)
          relativi ad operazioni correnti  dell'impresa,  concluse  a
          normali condizioni di  mercato,  se  la  loro  eliminazione
          comporta costi sproporzionati. 
              4. Ai fini  della  eliminazione  prevista  nel  secondo
          comma, lettera  a),  dal  patrimonio  netto  delle  imprese
          incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto
          il valore contabile delle azioni o quote della societa' che
          redige il bilancio consolidato appartenenti  a  quelle.  Si
          applica l'articolo  2424-bis,  settimo  comma,  del  codice
          civile. 
              5. (abrogato)" 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   32   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art.   32   (Struttura   e   contenuto   dello   stato
          patrimoniale,  del  conto  economico   e   del   rendiconto
          finanziario consolidati) 
              1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura  e  il
          contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico  e
          del  rendiconto   finanziario   consolidati   sono   quelli
          prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse
          nel consolidamento. Se questi sono  soggetti  a  discipline
          diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto
          piu' idonei a  realizzare  i  fini  indicati  nel  comma  2
          dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa. 
              2. Le  voci  relative  alle  rimanenze  possono  essere
          raggruppate quando la loro  distinta  indicazione  comporti
          costi sproporzionati. 
              3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese
          controllate corrispondente a  partecipazioni  di  terzi  e'
          iscritto  in  una  voce  del  patrimonio  netto  denominata
          "capitale e riserve di terzi". 
              4.  La  parte  del  risultato   economico   consolidato
          corrispondente a partecipazioni di terzi e' iscritta in una
          voce  denominata   "utile   (perdita)   dell'esercizio   di
          pertinenza di terzi"." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   33   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 33 (Consolidamento delle partecipazioni) 
              1. L'eliminazione prescritta  dell'art.  31,  comma  2,
          lettera a), e' attuata  sulla  base  dei  valori  contabili
          riferiti alla data di  acquisizione  o  alla  data  in  cui
          l'impresa e' inclusa per la prima volta nel consolidamento. 
              2. Se l'eliminazione determina una  differenza,  questa
          e' imputata nel bilancio consolidato, ove  possibile,  agli
          elementi dell'attivo e del passivo  delle  imprese  incluse
          nel consolidamento. 
              3. L'eventuale residuo, se negativo, e' iscritto in una
          voce  del   patrimonio   netto   denominata   "riserva   di
          consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione  di
          risultati economici sfavorevoli,  in  una  voce  denominata
          "fondo di consolidamento per rischi ed  oneri  futuri";  se
          positivo, e' iscritto in una  voce  dell'attivo  denominata
          "avviamento", salvo che debba essere in tutto  o  in  parte
          imputato a conto economico. L'importo iscritto  nell'attivo
          e' ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6,
          dell'articolo 2426 del codice civile. 
              4. Le voci indicate nel  precedente  comma,  i  criteri
          utilizzati per  la  loro  determinazione  e  le  variazioni
          significative    rispetto    al    bilancio     consolidato
          dell'esercizio  precedente  devono   essere   adeguatamente
          illustrati nella nota integrativa. 
              ( VII Direttiva, articoli 19, 30, 31 )." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   34   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 34 (Uniformita' dei criteri di valutazione) 
              1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere
          valutati con criteri uniformi. 
              2. A tale scopo devono essere rettificati i  valori  di
          elementi valutati con criteri difformi 
              2-bis. In casi  eccezionali  sono  ammesse  deroghe  al
          principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe  siano
          indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. 
              ( VII Direttiva, art. 29, 1) , 3 )." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   36   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 36 Partecipazioni non consolidate 
              1. Le partecipazioni  costituenti  immobilizzazioni  in
          imprese collegate sono valutate con  il  criterio  indicato
          nel primo  comma,  n.  4,  dell'articolo  2426  del  codice
          civile; tuttavia  la  differenza  positiva  tra  il  valore
          calcolato con  tale  criterio  e  il  valore  iscritto  nel
          bilancio precedente, per la parte derivante  da  utili,  e'
          iscritta in apposita voce del conto economico. 
              2. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante
          ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29,  puo'  non
          essere applicato il criterio di valutazione richiamato  dal
          comma precedente. 
              ( VII Direttiva, art. 33 ). 
              3. (abrogato)" 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   38,   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 38 (Contenuto della nota integrativa) 
              1. La nota integrativa deve indicare,  oltre  a  quanto
          stabilito da altre disposizioni del presente decreto: 
              a) i criteri di valutazione applicati; 
              b) i criteri e i tassi applicati nella conversione  dei
          bilanci espressi in moneta non avente  corso  legale  nello
          Stato; 
              b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
          per ciascuna voce: il costo; le  precedenti  rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti da una ad altra voce, le  alienazioni  avvenuti
          nell'esercizio; le rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le
          svalutazioni effettuati  nell'esercizio;  il  totale  delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio; 
              c)  le  ragioni  delle  piu'  significative  variazioni
          intervenute nella consistenza delle altre voci  dell'attivo
          e del passivo; 
              d) la composizione delle  voci  "costi  di  impianto  e
          ampliamento" e "costi di sviluppo"; 
              e) distintamente per  ciascuna  voce,  l'ammontare  dei
          crediti e dei debiti di durata residua superiore  a  cinque
          anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su  beni  di
          imprese   incluse   nel   consolidamento,   con   specifica
          indicazione della natura delle garanzie; 
              f) la composizione delle  voci  "ratei  e  risconti"  e
          della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, 
              g)  l'ammontare   degli   oneri   finanziari   imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo  dello  stato
          patrimoniale, distintamente per ciascuna voce; 
              h) l'importo complessivo degli impegni, delle  garanzie
          e delle passivita' potenziali non  risultanti  dallo  stato
          patrimoniale, con indicazione della natura  delle  garanzie
          reali  prestate;  gli  impegni  esistenti  in  materia   di
          trattamento di quiescenza e simili; 
              i) la suddivisione dei ricavi  delle  vendite  e  delle
          prestazioni secondo categorie di attivita' e  secondo  aree
          geografiche; 
              l) la suddivisione degli interessi e degli altri  oneri
          finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche
          ed altri; 
              m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo
          o di costo di entita' o incidenza eccezionali; 
              n)  il  numero  medio,  suddiviso  per  categorie,  dei
          dipendenti delle imprese incluse  nel  consolidamento,  con
          separata  indicazione  di  quello  relativo  alle   imprese
          incluse ai sensi dell'art. 37; 
              o) cumulativamente per ciascuna categoria,  l'ammontare
          dei compensi, delle anticipazioni e  dei  crediti  concessi
          agli amministratori e ai sindaci dell'impresa  controllante
          per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre  imprese
          incluse   nel   consolidamento,   precisando    il    tasso
          d'interesse,  le  principali  condizioni  e   gli   importi
          eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia,
          nonche' gli impegni assunti per loro conto per  effetto  di
          garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando  il  totale
          per ciascuna categoria. 
              o-bis) (abrogata) 
              o-ter) per ciascuna categoria di  strumenti  finanziari
          derivati: 
              1) il loro fair value; 
              2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura,
          compresi  i  termini  e  le  condizioni  significative  che
          possono influenzare l'importo, le scadenze  e  la  certezza
          dei flussi finanziari futuri; 
              2-bis) gli assunti fondamentali  su  cui  si  basano  i
          modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value
          non  sia  stato  determinato  sulla  base  di  evidenze  di
          mercato; 
              2-ter) le variazioni di  valore  iscritte  direttamente
          nel conto economico, nonche' quelle imputate  alle  riserve
          di patrimonio netto; 
              2-quater) una tabella che  indichi  i  movimenti  delle
          riserve di fair value avvenuti nell'esercizio; 
              o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie  iscritte
          a un valore superiore al loro fair  value,  con  esclusione
          delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai
          sensi  dell'art.   2359   del   codice   civile   e   delle
          partecipazioni in joint venture: 
              1) il valore contabile e il fair  value  delle  singole
          attivita',  o  di  appropriati   raggruppamenti   di   tali
          attivita'; 
              2) i motivi per i quali  il  valore  contabile  non  e'
          stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
          sui quali si basa il convincimento che  tale  valore  possa
          essere recuperato; 
              o-quinquies)  le  operazioni   realizzate   con   parti
          correlate, precisando l'importo, la natura del  rapporto  e
          ogni altra informazione necessaria per la comprensione  del
          bilancio relativa a tali operazioni, qualora  e  non  siano
          state  concluse  a  normali  condizioni  di   mercato.   Le
          informazioni  relative  alle  singole  operazioni   possono
          essere aggregate secondo la loro natura,  salvo  quando  la
          loro separata evidenza sia necessaria per  comprendere  gli
          effetti  delle   operazioni   medesime   sulla   situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  sul  risultato   economico
          consolidati; 
              o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di  accordi
          non risultanti dallo stato  patrimoniale,  con  indicazione
          del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico,  a
          condizione che i rischi e  i  benefici  da  essi  derivanti
          siano  significativi  e  l'indicazione  degli  stessi   sia
          necessaria  per  valutare  la  situazione  patrimoniale   e
          finanziaria e il risultato economico consolidati; 
              o-septies) separatamente, l'importo  dei  corrispettivi
          spettanti al revisore legale o alla societa'  di  revisione
          legale per la revisione  dei  conti  consolidati,  per  gli
          altri servizi di verifica,  per  i  servizi  di  consulenza
          fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione  legale
          forniti al gruppo. 
              o-octies) il nome e la  sede  legale  dell'impresa  che
          redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande  di
          imprese  di  cui  l'impresa  fa  parte  in  quanto  impresa
          controllata, nonche' il luogo  in  cui  e'  disponibile  la
          copia del bilancio consolidato; 
              o-novies) il nome e la  sede  legale  dell'impresa  che
          redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di
          imprese  di  cui  l'impresa  fa  parte  in  quanto  impresa
          controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
          del bilancio consolidato; 
              o-decies)   la   natura   e   l'effetto   patrimoniale,
          finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo
          la data di riferimento del bilancio consolidato. 
              2. La nota integrativa deve inoltre contenere: 
              a) l'elenco delle imprese  incluse  nel  consolidamento
          col metodo integrale ai sensi dell'art. 26; 
              b) l'elenco delle imprese  incluse  nel  consolidamento
          col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37; 
              c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo
          del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36; 
              d)  l'elenco  delle  altre  partecipazioni  in  imprese
          controllate e collegate. 
              2-bis Ai fini dell'applicazione del  comma  1,  lettere
          o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'art. 40,  comma  2,
          lettera  d-bis),   per   le   definizioni   di   "strumento
          finanziario",  "strumento  finanziario   derivato",   "fair
          value" e "parte correlata" si fa  riferimento  ai  principi
          contabili internazionali adottati dall'Unione europea. " 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   40,   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 40 (Relazione sulla gestione) 
              In vigore dal 12 aprile 2007 
              1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una
          relazione  degli   amministratori   contenente   un'analisi
          fedele,  equilibrata   ed   esauriente   della   situazione
          dell'insieme delle imprese  incluse  nel  consolidamento  e
          dell'andamento e  del  risultato  della  gestione  nel  suo
          insieme e nei vari settori,  con  particolare  riguardo  ai
          costi,  ai  ricavi  e  agli   investimenti,   nonche'   una
          descrizione dei  principali  rischi  e  incertezze  cui  le
          imprese incluse nel consolidamento sono esposte. 
              1-bis. L'analisi di cui al  comma  1  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
          imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene,  nella
          misura  necessaria  alla  comprensione   della   situazione
          dell'insieme delle imprese  incluse  nel  consolidamento  e
          dell'andamento e del risultato  della  loro  gestione,  gli
          indicatori di risultato finanziari e, se del  caso,  quelli
          non finanziari pertinenti alle attivita'  specifiche  delle
          imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente  e
          al   personale.   L'analisi   contiene,   ove    opportuno,
          riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
          e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
              2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
              a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
              b) (abrogata ) 
              c) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
              d) il numero e il valore nominale delle azioni o  quote
          dell'impresa controllante possedute da essa  o  da  imprese
          controllate, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o
          per interposta persona, con l'indicazione  della  quota  di
          capitale corrispondente. 
              d-bis) in relazione  all'uso  da  parte  delle  imprese
          incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari  e
          se  rilevanti   per   la   valutazione   della   situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato   economico
          dell'esercizio complessivi: 
              1) gli  obiettivi  e  le  politiche  delle  imprese  in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  comprese  le
          loro  politiche  di  copertura  per   ciascuna   principale
          categoria di operazioni previste; 
              2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al
          rischio di credito, al rischio di liquidita' e  al  rischio
          di variazione dei flussi finanziari. 
              2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
          cui all'articolo 2428  del  codice  civile  possono  essere
          presentate in un unico documento, dando  maggiore  rilievo,
          ove opportuno, alle questioni che  sono  rilevanti  per  il
          complesso delle imprese incluse nel consolidamento." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   42   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 42 Pubblicazione del bilancio consolidato 
              1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni
          indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere  depositata,
          a cura degli amministratori, presso l'ufficio del  registro
          delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 
              2. (Abrogato) 
              3. Si applica  il  secondo  comma  dell'art.  2435  del
          codice civile." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   44   del   decreto
          legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 44 Enti creditizi e finanziari 
              1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano: 
              a) alle banche  italiane  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b)  alle   societa'   finanziarie   italiane   di   cui
          all'articolo  59,  comma  1),  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  che  controllano
          banche  o  gruppi  bancari  iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385; 
              c) alle societa' di  partecipazione  finanziaria  mista
          italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera  b-bis),
          del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  che
          controllano  una  o  piu'  banche  o  societa'  finanziarie
          ovunque  costituite  qualora   il   settore   di   maggiore
          dimensione all'interno  del  conglomerato  finanziario  sia
          quello  bancario   determinato   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
              d) alle societa' di intermediazione  mobiliare  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   e),   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); 
              e) alle societa' finanziarie italiane  che  controllano
          SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui  all'articolo
          11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58; 
              f) alle societa'  di  gestione  del  risparmio  di  cui
          all'articolo 1, lettera  o),  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
              g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di  cui
          all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385; 
              h) alle societa' finanziarie che  controllano  societa'
          finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  o  gruppi
          finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo  110  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              i)  alle  agenzie  di  prestito   su   pegno   di   cui
          all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385; 
              l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo
          V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              m) agli istituti di pagamento di cui  al  titolo  V-ter
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              n) agli operatori del microcredito  iscritti  nell'albo
          di  cui  all'articolo  111  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385; 
              o) ai confidi iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo
          112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              2. (Abrogato)"