Art. 18 
 
 
           Servizi e misure di politica attiva del lavoro 
 
  1.  Allo  scopo  di  costruire  i  percorsi   piu'   adeguati   per
l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri  uffici
territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in  forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori  beneficiari  di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro  e
a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita': 
    a) orientamento di base, analisi delle  competenze  in  relazione
alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; 
    b) ausilio  alla  ricerca  di  una  occupazione,  anche  mediante
sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; 
    c)  orientamento  specialistico  e   individualizzato,   mediante
bilancio delle competenze ed analisi degli  eventuali  fabbisogni  in
termini di  formazione,  esperienze  di  lavoro  o  altre  misure  di
politica attiva  del  lavoro,  con  riferimento  all'adeguatezza  del
profilo alla domanda  di  lavoro  espressa  a  livello  territoriale,
nazionale ed europea; 
    d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per
le fasi successive all'avvio dell'impresa; 
    e)  avviamento  ad  attivita'  di  formazione   ai   fini   della
qualificazione e riqualificazione professionale,  dell'autoimpiego  e
dell'immediato inserimento lavorativo; 
    f)  accompagnamento  al  lavoro,  anche   attraverso   l'utilizzo
dell'assegno individuale di ricollocazione; 
    g) promozione di esperienze lavorative ai fini di  un  incremento
delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; 
    h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita'
di lavoro autonomo; 
    i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale; 
    l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi
di lavoro con gli obblighi di cura  nei  confronti  di  minori  o  di
soggetti non autosufficienti; 
    m) promozione di prestazioni  di  lavoro  socialmente  utile,  ai
sensi dell'articolo 26 del presente decreto. 
  2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita'  di  cui
al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di  quelle  previste
dagli articoli 20 e 23,  comma  2,  mediante  il  coinvolgimento  dei
soggetti privati accreditati sulla base dei costi  standard  definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta. 
  3. Le norme del presente Capo  si  applicano  al  collocamento  dei
disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili. 
 
          Note all'art. 18: 
              Per il testo della citata legge  n.  68  del  1999,  si
          vedano le note all'articolo 1.