Art. 14 
 
 
       Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali 
 
  1. I benefici  contributivi  o  fiscali  e  le  altre  agevolazioni
connesse  con  la  stipula  di  contratti  collettivi   aziendali   o
territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti  siano
depositati in via telematica presso  la  Direzione  territoriale  del
lavoro competente, che li  mette  a  disposizione,  con  le  medesime
modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.