Art. 27 
 
 
                  Collocamento della gente di mare 
 
  1. Al collocamento della gente di mare si applicano  le  norme  del
presente decreto. 
  2.  Le  Capitanerie  di  porto  possono   svolgere   attivita'   di
intermediazione  tra  domanda  ed  offerta   di   lavoro   ai   sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in  raccordo
con le strutture regionali e con l'ANPAL. 
  3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   vengono   individuate   le
Capitanerie  di   porto   autorizzate   a   svolgere   attivita'   di
intermediazione  ai  sensi  del  comma  2,  prevedendo  altresi'   le
modalita' di accesso al sistema informativo di  cui  all'articolo  14
del presente decreto. 
 
          Note all'art. 27: 
              Per  il  testo  dell'articolo  6  del  citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
          12.