Art. 21 
 
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli  essenziali
  delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di  sostegno
  al reddito 
 
  1. La domanda  di  Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego,  di  cui
all'articolo 2 della legge n. 92 del  2012,  di  Nuova  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di  disoccupazione  per  i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di
cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7  della
legge  23  luglio  1991,  n.  223,  resa  dall'interessato  all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche attive. 
  2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al
comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,  contattano  i  centri  per
l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il  termine  di
15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui  al  comma
1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego  entro  il
termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per
stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20. 
  3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione  (ASDI)
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  n.  22  del  2015  e'
necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, redatto dal centro per l'impiego,  in  collaborazione
con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali. 
  4. Il  beneficiario  di  prestazioni  e'  tenuto  ad  attenersi  ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato,  di  cui
all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi  gli
obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo. 
  5. Oltre agli obblighi derivanti  dalla  specifica  disciplina,  il
lavoratore  che  fruisce   di   benefici   legati   allo   stato   di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo. 
  6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita'  di
cui all'articolo 20, comma 2,  lettera  d),  previsti  dal  patto  di
servizio personalizzato, il beneficiario puo'  essere  convocato  nei
giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso  di
almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita'  concordate  nel
medesimo patto di servizio personalizzato. 
  7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale  per  l'Impiego,  alla
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di
disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano  le
seguenti sanzioni: 
    a) in caso di mancata presentazione, in assenza  di  giustificato
motivo,  alle  convocazioni   ovvero   agli   appuntamenti   di   cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d),  e  di  commi  2  e  6  del
presente articolo: 
      1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in  caso  di
prima mancata presentazione; 
      2) la decurtazione di  una  mensilita',  alla  seconda  mancata
presentazione; 
      3)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
    b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), le medesime conseguenze di cui  alla  lettera  a)  del
presente comma 7; 
    c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b): 
      1) la  decurtazione  di  una  mensilita',  alla  prima  mancata
partecipazione; 
      2)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'offerta  di  lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),  in  assenza  di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione. 
  8.  Con  riferimento  all'Assegno  di  disoccupazione   (ASDI)   si
applicano le seguenti sanzioni: 
    a) in caso di mancata presentazione, in assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3: 
      1) la  decurtazione  di  un  quarto  di  una  mensilita'  e  la
concessione dei soli incrementi per carichi  familiari,  in  caso  di
prima mancata presentazione; 
      2) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei  soli
incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione; 
      3)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
    b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a): 
      1) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei  soli
incrementi  per  carichi  familiari,  in  caso   di   prima   mancata
presentazione; 
      2)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di
disoccupazione; 
    c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera  b),
la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione; 
    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'offerta  di  lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),  in  assenza  di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
disoccupazione. 
  9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai
sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4,  non  e'  possibile
una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi. 
  10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8,  il
centro per l'impiego adotta le  relative  sanzioni,  inviando  pronta
comunicazione,  per  il  tramite  del  sistema  informativo  di   cui
all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che  emette  i  provvedimenti
conseguenti e provvede a recuperare le somme  indebite  eventualmente
erogate. 
  11.  La  mancata  adozione  dei  provvedimenti  di  decurtazione  o
decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare  e
contabile del funzionario  responsabile,  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge n. 20 del 1994. 
  12. Avverso il provvedimento del centro per  l'impiego  di  cui  al
comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad  istituire  un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. 
  13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti  di  decurtazione  o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147  del  2013,  e  per  il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti,
per l'impiego in strumenti di incentivazione del  personale  connessi
al raggiungimento di particolari obiettivi. 
 
          Note all'art. 21: 
              Si riporta l'articolo 2 della citata legge  n.  92  del
          2012: 
              "Art. 2. Ammortizzatori sociali 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e  in  relazione  ai
          nuovi eventi di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere
          dalla  predetta  data  e'  istituita,  presso  la  Gestione
          prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
          all'articolo  24  della  legge  9  marzo   1989,   n.   88,
          l'Assicurazione  sociale  per  l'impiego  (ASpI),  con   la
          funzione di  fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto
          involontariamente  la  propria  occupazione   un'indennita'
          mensile di disoccupazione. 
              2. Sono compresi nell'ambito di applicazione  dell'ASpI
          tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
          e i soci lavoratori di cooperativa che  abbiano  stabilito,
          con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
          del rapporto associativo, un rapporto di  lavoro  in  forma
          subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
          3 aprile 2001, n.  142,  e  successive  modificazioni,  con
          esclusione  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. 
              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei  confronti  degli  operai  agricoli  a  tempo
          determinato  o   indeterminato,   per   i   quali   trovano
          applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma  1,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          successive modificazioni, all'articolo  25  della  legge  8
          agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
          1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
          n. 247, e successive modificazioni. 
              4. L'indennita' di cui al comma 1  e'  riconosciuta  ai
          lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
          occupazione e che presentino i seguenti requisiti: 
              a)  siano  in  stato   di   disoccupazione   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni; 
              b) possano far valere almeno due anni di  assicurazione
          e almeno un anno di contribuzione  nel  biennio  precedente
          l'inizio del periodo di disoccupazione. 
              5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di  cui
          al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal  rapporto  di
          lavoro per dimissioni o  per  risoluzione  consensuale  del
          rapporto, fatti  salvi  i  casi  in  cui  quest'ultima  sia
          intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come  modificato  dal
          comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 
              6. L'indennita' di cui al comma 1  e'  rapportata  alla
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli  ultimi
          due anni, comprensiva degli  elementi  continuativi  e  non
          continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa  per  il
          numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per  il
          numero 4,33. 
              7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
          mensile ed e' pari al 75 per  cento  nei  casi  in  cui  la
          retribuzione  mensile  sia  pari  o  inferiore   nel   2013
          all'importo di 1.180 euro mensili,  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati
          intercorsa  nell'anno  precedente;  nei  casi  in  cui   la
          retribuzione mensile  sia  superiore  al  predetto  importo
          l'indennita' e' pari al 75 per cento del  predetto  importo
          incrementata  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  del
          differenziale tra la retribuzione  mensile  e  il  predetto
          importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni   caso
          superare l'importo  mensile  massimo  di  cui  all'articolo
          unico, secondo comma, lettera b),  della  legge  13  agosto
          1980, n. 427, e successive modificazioni. 
              8. All'indennita' di cui al comma 1 non si  applica  il
          prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
          febbraio 1986, n. 41. 
              9. All'indennita' di cui al  comma  1  si  applica  una
          riduzione del 15  per  cento  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          fruizione.   L'indennita'   medesima,   ove   dovuta,    e'
          ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
          mese di fruizione. 
              10. Per i periodi  di  fruizione  dell'indennita'  sono
          riconosciuti   i   contributi   figurativi   nella   misura
          settimanale pari alla media delle  retribuzioni  imponibili
          ai fini previdenziali di cui al comma 6  degli  ultimi  due
          anni. I  contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del
          diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;  essi
          non sono utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei
          casi in cui la normativa richieda  il  computo  della  sola
          contribuzione effettivamente versata. 
              10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi  tenuto,
          assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato  lavoratori   che
          fruiscono dell'Assicurazione sociale per  l'impiego  (ASpI)
          di cui al comma 1  e'  concesso,  per  ogni  mensilita'  di
          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore,  un   contributo
          mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
          residua che sarebbe stata  corrisposta  al  lavoratore.  Il
          diritto ai benefici economici di cui al presente  comma  e'
          escluso con riferimento a quei lavoratori che  siano  stati
          licenziati, nei sei mesi precedenti, da  parte  di  impresa
          dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che
          assume, ovvero risulta  con  quest'ultima  in  rapporto  di
          collegamento o controllo. L'impresa  che  assume  dichiara,
          sotto la propria responsabilita', all'atto della  richiesta
          di avviamento, che non ricorrono le  menzionate  condizioni
          ostative. 
              11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in  relazione  ai
          nuovi eventi di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere
          dalla predetta data: 
              a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
          anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta  per
          un periodo massimo di dodici mesi, detratti  i  periodi  di
          indennita' eventualmente fruiti negli ultimi  dodici  mesi,
          anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma  20
          (mini-ASpI); 
              b) per  i  lavoratori  di  eta'  pari  o  superiore  ai
          cinquantacinque anni, l'indennita' e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo  di  diciotto  mesi,  nei   limiti   delle
          settimane di contribuzione negli ultimi due anni,  detratti
          i periodi di indennita' eventualmente fruiti  negli  ultimi
          diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20  del
          presente articolo. 
              12. L'indennita' di cui al comma 1  spetta  dall'ottavo
          giorno  successivo  alla  data  di  cessazione  dell'ultimo
          rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
          cui sia stata presentata la domanda. 
              13. Per  fruire  dell'indennita'  i  lavoratori  aventi
          diritto devono, a pena di  decadenza,  presentare  apposita
          domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS,  entro
          il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  spettanza  del
          trattamento. 
              14. La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni. 
              15.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio,  sulla
          base delle comunicazioni obbligatorie di  cui  all'articolo
          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  fino  ad  un
          massimo  di  sei  mesi;  al  termine  di  un   periodo   di
          sospensione di durata inferiore  a  sei  mesi  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
          legati al nuovo rapporto di  lavoro  possono  essere  fatti
          valere  ai  fini  di  un  nuovo   trattamento   nell'ambito
          dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20. 
              17. In caso di svolgimento di attivita'  lavorativa  in
          forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore  al
          limite utile ai fini della  conservazione  dello  stato  di
          disoccupazione, il  soggetto  beneficiario  deve  informare
          l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio    dell'attivita',
          dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da  tale
          attivita'.  Il  predetto  Istituto  provvede,  qualora   il
          reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
          fini della conservazione dello stato di  disoccupazione,  a
          ridurre il pagamento dell'indennita'  di  un  importo  pari
          all'80 per cento dei proventi preventivati,  rapportati  al
          tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita'  e
          la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la  fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
          dichiarazione  dei   redditi;   nei   casi   di   esenzione
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi,   e'   richiesta   al   beneficiario   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   i    proventi    ricavati
          dall'attivita' autonoma. 
              18. Nei casi di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione
          relativa  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti  versata  in
          relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
          accrediti  contributivi  ed  e'  riversata  alla   Gestione
          prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
          all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              19. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014   e   2015   il   lavoratore   avente   diritto   alla
          corresponsione dell'indennita'  di  cui  al  comma  1  puo'
          richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del  relativo
          trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora
          percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di  lavoro
          autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di  auto
          impresa  o  di  micro  impresa,   o   per   associarsi   in
          cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta  nel  limite
          massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
          2014  e  2015.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, di natura non regolamentare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,
          condizioni e modalita' per l'attuazione delle  disposizioni
          di cui al presente comma. 
              20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
          al comma 2 che possano far valere almeno tredici  settimane
          di  contribuzione  di  attivita'  lavorativa  negli  ultimi
          dodici mesi, per la  quale  siano  stati  versati  o  siano
          dovuti i contributi per  l'assicurazione  obbligatoria,  e'
          liquidata un'indennita' di importo pari a  quanto  definito
          nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 
              21. L'indennita' di cui  al  comma  20  e'  corrisposta
          mensilmente per un numero  di  settimane  pari  alla  meta'
          delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai  fini
          della durata non sono computati i periodi contributivi  che
          hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. 
              22. All'indennita' di cui al comma 20 si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7,  8,
          9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. 
              23.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita'  e'  sospesa  d'ufficio   sulla   base   delle
          comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
          2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e
          successive modificazioni, fino  ad  un  massimo  di  cinque
          giorni; al termine del periodo di sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  si
          considerano   assorbite,   con   riferimento   ai   periodi
          lavorativi  dell'anno   2012,   nelle   prestazioni   della
          mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              24-bis. Alle prestazioni  liquidate  dall'Assicurazione
          sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
          dalla presente legge ed in quanto  applicabili,  le  nomine
          gia' operanti in materia di  indennita'  di  disoccupazione
          ordinaria non agricola. 
              25. Con effetto sui  periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal  1°  gennaio  2013,  al  finanziamento  delle
          indennita'  di  cui  ai  commi  da  1  a  24  concorrono  i
          contributi di cui agli articoli  12,  sesto  comma,  e  28,
          primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
              26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  ai
          contributi di cui al comma 25, le  eventuali  riduzioni  di
          cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
          e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266, nonche' le misure compensative di cui  all'articolo
          8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e
          successive modificazioni. 
              27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
          comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
          soci lavoratori delle cooperative di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  602,  il
          contributo e' decurtato della quota  di  riduzione  di  cui
          all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, che non sia  stata  ancora  applicata  a  causa  della
          mancata  capienza  delle  aliquote  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000  e  n.
          266 del 2005. Qualora per i lavoratori di  cui  al  periodo
          precedente le suddette quote di  riduzione  risultino  gia'
          applicate,   si    potra'    procedere,    subordinatamente
          all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo  periodo
          del presente comma in assenza  del  quale  le  disposizioni
          transitorie di cui al presente e al successivo periodo  non
          trovano applicazione,  ad  un  allineamento  graduale  alla
          nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e  seguenti,
          con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli  anni
          2013, 2014, 2015, 2016 e  pari  allo  0,27  per  cento  per
          l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
          per cento annuo  si  procedera'  all'allineamento  graduale
          all'aliquota del contributo destinato al finanziamento  dei
          Fondi interprofessionali  per  la  formazione  continua  ai
          sensi dell'articolo 25 della legge  21  dicembre  1978,  n.
          845.  A  decorrere  dall'anno  2013   e   fino   al   pieno
          allineamento alla nuova aliquota ASpI,  le  prestazioni  di
          cui ai commi da 6 a 10 e da 20  a  24  vengono  annualmente
          rideterminate,  in  funzione  dell'aliquota  effettiva   di
          contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, da emanare entro il 31  dicembre  di  ogni
          anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
          via previsionale, l'andamento  congiunturale  del  relativo
          settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui  ai
          citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e  garantendo  in  ogni
          caso una riduzione della commisurazione  delle  prestazioni
          alla  retribuzione  proporzionalmente  non  inferiore  alla
          riduzione  dell'aliquota   contributiva   per   l'anno   di
          riferimento rispetto al livello a regime. 
              28. Con effetto sui  periodi  contributivi  di  cui  al
          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordinato  non  a  tempo
          indeterminato  si  applica  un  contributo  addizionale,  a
          carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per  cento  della
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
              29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
          applica: 
              a) ai lavoratori assunti a termine in  sostituzione  di
          lavoratori assenti; 
              b) ai lavoratori assunti a termine per  lo  svolgimento
          delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,  nonche',  per  i
          periodi contributivi maturati dal 1°  gennaio  2013  al  31
          dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
          contratti  collettivi  nazionali  stipulati  entro  il   31
          dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei
          datori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative.
          Alle  minori  entrate   derivanti   dall'attuazione   della
          presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214; 
              c) agli apprendisti; 
              d)   ai   lavoratori   dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              30. Il contributo addizionale di cui  al  comma  28  e'
          restituito,  successivamente  al  decorso  del  periodo  di
          prova, al datore di lavoro in caso  di  trasformazione  del
          contratto a tempo indeterminato.  La  restituzione  avviene
          anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il  termine
          di sei mesi dalla cessazione  del  precedente  contratto  a
          termine. In  tale  ultimo  caso,  la  restituzione  avviene
          detraendo  dalle  mensilita'   spettanti   un   numero   di
          mensilita'  ragguagliato   al   periodo   trascorso   dalla
          cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. 
              31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e'  dovuta,  a
          carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni  dodici  mesi  di
          anzianita' aziendale negli ultimi  tre  anni.  Nel  computo
          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se
          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o
          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al
          comma 30. 
              32. Il contributo di cui al comma 31  e'  dovuto  anche
          per le interruzioni dei rapporti di  apprendistato  diverse
          dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi  incluso
          il recesso del datore di lavoro ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di
          cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 
              33. Il contributo di cui al comma  31  non  e'  dovuto,
          fino al 31 dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il
          contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di  cui  al
          comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a)  licenziamenti
          effettuati in conseguenza di cambi  di  appalto,  ai  quali
          siano succedute assunzioni presso altri datori  di  lavoro,
          in attuazione  di  clausole  sociali  che  garantiscano  la
          continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
          nazionali  di   lavoro   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale;
          b)   interruzione   di   rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,  per
          completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
          minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              35. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  nei  casi  di
          licenziamento  collettivo  in  cui  la   dichiarazione   di
          eccedenza del personale di cui  all'articolo  4,  comma  9,
          della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non  abbia  formato
          oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
          31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte. 
              36. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  all'articolo  2,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  14
          settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine,  la  seguente
          lettera: 
              «e-bis)  assicurazione   sociale   per   l'impiego   in
          relazione alla quale, in via aggiuntiva a  quanto  previsto
          in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
          cui alle precedenti lettere ai sensi  della  disciplina  di
          cui all'articolo 1, comma  773,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
          a decorrere dal 1° gennaio 2013 e'  dovuta  dai  datori  di
          lavoro per gli apprendisti artigiani e  non  artigiani  una
          contribuzione pari all'1,31 per  cento  della  retribuzione
          imponibile ai  fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con
          riferimento   a   tale   contribuzione   non   operano   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183». 
              37. L'aliquota contributiva di  cui  al  comma  36,  di
          finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
          disposizioni     agevolative     che     rimandano,     per
          l'identificazione    dell'aliquota    applicabile,     alla
          contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. 
              38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,  dopo  le  parole:
          «provvidenze  della  gestione  case  per  lavoratori»  sono
          aggiunte  le  seguenti:  «;   Assicurazione   sociale   per
          l'impiego». 
              39. 
              40. Si decade dalla fruizione delle indennita'  di  cui
          al presente articolo nei seguenti casi: 
              a) perdita dello stato di disoccupazione; 
              b) inizio di un'attivita' in forma autonoma  senza  che
          il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; 
              c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
          vecchiaia o anticipato; 
              d) acquisizione del diritto  all'assegno  ordinario  di
          invalidita',  sempre  che  il  lavoratore  non   opti   per
          l'indennita' erogata dall'ASpI. 
              41. La decadenza si realizza  dal  momento  in  cui  si
          verifica  l'evento  che  la  determina,  con   obbligo   di
          restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
          a percepire. 
              42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
          n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
              «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione  sociale  per
          l'impiego». 
              43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
          la disposizione di cui all'articolo 26,  comma  1,  lettera
          e), della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
          occupazione  intervenuti  fino  al  31  dicembre  2012,  si
          applicano le  disposizioni  in  materia  di  indennita'  di
          disoccupazione ordinaria non agricola di  cui  all'articolo
          19  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.   636,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  1939,
          n. 1272, e successive modificazioni. 
              45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuovi
          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2015,  e'  disciplinata
          nei seguenti termini: 
              a) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2013:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni; 
              b) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2014:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni,  quattordici  mesi
          per i soggetti con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore  a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni; 
              c) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2015:  dieci  mesi  per  i  soggetti  con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per  i
          soggetti  con  eta'   anagrafica   pari   o   superiore   a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni. 
              46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
          dal 1° gennaio 2013 e fino al 31  dicembre  2016  ai  sensi
          dell'articolo 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, il  periodo  massimo  di  diritto
          della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1  e
          2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'  ridefinito  nei
          seguenti termini: 
              a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
          gennaio 2013 al 31 dicembre 2014: 
              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici
          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i cinquanta anni; 
              2)  lavoratori  di  cui  all'articolo   7,   comma   2:
          ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a  quarantotto  per  i
          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
              b): 
              1). 
              2). 
              c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
          gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 
              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici
          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori
          che hanno compiuto i cinquanta anni; 
              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici
          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i cinquanta anni; 
              d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
          gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: 
              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici
          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i cinquanta anni; 
              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici
          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori
          che hanno compiuto i cinquanta anni. 
              46-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro il 31 ottobre 2014,  procede,  insieme  alle
          associazioni dei datori di  lavoro  e  alle  organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale,  ad  una  ricognizione
          delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
          predetta data, al  fine  di  verificare  la  corrispondenza
          della disciplina transitoria di cui  al  comma  46  a  tali
          prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
          finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le  maggiori  somme
          derivanti   dall'incremento   dell'addizionale    di    cui
          all'articolo  6-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato  dal  comma  48
          del presente articolo, sono riversate alla  gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
          9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. 
              48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31  gennaio
          2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31
          marzo   2005,   n.   43,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 2, dopo  le  parole:  «e'  destinato»  sono
          inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; 
              b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
              «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
          comunale di cui al comma 2 avviene a cura  dei  gestori  di
          servizi aeroportuali,  con  le  modalita'  in  uso  per  la
          riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da  parte
          delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
          mese in cui sorge l'obbligo. 
              3-ter. Le somme riscosse  sono  comunicate  mensilmente
          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con
          le  modalita'  stabilite  dall'Istituto  e  riversate  allo
          stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
          di  riscossione,  secondo  le  modalita'   previste   dagli
          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  predetto  comma  2  si
          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione
          previste dall'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   per   i   contributi
          previdenziali obbligatori. 
              3-quater.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter
          costituisce accertamento del credito e da' titolo, in  caso
          di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
          secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni». 
              49.  I  soggetti  tenuti  alla   riscossione   di   cui
          all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7  del
          2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43  del
          2005, come modificato dal comma 48 del  presente  articolo,
          trattengono,  a  titolo  di  ristoro  per   le   spese   di
          riscossione e comunicazione, una somma pari allo  0,25  per
          cento del gettito totale. In caso di inadempienza  rispetto
          agli obblighi di  comunicazione  si  applica  una  sanzione
          amministrativa  da  euro  2.000  ad  euro  12.000.   L'INPS
          provvede    all'accertamento    delle    inadempienze     e
          all'irrogazione delle conseguenti sanzioni.  Si  applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
          novembre 1981, n. 689. 
              50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
          luglio 1997, n. 241, e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
          lettera: 
              «h-quinquies) alle somme che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni». 
              51.  A  decorrere  dall'anno  2013,  nei  limiti  delle
          risorse  di  cui  al   comma   1   dell'articolo   19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita'  ai
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276, iscritti  in  via  esclusiva  alla  Gestione  separata
          presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge
          8  agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei   soggetti
          individuati dall'articolo 1,  comma  212,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via  congiunta
          le seguenti condizioni: 
              a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente,  in
          regime di monocommittenza; 
              b) abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un  reddito
          lordo  complessivo  soggetto  a  imposizione  fiscale   non
          superiore al limite di 20.000 euro, annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e  impiegati  intervenuta
          nell'anno precedente; 
              c)   con   riguardo   all'anno   di   riferimento   sia
          accreditato, presso la predetta Gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995,  un
          numero di mensilita' non inferiore a uno; 
              d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni, ininterrotto di almeno  due  mesi  nell'anno
          precedente; 
              e) risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno
          quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
              52. L'indennita' e' pari a un importo del 5  per  cento
          del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1,  comma
          3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato  per  il
          minor  numero  tra   le   mensilita'   accreditate   l'anno
          precedente e quelle non coperte da contribuzione. 
              53. L'importo di  cui  al  comma  52  e'  liquidato  in
          un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
          in importi  mensili  pari  o  inferiori  a  1.000  euro  se
          superiore. 
              54. Restano fermi i requisiti di accesso  e  la  misura
          del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012  per
          coloro che hanno maturato il diritto  entro  tale  data  ai
          sensi dell'articolo  19,  comma  2,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 
              55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
          c) del  comma  1  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate. 
              56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: 
              a) il requisito di cui alla lettera e)  del  comma  51,
          relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
          a tre mesi; 
              b) l'importo dell'indennita' di  cui  al  comma  52  e'
          elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; 
              c) le risorse di cui al comma 51 sono  integrate  nella
          misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
          e al relativo onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
          monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
          1, si provvede a verificare la rispondenza  dell'indennita'
          di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
          caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
          verificare se la portata effettiva  dell'onere  corrisponde
          alle previsioni iniziali e anche al fine  di  valutare,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni  della
          misura stessa, quali la sua sostituzione con  tipologie  di
          intervento previste dal comma 20 del presente articolo. 
              57. All'articolo 1, comma 79, della legge  24  dicembre
          2007, n. 247, al primo periodo, le  parole:  «e  in  misura
          pari al 26 per  cento  a  decorrere  dall'anno  2010»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, in  misura  pari  al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere  dall'anno  2018»  e,  al  secondo
          periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «per
          gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al  20
          per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
          al 22 per cento per  l'anno  2015  e  al  24  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2016». 
              58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del
          codice penale, nonche' per i delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste dallo  stesso  articolo,  il  giudice  dispone  la
          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti
          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione
          vigente, di cui il condannato sia  eventualmente  titolare:
          indennita' di  disoccupazione,  assegno  sociale,  pensione
          sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
          sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
          previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori   di   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme
          sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
          al condannato, nel caso in cui accerti, o  sia  stato  gia'
          accertato    con    sentenza    in    altro    procedimento
          giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o  in
          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio  a  copertura  di
          attivita' illecite connesse a taluno dei reati  di  cui  al
          primo periodo. 
              59. I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  la
          sanzione accessoria di cui  al  comma  58,  primo  periodo,
          possono beneficiare,  una  volta  che  la  pena  sia  stata
          completamente eseguita e previa presentazione  di  apposita
          domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
          in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. 
              60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
          comunicati, entro quindici giorni dalla  data  di  adozione
          dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti  previdenziali
          e assistenziali facenti capo  al  soggetto  condannato,  ai
          fini della loro immediata esecuzione. 
              61. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
          dei  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza  passata  in
          giudicato per i reati di cui al comma  58,  ai  fini  della
          revoca, con effetto non retroattivo, delle  prestazioni  di
          cui al medesimo comma 58, primo periodo. 
              62.  Quando  esercita  l'azione  penale,  il   pubblico
          ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
          elementi utili per ritenere  irregolarmente  percepita  una
          prestazione  di  natura  assistenziale   o   previdenziale,
          informa  l'amministrazione  competente  per  i  conseguenti
          accertamenti e provvedimenti. 
              63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
          cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
          interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
          riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
          tipo mafioso, delle richieste estorsive  e  dell'usura,  di
          cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in  favore
          delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
          organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 
              67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a
          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano
          anche  ai  lavoratori  destinatari   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale in deroga e di mobilita' in  deroga,
          rispettivamente, le disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              68.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si  applicano  ai
          lavoratori  iscritti  alla  gestione  autonoma  coltivatori
          diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non  fossero  gia'
          interessati dalla predetta  disposizione  incrementale.  Le
          aliquote di finanziamento sono comprensive  del  contributo
          addizionale del 2  per  cento  previsto  dall'articolo  12,
          comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
              69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) articolo 19, commi 1-bis,  1-ter,  2  e  2-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
              b) articolo 7, comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo
          1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
          maggio 1988, n. 160; 
              c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
          n. 1827,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
          aprile 1936, n. 1155. 
              70. All'articolo 3, comma  1,  della  legge  23  luglio
          1991,  n.  223,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «qualora la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata
          disposta o sia cessata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «quando  sussistano  prospettive  di  continuazione  o   di
          ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,  anche  parziale,
          dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
          oggettivi definiti con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali». 
              L'articolo 3 della citata legge n. 223 del  1991,  come
          da ultimo modificato dal  presente  comma,  e'  abrogato  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016. 
              70-bis.  I  contratti  e  gli  accordi  collettivi   di
          gestione di crisi aziendali che prevedono il  ricorso  agli
          ammortizzatori sociali devono essere depositati  presso  il
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  secondo
          modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della  legge  23  luglio
          1991, n. 223; 
              b) articoli da 6 a 9 della legge  23  luglio  1991,  n.
          223; 
              c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223; 
              d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge  23  luglio
          1991, n. 223; 
              e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
          223; 
              f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994, n. 451; 
              g) articoli da 9 a 19 della legge  6  agosto  1975,  n.
          427. 
              72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.  223,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, le parole: «le procedure  di  mobilita'»
          sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la   procedura   di
          licenziamento collettivo»; 
              b)  al  comma  3,  le  parole:  «la  dichiarazione   di
          mobilita'»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «il
          licenziamento  collettivo»  e  le  parole:  «programma   di
          mobilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «programma  di
          riduzione del personale»; 
              c)  al  comma  8,  le  parole:  «dalla   procedura   di
          mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
          di licenziamento collettivo»; 
              d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
          sostituite  dalla  seguente:  «licenziare»  e  le   parole:
          «collocati in mobilita'» sono  sostituite  dalla  seguente:
          «licenziati»; 
              e) al comma 10, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»
          sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e  le  parole:
          «posti  in  mobilita'»  sono  sostituite  dalla   seguente:
          «licenziati». 
              73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23  luglio
          1991, n. 223, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono
          sostituite dalla seguente: «licenziare».". 
              Si riportano gli  articoli  1,  15  e  16  del  decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
          l'Impiego - NASpI 
              1.A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la
          Gestione prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,
          di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.  88,  e
          nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
          di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
          una  indennita'  mensile  di  disoccupazione,   denominata:
          «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale  per  l'Impiego
          (NASpI)», avente la  funzione  di  fornire  una  tutela  di
          sostegno al reddito ai lavoratori con  rapporto  di  lavoro
          subordinato  che  abbiano  perduto   involontariamente   la
          propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di
          ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge  n.
          92 del 2012, con riferimento agli eventi di  disoccupazione
          verificatisi dal 1° maggio 2015." 
              "Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  -
          DIS-COLL 
              1.  In  attesa  degli  interventi  di  semplificazione,
          modifica o superamento delle  forme  contrattuali  previsti
          all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
          2014, in via sperimentale per il 2015,  in  relazione  agli
          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
          collaboratori coordinati e continuativi, anche a  progetto,
          con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
          in via esclusiva alla Gestione separata, non  pensionati  e
          privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
          la propria occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione
          mensile denominata DIS-COLL. 
              2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
              a) siano, al momento della domanda di  prestazione,  in
          stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e
          successive modificazioni; 
              b) possano far valere almeno tre mesi di  contribuzione
          nel periodo che  va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare
          precedente l'evento di cessazione dal  lavoro  al  predetto
          evento; 
              c) possano far  valere,  nell'anno  solare  in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 
              3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito  imponibile  ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi. 
              4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. 
              5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
              6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
          di  mesi  pari  alla  meta'  dei  mesi   di   contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi. 
              7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  non  sono
          riconosciuti i contributi figurativi. 
              8. La domanda di DIS-COLL e'  presentata  all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
              9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
              10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di
          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione
          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.
          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma
          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori
          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento
          nel tessuto produttivo. 
              11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
          Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile  ai
          fini della conservazione  dello  stato  di  disoccupazione,
          deve comunicare all'INPS entro  trenta  giorni  dall'inizio
          dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne.  Nel
          caso di  mancata  comunicazione  del  reddito  previsto  il
          beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL  a  decorrere
          dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa  autonoma  o
          di impresa  individuale.  La  DIS-COLL  e'  ridotta  di  un
          importo  pari  all'80  per  cento  del  reddito   previsto,
          rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di
          inizio dell'attivita' e la data in cui termina  il  periodo
          di godimento dell'indennita' o,  se  antecedente,  la  fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale. 
              13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino  al  31  dicembre
          del  2015  esclusivamente  delle  prestazioni  di  cui   al
          presente articolo. Restano  salvi  i  diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013. 
              14.  Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per   il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,
          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 
              15.  All'eventuale  riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014." 
              "Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI 
              1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in  via
          sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno  di  disoccupazione
          (ASDI),  avente  la  funzione  di  fornire  una  tutela  di
          sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari  della  Nuova
          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)
          di cui all'articolo 1 che  abbiano  fruito  di  questa  per
          l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano  privi
          di occupazione e si trovino in una condizione economica  di
          bisogno. 
              2. Nel primo anno di applicazione gli  interventi  sono
          prioritariamente riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a
          nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori  in
          eta' prossima al pensionamento. In ogni caso,  il  sostegno
          economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
          Fondo di cui al comma 7. 
              3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
          di sei  mesi  ed  e'  pari  al  75  per  cento  dell'ultima
          indennita' NASpI percepita,  e,  comunque,  in  misura  non
          superiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato
          per gli eventuali carichi familiari  del  lavoratore  nella
          misura e secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di
          cui al comma 6. 
              4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro
          i redditi derivanti da  nuova  occupazione  possono  essere
          parzialmente cumulati con l'ASDI nei  limiti  e  secondo  i
          criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6. 
              5.  La   corresponsione   dell'ASDI   e'   condizionata
          all'adesione ad  un  progetto  personalizzato  redatto  dai
          competenti  servizi  per  l'impiego,  contenente  specifici
          impegni  in  termini   di   ricerca   attiva   di   lavoro,
          disponibilita' a partecipare ad iniziative di  orientamento
          e formazione, accettazione di adeguate proposte di  lavoro.
          La partecipazione alle iniziative di  attivazione  proposte
          e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
          definiti: 
              a)  la  situazione  economica  di  bisogno  del  nucleo
          familiare di cui  al  comma  1,  valutata  in  applicazione
          dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non  computando
          l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
          l'ASDI; 
              b)   l'individuazione   di   criteri    di    priorita'
          nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
          beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; 
              c) gli incrementi dell'ASDI per carichi  familiari  del
          lavoratore di cui al comma 3, comunque  nel  limite  di  un
          importo massimo; 
              d) i limiti ed i criteri di cumulabilita'  dei  redditi
          da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI  di
          cui al comma 4; 
              e) le caratteristiche del progetto personalizzato e  il
          sistema  degli  obblighi   e   delle   misure   conseguenti
          all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; 
              f) i flussi informativi tra i servizi per  l'impiego  e
          l'INPS volti  ad  alimentare  il  sistema  informativo  dei
          servizi sociali, di  cui  all'articolo  21  della  legge  8
          novembre 2000,  n.  328,  per  il  tramite  del  Casellario
          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122; 
              g) i controlli per evitare la fruizione indebita  della
          prestazione; 
              h) le  modalita'  di  erogazione  dell'ASDI  attraverso
          l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico. 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet. 
              8. All'eventuale riconoscimento  dell'ASDI  negli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.". 
              Si riporta l'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223 (Norme in materia  di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro): 
              "Art. 7. Indennita' di mobilita' 
              1.  I  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai   sensi
          dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
          all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad  una  indennita'
          per  un  periodo  massimo  di  dodici   mesi,   elevato   a
          ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
          anni e a trentasei per i lavoratori che  hanno  compiuto  i
          cinquanta   anni.   L'indennita'   spetta   nella    misura
          percentuale,   di   seguito   indicata,   del   trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: 
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
              b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta  per
          cento. 
              2. Nelle aree di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218, la indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura: 
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
              b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
          cento. 
              3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata,  con  effetto
          dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari  all'aumento
          della indennita' di contingenza dei lavoratori  dipendenti.
          Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla  data
          del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se  a  questa
          data non e' ancora maturato il  diritto  alla  pensione  di
          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto
          viene a maturazione. 
              4. L'indennita' di mobilita' non puo'  comunque  essere
          corrisposta  per  un   periodo   superiore   all'anzianita'
          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che
          abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4. 
              5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano  richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il  numero  di
          mensilita' gia' godute. Fino al 31  dicembre  1992,  per  i
          lavoratori in mobilita' delle aree di cui al  comma  2  che
          abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma  e'
          aumentata  di  un  importo  pari  a   quindici   mensilita'
          dell'indennita'  iniziale  di  mobilita'  e  comunque   non
          superiore al numero dei mesi  mancanti  al  compimento  dei
          sessanta anni di eta'.  Per  questi  ultimi  lavoratori  il
          requisito di anzianita' aziendale di cui  all'articolo  16,
          comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra
          la data di entrata in vigore della presente legge e  quella
          del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte  a
          titolo di anticipazione dell'indennita' di  mobilita'  sono
          cumulabili con il beneficio di cui  all'articolo  17  della
          legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sono determinate  le  modalita'  e  le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso  in
          cui il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi  a
          quello della corresponsione, assuma  una  occupazione  alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di  cui
          all'articolo 5, commi 4 e 6. 
              6. Nelle aree di cui al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 
              7. Negli ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente  alla
          data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa' di Gestione e  Partecipazioni  Industriali  S.p.A.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.A.  (INSAR)  si
          prescinde  dal  requisito   dell'anzianita'   contributiva;
          l'indennita'  di  mobilita'  non   puo'   comunque   essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. 
              8. L'indennita' di  mobilita'  sostituisce  ogni  altra
          prestazione di  disoccupazione  nonche'  le  indennita'  di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti. 
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione di quelli  per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto alla pensione e ai fini della determinazione  della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di integrazione salariale di  cui  al  comma  1.  Le  somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11  alle
          gestioni pensionistiche competenti. 
              10. Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153. 
              11. I datori di lavoro, ad eccezione di  quelli  edili,
          rientranti nel campo di applicazione  della  normativa  che
          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione
          salariale, versano alla gestione  di  cui  all'articolo  37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo  transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro la disoccupazione involontaria,  in  misura  pari  a
          0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal  periodo
          di paga in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e fino al periodo di paga  in  corso  al  31
          dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43  punti  di  aliquota
          percentuale a decorrere dal periodo di  paga  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di paga in corso al 31 dicembre 1992; i  datori  di  lavoro
          tenuti  al  versamento  del  contributo  transitorio   sono
          esonerati,  per  i   periodi   corrispondenti   e   per   i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento del contributo  di  cui  all'articolo  22  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico. 
              12. L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata dalla  normativa  che  disciplina  l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              13.  Per  i  giornalisti  l'indennita'   prevista   dal
          presente articolo e' a carico  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti  italiani.  Le   somme   e   i
          contributi di cui al comma 11 e all'articolo  4,  comma  3,
          sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate  le
          comunicazioni    relative    alle    procedure     previste
          dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di  cui
          all'articolo 9, comma 3. 
              14. E' abrogato l'articolo 12 della  legge  5  novembre
          1968, n. 1115, e successive modificazioni. 
              15. In caso di squilibrio  finanziario  delle  gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro del tesoro,  di  concerto
          con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          adegua i contributi  di  cui  al  presente  articolo  nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni.". 
              Si riporta l'articolo 1 della citata legge  n.  20  del
          1994: 
              "Art. 1. Azione di responsabilita'. 
              1. La  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla
          giurisdizione  della  Corte  dei  conti   in   materia   di
          contabilita' pubblica e' personale e limitata ai  fatti  ed
          alle omissioni commessi con dolo o con colpa  grave,  ferma
          restando  l'insindacabilita'  nel   merito   delle   scelte
          discrezionali. In ogni caso e' esclusa  la  gravita'  della
          colpa   quando   il   fatto    dannoso    tragga    origine
          dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede  di
          controllo  preventivo  di  legittimita',  limitatamente  ai
          profili  presi   in   considerazione   nell'esercizio   del
          controllo. Il  relativo  debito  si  trasmette  agli  eredi
          secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento
          del dante causa e  di  conseguente  indebito  arricchimento
          degli eredi stessi. 
              1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando
          il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi
          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei
          dipendenti    pubblici    soggetti    al    giudizio     di
          responsabilita'. 
              1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione. 
              1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
              1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater  i  soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
              1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
              1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo  di  cui  all'articolo   5,   comma   2,   del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  e'
          concesso in tutti i casi di fondato timore di  attenuazione
          della garanzia del credito erariale. 
              2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si
          e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta. 
              2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di
          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
              2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio. 
              3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento
          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata. 
              4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.". 
              Per il testo dell'articolo 1, comma 215,  della  citata
          legge n.147 del 2013, si vedano le note all'articolo 5.