Art. 26 
 
 
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno  al
                               reddito 
 
  1. Allo scopo di permettere il mantenimento  e  lo  sviluppo  delle
competenze acquisite, i lavoratori  che  fruiscono  di  strumenti  di
sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere
chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio
della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la  direzione  ed
il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio  del
comune ove siano residenti. 
  2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui  al  comma  1,  le
regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001,
operanti sul territorio, specifiche  convenzioni,  sulla  base  della
convenzione quadro predisposta dall'ANPAL. 
  3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1
non determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  e  deve
avvenire in  modo  da  non  incidere  sul  corretto  svolgimento  del
rapporto di lavoro in corso. 
  4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti  di  sostegno
al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di  orario  settimanale
corrispondente alla  proporzione  tra  il  trattamento  stesso  e  il
livello retributivo  iniziale,  calcolato  al  netto  delle  ritenute
previdenziali  ed  assistenziali,  previsto  per  i  dipendenti   che
svolgono   attivita'   analoghe   presso   il   soggetto    promotore
dell'intervento. 
  5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere  l'adibizione
alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati,
con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto
al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori  di  cui  al
presente comma, utilizzati in  attivita'  di  cui  al  comma  1,  non
possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e  ad  essi
compete un importo mensile pari  all'assegno  sociale,  eventualmente
riproporzionato in caso di orario di lavoro  inferiore  alle  20  ore
settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa  certificazione
delle  presenze  secondo  le  modalita'  fissate  dall'INPS  a   cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non
diversamente  disposto,  le  disposizioni   in   materia   di   Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle
amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti. 
  6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015. 
  7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con  i  trattamenti
pensionistici   diretti   a   carico   dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi  ed
esclusivi  dell'assicurazione  medesima,   nonche'   delle   gestioni
speciali  dei  lavoratori  autonomi,   e   con   i   trattamenti   di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di  cui  al
comma 1, i titolari di assegno o di pensione di  invalidita'  possono
optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono  invece  cumulabili
con il trattamento di cui al predetto  comma  5,  gli  assegni  e  le
pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni  privilegiate  per
infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva. 
  8.  I  soggetti  utilizzatori  attivano  in  favore  dei   soggetti
coinvolti  nelle  attivita'  di  cui  al  comma  1  idonee  coperture
assicurative presso l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e  le  malattie
professionali connesse allo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa,
nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 
  9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo  che  il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo  di  riposo,  entro  i
termini di durata  dell'impegno.  Durante  i  periodi  di  riposo  e'
corrisposto l'assegno. 
  10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la
sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I  soggetti  utilizzatori
stabiliscono tra le condizioni di  utilizzo  il  periodo  massimo  di
assenze per malattia compatibile con il buon andamento del  progetto.
Le  assenze  dovute  a  motivi  personali,  anche  se   giustificate,
comportano la  sospensione  dell'assegno.  E  facolta'  del  soggetto
utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e
in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di  assenze
protratte e ripetute nel tempo  che  compromettano  i  risultati  del
progetto,  e'  facolta'  del  soggetto  utilizzatore  richiedere   la
sostituzione del lavoratore. Nel caso di  assenze  per  infortunio  o
malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno  per
le giornate non coperte dall'indennita' erogata  dall'INAIL  e  viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita'  progettuali  al
termine del periodo di inabilita'. 
  11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori  socialmente
utili per i quali e' erogato l'assegno  di  cui  al  comma  5,  trova
applicazione  il  riconoscimento  d'ufficio  di  cui   al   comma   9
dell'articolo  7  della  legge  n.  223  del  1991,  ai   soli   fini
dell'acquisizione  dei  requisiti  assicurativi  per  il  diritto  al
pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei
periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili  ai  fini
pensionistici, ai sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  con
particolare  riguardo  agli  articoli  5  e  seguenti   del   decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 
  12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori  socialmente
utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 26: 
              Per il testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n.165  del  2001,  si  vedano  le  note
          all'articolo 6. 
              Si riportano gli articoli 10 e 11  del  citato  decreto
          legislativo n. 22 del 2015: 
              "Art.  10.  Compatibilita'  con   lo   svolgimento   di
          attivita'  lavorativa  in  forma  autonoma  o  di   impresa
          individuale 
              Il lavoratore che durante il periodo in cui  percepisce
          la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o  di
          impresa  individuale,  dalla  quale   ricava   un   reddito
          inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
          stato di disoccupazione, deve  informare  l'INPS  entro  un
          mese dall'inizio  dell'attivita',  dichiarando  il  reddito
          annuo che prevede di trarne. La  NASpI  e'  ridotta  di  un
          importo  pari  all'80  per  cento  del  reddito   previsto,
          rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di
          inizio dell'attivita' e la data in cui termina  il  periodo
          di godimento dell'indennita' o,  se  antecedente,  la  fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. 
              2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di
          impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi
          ed e' riversata  integralmente  alla  Gestione  prestazioni
          temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24
          della legge n. 88 del 1989." 
              "Art. 11. Decadenza 
              Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza
          agli obblighi di partecipazione  alle  azioni  di  politica
          attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3,
          il  lavoratore  decade  dalla  fruizione  della  NASpI  nei
          seguenti casi: 
              a) perdita dello stato di disoccupazione; 
              b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata  senza
          provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9,  commi
          2 e 3; 
              c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma  autonoma
          o   di   impresa   individuale   senza   provvedere    alla
          comunicazione  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  primo
          periodo; 
              d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
          vecchiaia o anticipato; 
              e) acquisizione del diritto  all'assegno  ordinario  di
          invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare  per
          la NASpI.". 
              Si riporta l'articolo 7, comma 9, della  citata  legge,
          n. 223 del 1991: 
              "Art. 7. Indennita' di mobilita' 
              (Omissis). 
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione di quelli  per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto alla pensione e ai fini della determinazione  della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di integrazione salariale di  cui  al  comma  1.  Le  somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11  alle
          gestioni pensionistiche competenti.". 
              Si riportano gli articoli  5  e  seguenti  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
          conferita dall'articolo 1, comma  39,  della  L.  8  agosto
          1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di  riscatto  e
          di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici): 
              "Art.  5.  Estensione  del  regime  della  prosecuzione
          volontaria INPS alle altre forme di previdenza. 
              1. Le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e  alla  legge
          18 febbraio 1983, n. 47 ,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  come  modificate  dal  presente  capo,  sono
          estese agli iscritti  ai  fondi  sostitutivi  ed  esclusivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria ed  alla  gestione
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335 . 
              2. L'autorizzazione  alla  prosecuzione  volontaria  e'
          concessa se  l'assicurato  nel  quinquennio  precedente  la
          domanda  puo'  far  valere,   nell'assicurazione   generale
          obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della
          medesima presso il quale chiede di effettuare i  versamenti
          volontari,  uno  dei  seguenti   requisiti   di   effettiva
          contribuzione, anche non continuativa: 
              a) 36 contributi mensili; 
              b) 156 contributi settimanali; 
              c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini; 
              d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i
          giovani; 
              e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente
          alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9,  e  76  del
          regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. 
              Resta fermo il  requisito  di  anzianita'  contributiva
          ridotta  previsto  dagli  articoli  7  e  8   del   decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.  564  ,   che   trova
          applicazione anche per  i  casi  di  assicurazione  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della citata  legge  n.  335  del
          1995 . 
              2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e'
          altresi' concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo
          comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47." 
              "Art. 6. Presupposti di ammissione. 
              1. La  contribuzione  volontaria  puo'  essere  versata
          anche per i sei mesi precedenti la  data  di  presentazione
          della domanda. 
              2. La  contribuzione  volontaria  non  e'  ammessa  per
          contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme  di
          previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici
          e  privati,  per   lavoratori   autonomi   e   per   liberi
          professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di
          decorrenza della pensione diretta liquidata a carico  delle
          predette forme di previdenza." 
              "   Art.   7.   Modalita'   di   determinazione   della
          contribuzione. 
              1.  L'importo  del  contributo   volontario   e'   pari
          all'aliquota   di   finanziamento,    prevista    per    la
          contribuzione  obbligatoria  alla  gestione  pensionistica,
          applicata all'importo medio della  retribuzione  imponibile
          percepita nell'anno di  contribuzione  precedente  la  data
          della domanda. 
              2. L'importo minimo di retribuzione  sulla  quale  sono
          commisurati  i  contributi  volontari   non   puo'   essere
          inferiore alla  retribuzione  settimanale,  determinata  ai
          sensi  dell'articolo  7,  comma  1,  del  decreto-legge  12
          settembre 1983, n. 463  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da
          tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere
          inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma
          2, per i lavoratori dipendenti  comuni.  Per  le  categorie
          tenute al versamento di contributi volontari  mensili  tale
          importo e' ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente,
          l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai
          fondi esclusivi o sostitutivi  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria nel caso di  minimi  retributivi  superiori  a
          quelli indicati nel presente comma. 
              4.  Per  i  prosecutori  volontari   autorizzati   alla
          prosecuzione volontaria nelle  gestioni  speciali  per  gli
          artigiani,  i  commercianti  ed  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni, restano ferme  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 . 
              5. Le retribuzioni sulle quali e'  calcolato  l'importo
          del contributo volontario sono rivalutate  annualmente  con
          effetto dal 1°  gennaio  di  ciascun  anno,  in  base  alla
          variazione dell'indice del  costo  della  vita  determinato
          dall'ISTAT nell'anno precedente. 
              6.  L'assicurato,  il  quale  riprenda   i   versamenti
          volontari dopo un periodo di rioccupazione alle  dipendenze
          di terzi, puo' ottenere,  a  domanda,  la  rideterminazione
          dell'importo del contributo volontario da lui dovuto.  Tale
          importo  e'  calcolato  sulla  base   della   media   delle
          retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa  dei
          versamenti stessi. La domanda  di  cui  sopra  deve  essere
          presentata, a pena di decadenza,  entro  180  giorni  dalla
          cessazione del rapporto di lavoro. 
              7. Per gli  assicurati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, l'importo del contributo  e'  commisurato
          alla  retribuzione  media  della   classe   precedentemente
          assegnata. 
              8.  Gli  assicurati,  ai  quali  e'   stata   assegnata
          anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe,
          vigente pro-tempore, hanno facolta' di richiedere, entro un
          anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione
          corrispondente a quella media,  percepita  in  costanza  di
          rapporto  di  lavoro  nell'anno  precedente  la   data   di
          decorrenza    dell'autorizzazione     alla     prosecuzione
          volontaria." 
              "Art. 8. Modalita' di versamento. 
              1. Il versamento deve effettuarsi  entro  il  trimestre
          successivo   a   quello   solare   cui   e'   riferita   la
          contribuzione, secondo le modalita'  stabilite  da  ciascun
          ente interessato. 
              2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in
          corso alla data di rilascio  dell'autorizzazione  e  quella
          riferita a periodi precedenti devono essere  versate  entro
          il trimestre successivo a tale data. 
              3. I termini di cui al presente articolo sono perentori
          e  le  somme  versate  in  ritardo  sono  rimborsate  senza
          maggiorazione di interessi, salva  la  loro  imputazione  a
          richiesta  dell'interessato  al  trimestre   immediatamente
          precedente la data del pagamento.". 
              Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo
          1 dicembre 1997, n. 468  (Revisione  della  disciplina  sui
          lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L.
          24 giugno 1997, n. 196): 
              "Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori  titolari  del
          trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  del
          trattamento  di  indennita'  di  mobilita'   e   di   altro
          trattamento speciale di disoccupazione. 
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  ,  possono
          svolgere le attivita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera d), mediante l'utilizzo dei  lavoratori  percettori
          di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4,  comma
          1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area  della
          sezione   circoscrizionale   per   l'impiego   e   per   il
          collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. 
              2. A tal fine le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
          devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni
          circoscrizionali per l'impiego e  per  il  collocamento  in
          agricoltura, specificando la durata  delle  prestazioni  di
          attivita' di lavori socialmente utili. 
              3.  Le  assegnazioni  sono  effettuate  dalle   sezioni
          circoscrizionali per l'impiego e  per  il  collocamento  in
          agricoltura, nell'ambito  dei  lavoratori  in  possesso  di
          qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere,  con
          priorita' per i residenti nei comuni  ove  si  svolgono  le
          prestazioni  secondo  il   maggior   periodo   residuo   di
          trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste  di
          prestazioni  di  durata  inferiore  al   predetto   periodo
          residuo. 
              4. Ai fini dell'assegnazione, i  centri  per  l'impiego
          ricevono dalle sedi INPS territorialmente  competenti,  gli
          elenchi relativi ai percettori dell'indennita' di mobilita'
          e di altro  trattamento  speciale  di  disoccupazione,  con
          l'indicazione della qualifica professionale  posseduta,  la
          durata del  trattamento  e  la  data  di  cessazione  dello
          stesso. 
              Analoghe comunicazioni sono  effettuate  dalle  aziende
          interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero  ore,
          per  i  quali  sia  stato  emanato  il   provvedimento   di
          concessione del trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale. 
              5. Le regioni e le commissioni regionali per  l'impiego
          semestralmente effettuano un monitoraggio  delle  attivita'
          di cui al presente articolo ed eventualmente  provvedono  a
          promuovere  le  opportune  iniziative  per  l'utilizzo  dei
          lavoratori." 
              "Art. 8. Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'. 
              1. L'utilizzazione dei lavoratori  nelle  attivita'  di
          cui all'articolo 1  non  determina  l'instaurazione  di  un
          rapporto di lavoro e  non  comporta  la  sospensione  e  la
          cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste  di
          mobilita'. 
              2. I lavoratori utilizzati, percettori  di  trattamenti
          previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c)  e
          d), sono impegnati per l'orario settimanale  corrispondente
          alla proporzione tra il trattamento  stesso  e  il  livello
          retributivo iniziale, calcolato  al  netto  delle  ritenute
          previdenziali ed assistenziali, previsto per  i  dipendenti
          che  svolgono  attivita'  analoghe   presso   il   soggetto
          promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore
          settimanali e per non piu' di 8 ore giornaliere.  Nel  caso
          di impegno per un orario superiore,  entro  il  limite  del
          normale  orario  contrattuale,  ai  lavoratori  compete  un
          importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria
          relativa  al  livello   retributivo   iniziale,   calcolato
          detraendo  le  ritenute  previdenziali   ed   assistenziali
          previste per i dipendenti che svolgono  attivita'  analoghe
          presso il soggetto utilizzatore. 
              3. Ai lavoratori utilizzati nelle attivita'  di  lavori
          socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste
          nell'ambito dei progetti e non  percettori  di  trattamenti
          previdenziali, compete un importo mensile di lire  800.000,
          denominato assegno per i  lavori  socialmente  utili.  Tale
          assegno e' erogato dall'INPS  previa  certificazione  delle
          presenze secondo le  modalita'  fissate  dall'INPS  a  cura
          dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione,  in
          quanto  non  diversamente  disposto,  le  disposizioni   in
          materia di  indennita'  di  mobilita'.  I  lavoratori  sono
          impegnati per un orario settimanale di 20  ore  e  per  non
          piu' di 8 ore giornaliere.  Nel  caso  di  impegno  per  un
          orario superiore, ai lavoratori compete  il  corrispondente
          importo integrativo di cui al comma 2. 
              4.  L'assegno  per  i  lavori  socialmente   utili   e'
          cumulabile con i redditi relativi ad  attivita'  di  lavoro
          autonomo  di  carattere  occasionale  e  di  collaborazione
          continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio
          del progetto. Ai  fini  delle  presenti  disposizioni,  per
          attivita' di lavoro occasionale si intendono quelle  svolte
          per  il  periodo  massimo  previsto  per  il   mantenimento
          dell'iscrizione  nella  prima   classe   delle   liste   di
          collocamento  e  nei  limiti  di   lire   7.200.000   lorde
          percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto,
          condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno
          e', altresi', cumulabile con i redditi da lavoro dipendente
          a  tempo  determinato  parziale,  iniziato  successivamente
          all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili,
          opportunamente   documentati.   L'assegno    e',    invece,
          incompatibile con lo svolgimento  di  attivita'  di  lavoro
          subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In  tale
          caso, l'ente utilizzatore potra' valutare  la  possibilita'
          di autorizzare un periodo di sospensione delle attivita' di
          lavori socialmente utili  per  il  periodo  corrispondente,
          dandone  comunicazione  alla  sede  INPS   territorialmente
          competente. Le attivita' di lavoro autonomo  o  subordinato
          non  devono  in  ogni  caso  essere  di  pregiudizio   allo
          svolgimento delle attivita' di lavori socialmente  utili  o
          incompatibili  con  le  attivita'  medesime,   secondo   la
          valutazione del soggetto utilizzatore. 
              5.  L'assegno  per  i  lavori  socialmente   utili   e'
          incompatibile con i  trattamenti  pensionistici  diretti  a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi,  esonerativi  ed
          esclusivi  dell'assicurazione   medesima,   nonche'   delle
          gestioni  speciali  dei  lavoratori  autonomi,  e   con   i
          trattamenti di pensionamento anticipato. In caso  di  avvio
          alle attivita' di lavori socialmente utili  i  titolari  di
          assegno o di pensione di invalidita' possono optare per  il
          trattamento di cui al comma 3. Sono invece  cumulabili  con
          il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le
          pensioni  di  invalidita'  civile   nonche'   le   pensioni
          privilegiate per infermita' contratta a causa del  servizio
          obbligatorio di leva. 
              6. L'importo integrativo di cui ai commi 2  e  3  e'  a
          carico del soggetto utilizzatore ed e' corrisposto  per  le
          giornate di effettiva presenza. 
              7. I lavoratori che  usufruiscono  del  trattamento  di
          disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se  avviati
          a progetti di lavori socialmente utili con le modalita'  di
          cui  all'articolo  6,  comma  2,  possono  optare  per   il
          trattamento di cui al comma 3  del  presente  articolo.  In
          caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime
          condizioni  dei  lavoratori   percettori   di   trattamento
          previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo. 
              8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999  l'assegno  viene
          rivalutato nella misura dell'80 per cento della  variazione
          annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli
          operai e degli impiegati. 
              9.  I  soggetti  utilizzatori  attuano   idonee   forme
          assicurative    presso     l'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)
          contro gli infortuni e le malattie  professionali  connesse
          allo svolgimento della attivita' lavorativa, nonche' per la
          responsabilita' civile verso terzi. 
              10. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate  in
          modo che il lavoratore possa godere di un adeguato  periodo
          di riposo, entro i termini di durata dell'impegno.  Durante
          i periodi di riposo e' corrisposto l'assegno. 
              11. Le assenze per malattia, purche'  documentate,  non
          comportano  la   sospensione   dell'assegno.   I   soggetti
          utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo  il
          periodo massimo di assenze per malattia compatibile con  il
          buon andamento del progetto. 
              12. Le assenze dovute  a  motivi  personali,  anche  se
          giustificate, comportano la  sospensione  dell'assegno.  E'
          facolta' del soggetto utilizzatore  concordare  l'eventuale
          recupero delle ore non prestate e in  tal  caso  non  viene
          operata detta sospensione. 
              13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel  tempo
          che compromettano i risultati del progetto, e' facolta' del
          soggetto  utilizzatore  richiedere  la   sostituzione   del
          lavoratore. 
              14. Nel caso  di  assenze  per  infortunio  o  malattia
          professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per
          le giornate non coperte dall'indennita' erogata  dall'INAIL
          e  viene  riconosciuto  il  diritto  a   partecipare   alle
          attivita' progettuali al termine del periodo di inabilita'. 
              15. 
              16. Ai lavoratori impegnati a  tempo  pieno  in  lavori
          socialmente  utili  sono  riconosciuti,   senza   riduzione
          dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della L. 30
          dicembre 1971, n. 1204. 
              17. L'assegno e' erogato anche per le  assenze  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104. 
              18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente  utili
          possono  partecipare,  con  diritto   alla   corresponsione
          dell'assegno,    alle    assemblee    organizzate     dalle
          organizzazioni  sindacali,  nei  casi  ed  alle  condizioni
          previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore. 
              19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di  lavori
          socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno  di  cui
          al comma 3, trova applicazione il riconoscimento  d'ufficio
          di cui al comma 9 dell'art. 7 della L. 23 luglio  1991,  n.
          223  ,  ai  soli  fini  dell'acquisizione   dei   requisiti
          assicurativi per il diritto al pensionamento.  E'  comunque
          consentita la  possibilita'  di  riscatto  dei  periodi  di
          utilizzazione  nei  lavori  socialmente   utili   ai   fini
          pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia,
          con particolare riguardo agli articoli  5  e  seguenti  del
          D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.".