Art. 20 
 
 
                  Patto di servizio personalizzato 
 
  1.  Allo  scopo  di  confermare  lo  stato  di  disoccupazione,   i
lavoratori disoccupati contattano i  centri  per  l'impiego,  con  le
modalita' definite da  questi,  entro  30  giorni  dalla  data  della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in  mancanza,  sono
convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per  la  profilazione  e  la
stipula di un patto di servizio personalizzato. 
  2. Il patto di cui al comma 1  deve  contenere  almeno  i  seguenti
elementi: 
    a) l'individuazione di un responsabile delle attivita'; 
    b) la definizione del profilo personale di occupabilita'  secondo
le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL; 
    c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono  essere
compiuti e la tempistica degli stessi; 
    d) la frequenza ordinaria di contatti con il  responsabile  delle
attivita'; 
    e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata
al responsabile delle attivita'. 
  3. Nel patto di cui al comma 1 deve  essere  inoltre  riportata  la
disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita': 
    a) partecipazione a iniziative e laboratori per il  rafforzamento
delle competenze  nella  ricerca  attiva  di  lavoro  quali,  in  via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae  e  la  preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
    b) partecipazione  a  iniziative  di  carattere  formativo  o  di
riqualificazione  o  altra  iniziativa  di  politica  attiva   o   di
attivazione; 
    c) accettazione di congrue offerte di lavoro,  come  definite  ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data  di  registrazione  di  cui
all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato  convocato
dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere  all'ANPAL,  tramite
posta  elettronica,  le  credenziali  personalizzate  per   l'accesso
diretto  alla  procedura  telematica  di   profilazione   predisposta
dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno  di  ricollocazione  di  cui
all'articolo 23.