Art. 28 
 
 
                Livelli essenziali delle prestazioni 
 
  1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi  annuali  ai
sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al  fine  di  tener
conto della situazione di fatto e  delle  peculiarita'  territoriali,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute
nei seguenti articoli del presente decreto: 
    a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d); 
    b) articolo 18; 
    c) articolo 20; 
    d) articolo 21, comma 2; 
    e) articolo 23.