Art. 22 
 
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli  essenziali
  delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di  sostegno
  al reddito in costanza di rapporto di lavoro 
 
  1. I lavoratori dipendenti per  i  quali  la  riduzione  di  orario
connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa per integrazione  salariale,  contratto  di
solidarieta', o intervento dei fondi  di  solidarieta'  di  cui  agli
articoli 26 e 28  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge  n.  183  del  2014  ,  sia
superiore al 50 per cento dell'orario  di  lavoro,  calcolato  in  un
periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile
con la prestazione  lavorativa,  dal  centro  per  l'impiego  con  le
modalita' ed i termini stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo
2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di  cui
all'articolo 20, ad esclusione degli elementi  di  cui  al  comma  2,
lettere c) ed e) del predetto articolo. 
  2. Allo scopo di mantenere o  sviluppare  le  competenze  in  vista
della  conclusione  della  procedura  di  sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di  lavoro
espressa dal territorio, il patto  di  servizio  personalizzato  puo'
essere stipulato sentito  il  datore  di  lavoro  e  con  l'eventuale
concorso dei fondi interprofessionali per la formazione  continua  di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore  di
cui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo
20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili
di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto. 
  3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le
seguenti sanzioni: 
    a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti  di  cui  al  comma  1  e  mancata  partecipazione  alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma  3,  lettera
a), in assenza di giustificato motivo: 
      1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' per la  prima
mancata presentazione; 
      2) la decurtazione di una mensilita', per  la  seconda  mancata
presentazione; 
      3) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata
presentazione; 
    b) in caso di  mancata  partecipazione  alle  iniziative  di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative  di  cui
all'articolo 26: 
      1) la decurtazione di  una  mensilita'  per  la  prima  mancata
partecipazione; 
      2) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata
presentazione. 
  4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3,  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi  da  10  a
13. 
  5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate  in
relazione a prestazioni oggetto di  provvedimenti  di  sospensione  o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n.  147  del  2013  e  per  il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti,
per essere impiegate in strumenti  di  incentivazione  del  personale
connessi al raggiungimento di particolari obiettivi. 
 
          Note all'art. 22: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, della
          citata legge, n. 183 del 2014: 
              "Art. 1. 
              1. Allo scopo di assicurare, in caso di  disoccupazione
          involontaria,  tutele  uniformi  e   legate   alla   storia
          contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa
          in materia di  integrazione  salariale  e  di  favorire  il
          coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi  dal  mercato
          del  lavoro  ovvero  siano  beneficiari  di  ammortizzatori
          sociali,  semplificando  le  procedure   amministrative   e
          riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, su  proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu'  decreti
          legislativi finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
          materia  di  ammortizzatori  sociali,  tenuto  conto  delle
          peculiarita' dei diversi settori produttivi. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
          di rapporto di lavoro: 
              1)  impossibilita'  di  autorizzare   le   integrazioni
          salariali in caso di  cessazione  definitiva  di  attivita'
          aziendale o di un ramo di essa; 
              2)   semplificazione   delle   procedure   burocratiche
          attraverso  l'incentivazione  di  strumenti  telematici   e
          digitali, considerando anche la possibilita' di  introdurre
          meccanismi   standardizzati   a   livello   nazionale    di
          concessione dei trattamenti prevedendo strumenti  certi  ed
          esigibili; 
              3)  necessita'  di  regolare   l'accesso   alla   cassa
          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle
          possibilita'  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di
          lavoro, eventualmente destinando una  parte  delle  risorse
          attribuite alla cassa integrazione a favore  dei  contratti
          di solidarieta'; 
              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al
          numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel  periodo  di
          intervento della cassa integrazione  guadagni  ordinaria  e
          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e
          individuazione  dei  meccanismi  di  incentivazione   della
          rotazione; 
              5) previsione  di  una  maggiore  compartecipazione  da
          parte delle imprese utilizzatrici; 
              6)  riduzione  degli  oneri  contributivi  ordinari   e
          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  settori  in  funzione
          dell'utilizzo effettivo; 
              7) revisione dell'ambito di  applicazione  della  cassa
          integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
          di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei
          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l'introduzione   di
          meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione
          della possibilita' di destinare gli eventuali  risparmi  di
          spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          alla presente lettera al finanziamento  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
              8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
          di  funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con
          particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
          dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5,  commi
          5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236; 
              b) con riferimento agli strumenti di sostegno  in  caso
          di disoccupazione involontaria: 
              1)   rimodulazione   dell'Assicurazione   sociale   per
          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina
          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  trattamenti  brevi,
          rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
          contributiva del lavoratore; 
              2) incremento della durata massima per i lavoratori con
          carriere contributive piu' rilevanti; 
              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione
          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  al  suo
          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e
          sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti  di
          sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle  modalita'
          di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
          prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime,  un
          periodo  almeno  biennale  di  sperimentazione  a   risorse
          definite; 
              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla
          contribuzione figurativa; 
              5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
          di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di   copertura
          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  in   disoccupazione
          involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, con  previsione  di
          obblighi di partecipazione alle iniziative  di  attivazione
          proposte dai servizi competenti; 
              6) eliminazione  dello  stato  di  disoccupazione  come
          requisito   per   l'accesso   a   servizi   di    carattere
          assistenziale; 
              c)  attivazione   del   soggetto   beneficiario   degli
          ammortizzatori sociali di cui alle  lettere  a)  e  b)  con
          meccanismi e interventi che incentivino la  ricerca  attiva
          di una  nuova  occupazione,  come  previsto  dal  comma  4,
          lettera v); 
              d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b)
          possa consistere anche nello  svolgimento  di  attivita'  a
          beneficio delle comunita' locali,  con  modalita'  che  non
          determinino aspettative di accesso agevolato alla  pubblica
          amministrazione; 
              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative
          modalita'  di  applicazione,  in  funzione  della  migliore
          effettivita', secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei
          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al
          reddito  che  non  si  rende  disponibile  ad   una   nuova
          occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
          beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).". 
              Per il testo dell'articolo 118 della  citata  legge  n.
          388 del 2000, si vedano le note all'articolo 1. 
              Per il testo dell'articolo 1, comma  215,  della  legge
          n.147 del 2013, si vedano le note all'articolo 5.