Art. 19 
 
 
             Semplificazione in materia di collocamento 
                         della gente di mare 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  2006,  n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato; 
  b) all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato; 
  c) l'articolo 10 e' abrogato; 
  d)  all'articolo  8,  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«qualifiche professionali  del  personale  marittimo  ed  i  relativi
requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con  quanto
previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla  sua
normativa di attuazione». 
  2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di cui  all'articolo  16,  comma  2,  si  provvede  ad  apportare  le
opportune modificazioni  al  modello  «BCNL»  e  al  modello  «scheda
anagrafico-professionale». 
 
          Note all'art. 19: 
              Si riportano  gli  articoli  7  e  8  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   18   aprile   2006,    n.
          231(Regolamento recante disciplina del  collocamento  della
          gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs.
          19 dicembre 2002, n. 297),  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 7. Anagrafe della gente di mare. 
              1. I cittadini  italiani  o  comunitari,  di  eta'  non
          inferiore  ai  sedici  anni,  che  abbiano   adempiuto   al
          diritto-dovere all'istruzione e  alla  formazione  in  base
          alle disposizioni di cui al decreto legislativo  15  aprile
          2005, n. 76  ,  e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti dall'articolo 119 del codice  della  navigazione,
          che intendono avvalersi dei  servizi  di  collocamento  per
          l'arruolamento della gente di mare, sono  inseriti  a  cura
          dell'ufficio di collocamento di cui all'articolo  5,  comma
          1, del luogo del loro domicilio, in  una  sezione  speciale
          dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli
          4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio
          2000, n. 442. 
              2. Possono altresi' essere inseriti nel medesimo elenco
          di cui al  comma  1  gli  allievi  degli  Istituti  tecnici
          nautici  e  degli  Istituti  professionali   ad   indirizzo
          marittimo. 
              3. Per l'iscrizione di minori degli  anni  diciotto  e'
          necessario il consenso di chi esercita  la  responsabilita'
          genitoriale o la tutela. 
              4. (Abrogato). 
              5.  L'elenco  anagrafico  della  gente   di   mare   e'
          aggiornato su istanza dell'interessato ovvero d'ufficio nei
          seguenti casi: 
              a) per superamento dei limiti massimi di eta', salvo  i
          casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti; 
              b) per morte dell'interessato; 
              c) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione
          dalle matricole; 
              d)  per  abbandono  dell'attivita'  marittima   o   per
          indisponibilita' all'imbarco prolungata per oltre due anni; 
              e) sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte
          degli armatori, di cui all'articolo 11." 
              "Art. 8. Scheda  professionale  e  classificazione  del
          personale. 
              1. (Abrogato). 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto con i Ministri del  lavoro  e  delle
          politiche sociali  e  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 , da adottarsi entro 180 giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, vengono definite le
          qualifiche  professionali  del  personale  marittimo  ed  i
          relativi requisiti minimi in raccordo con  quanto  previsto
          dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalla  sua
          normativa di attuazione. Fino all'emanazione  del  predetto
          decreto le qualifiche professionali del personale marittimo
          ed i relativi requisiti minimi sono indicati  nell'allegato
          al presente regolamento.".