Art. 17 
 
 
           Banche dati in materia di politiche del lavoro 
 
  1.  All'articolo  8  del  decreto-legge  28  giugno  2013  n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2,  dopo  le  parole  «opportunita'  di  impiego»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le  informazioni   relative   agli
incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e
ai lavoratori  autonomi,  agli  studenti  e  ai  cittadini  stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito
della Banca dati di cui al comma 1 e' costituita un'apposita  sezione
denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le  informazioni  di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»; 
  b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale  di  previdenza
sociale,»  sono  inserite  le  seguenti:  «l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.». 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, sono individuate
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99, i soggetti che  possono  inserire,  aggiornare  e
consultare le informazioni,  nonche'  le  modalita'  di  inserimento,
aggiornamento e consultazione, nel rispetto  delle  disposizioni  del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando che  la  relativa
trasmissione avviene nel rispetto dei principi e  secondo  le  regole
tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  sostituiscono  la
comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di  cui
all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta l'articolo 8 del citato decreto-legge, n. 76
          del 2013, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 8. Banca dati politiche attive e passive 
              1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica
          attiva di  tutti  gli  organismi  centrali  e  territoriali
          coinvolti e di garantire una  immediata  attivazione  della
          Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, e' istituita,
          senza nuovi o maggiori  oneri  aggiuntivi  a  carico  della
          finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali ed  avvalendosi  delle
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente del Ministero stesso, la  «Banca  dati
          delle politiche attive e passive». 
              2. La Banca  dati  di  cui  al  comma  1  raccoglie  le
          informazioni  concernenti  i  soggetti  da  collocare   nel
          mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore
          collocazione  nel  mercato  stesso  e  le  opportunita'  di
          impiego, nonche' le informazioni relative  agli  incentivi,
          ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori  e
          ai  lavoratori  autonomi,  agli  studenti  e  ai  cittadini
          stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di
          lavoro. Nell'ambito della Banca dati di cui al comma  1  e'
          costituita  un'apposita   sezione   denominata   «Fascicolo
          dell'azienda»  che  contiene   le   informazioni   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608; 
              3. Alla costituzione della Banca dati  delle  politiche
          attive  e  passive,  che  costituisce  una  componente  del
          sistema informativo  lavoro  di  cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della  borsa
          continua nazionale del lavoro di cui  all'articolo  15  del
          decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.   276   reso
          disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni  e
          le Province  autonome,  le  province,  l'ISFOL,  l'Istituto
          Nazionale di Previdenza sociale, l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro,  Italia
          Lavoro    s.p.a.,     il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della    ricerca,    il    Ministero
          dell'interno, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  le
          Universita' pubbliche e private e le Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. 
              4.  Secondo  le   regole   tecniche   in   materia   di
          interoperabilita'  e  scambio  dati  definite  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  confluiscono  alla  Banca
          dati di cui al comma 1: la Banca  dati  percettori  di  cui
          all'articolo 19, comma 4,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli  studenti  e
          dei laureati delle universita' di  cui  all'articolo  1-bis
          del decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170  nonche'
          la dorsale informativa di cui  all'articolo  4,  comma  51,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              5. Per una migliore organizzazione dei servizi e  degli
          interventi di cui al presente articolo,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare
          convenzioni con soggetti pubblici e privati in  particolare
          per far confluire i dati in loro possesso nella Banca  dati
          di cui al comma 1 ed eventualmente  in  altre  banche  dati
          costituite con la stessa finalita' nonche' per  determinare
          le modalita' piu' opportune di raccolta ed elaborazione dei
          dati su domanda e offerta di  lavoro  secondo  le  migliori
          tecniche ed esperienze.". 
              Per   il   testo   dell'articolo   9-bis   del   citato
          decreto-legge n. 510 del 1996, si vedano note  all'articolo
          8. 
              Per il testo del citato decreto legislativo n. 196  del
          2003, si vedano note all'articolo 8. 
              Il testo del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
          (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si   riporta   l'articolo   39   del   citato   decreto
          legislativo, n. 196 del 2003: 
              "Art. 39. Obblighi di comunicazione. 
              1. Il titolare del trattamento e' tenuto  a  comunicare
          previamente al Garante le seguenti circostanze: 
              a) comunicazione di  dati  personali  da  parte  di  un
          soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico  non  prevista
          da una norma di  legge  o  di  regolamento,  effettuata  in
          qualunque forma anche mediante convenzione; 
              b) trattamento di dati idonei a rivelare  lo  stato  di
          salute  previsto  dal  programma  di  ricerca  biomedica  o
          sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo. 
              2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi  del
          comma 1  possono  essere  iniziati  decorsi  quarantacinque
          giorni dal ricevimento della  comunicazione  salvo  diversa
          determinazione anche successiva del Garante. 
              3. La comunicazione  di  cui  al  comma  1  e'  inviata
          utilizzando il modello predisposto e reso  disponibile  dal
          Garante, e trasmessa  a  quest'ultimo  per  via  telematica
          osservando  le  modalita'  di  sottoscrizione   con   firma
          digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38,
          comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.".