Art. 25 
 
 
                      Offerta di lavoro congrua 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede  alla
definizione di offerta di lavoro  congrua,  su  proposta  dell'ANPAL,
sulla base dei seguenti principi: 
    a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; 
    b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi
di trasporto pubblico; 
    c) durata della disoccupazione; 
    d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare  senza
considerare  l'eventuale  integrazione  a   carico   dei   fondi   di
solidarieta',  di  cui  agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo  1,  comma  2,
della legge n. 183 del 2014. 
  2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e  seguenti  del
decreto legislativo attuativo della delega  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge n.  183  del  2014,  possono  prevedere  che  le
prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera  a),
della legge n. 92 del 2012,  continuino  ad  applicarsi  in  caso  di
accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella  misura  massima
della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente  prevista,
aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. 
  3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma  1,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41,
e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
 
          Note all'art. 25: 
              Si riporta l'articolo 1, comma 2, della  citata  legge,
          n.183 del 2014: 
              "Art. 1. (Omissis). 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
          di rapporto di lavoro: 
              1)  impossibilita'  di  autorizzare   le   integrazioni
          salariali in caso di  cessazione  definitiva  di  attivita'
          aziendale o di un ramo di essa; 
              2)   semplificazione   delle   procedure   burocratiche
          attraverso  l'incentivazione  di  strumenti  telematici   e
          digitali, considerando anche la possibilita' di  introdurre
          meccanismi   standardizzati   a   livello   nazionale    di
          concessione dei trattamenti prevedendo strumenti  certi  ed
          esigibili; 
              3)  necessita'  di  regolare   l'accesso   alla   cassa
          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle
          possibilita'  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di
          lavoro, eventualmente destinando una  parte  delle  risorse
          attribuite alla cassa integrazione a favore  dei  contratti
          di solidarieta'; 
              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al
          numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel  periodo  di
          intervento della cassa integrazione  guadagni  ordinaria  e
          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e
          individuazione  dei  meccanismi  di  incentivazione   della
          rotazione; 
              5) previsione  di  una  maggiore  compartecipazione  da
          parte delle imprese utilizzatrici; 
              6)  riduzione  degli  oneri  contributivi  ordinari   e
          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  settori  in  funzione
          dell'utilizzo effettivo; 
              7) revisione dell'ambito di  applicazione  della  cassa
          integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
          di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei
          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l'introduzione   di
          meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione
          della possibilita' di destinare gli eventuali  risparmi  di
          spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          alla presente lettera al finanziamento  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
              8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
          di  funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con
          particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
          dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5,  commi
          5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236; 
              b) con riferimento agli strumenti di sostegno  in  caso
          di disoccupazione involontaria: 
              1)   rimodulazione   dell'Assicurazione   sociale   per
          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina
          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  trattamenti  brevi,
          rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
          contributiva del lavoratore; 
              2) incremento della durata massima per i lavoratori con
          carriere contributive piu' rilevanti; 
              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione
          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  al  suo
          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e
          sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti  di
          sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle  modalita'
          di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
          prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime,  un
          periodo  almeno  biennale  di  sperimentazione  a   risorse
          definite; 
              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla
          contribuzione figurativa; 
              5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
          di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di   copertura
          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  in   disoccupazione
          involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, con  previsione  di
          obblighi di partecipazione alle iniziative  di  attivazione
          proposte dai servizi competenti; 
              6) eliminazione  dello  stato  di  disoccupazione  come
          requisito   per   l'accesso   a   servizi   di    carattere
          assistenziale; 
              c)  attivazione   del   soggetto   beneficiario   degli
          ammortizzatori sociali di cui alle  lettere  a)  e  b)  con
          meccanismi e interventi che incentivino la  ricerca  attiva
          di una  nuova  occupazione,  come  previsto  dal  comma  4,
          lettera v); 
              d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b)
          possa consistere anche nello  svolgimento  di  attivita'  a
          beneficio delle comunita' locali,  con  modalita'  che  non
          determinino aspettative di accesso agevolato alla  pubblica
          amministrazione; 
              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative
          modalita'  di  applicazione,  in  funzione  della  migliore
          effettivita', secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei
          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al
          reddito  che  non  si  rende  disponibile  ad   una   nuova
          occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
          beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).". 
              Si riporta l'articolo 3, comma 11, della  citata  legge
          n. 92 del 2012: 
              "Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro 
              (Omissis). 
              11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
              a) assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  integrativa
          rispetto a prestazioni connesse alla perdita del  posto  di
          lavoro o a trattamenti di integrazione  salariale  previsti
          dalla normativa vigente; 
              b) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al
          reddito,  riconosciuti   nel   quadro   dei   processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
              c) contribuire al finanziamento di programmi  formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea.". 
              Si riporta l'articolo 4, commi 41 e  42,  della  citata
          legge n. 92 del 2012: 
              "Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro. 
              (Omissis). 
              41. Il lavoratore destinatario  di  una  indennita'  di
          mobilita'  o  di  indennita'   o   di   sussidi,   la   cui
          corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione  o
          di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: 
              a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo  ad
          una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta
          dai servizi competenti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
          e   successive   modificazioni,   o   non   vi    partecipi
          regolarmente; 
              b) non accetti una offerta di un lavoro  inquadrato  in
          un livello retributivo superiore almeno del  20  per  cento
          rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto. 
              42. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  40  e  41  si
          applicano quando le attivita' lavorative  o  di  formazione
          ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che  non
          dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore,
          o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con
          i mezzi di trasporto pubblici.".