Art. 7 
 
Misure urgenti per  il  presidio  del  territorio  in  occasione  del
                              Giubileo 
 
  1. Al fine di corrispondere alle  esigenze  di  sicurezza  connesse
allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia  e  di
quelle  di  alcune  specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  il
contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a  siti  e
obiettivi sensibili, e' incrementato fino a 1.500  unita'  a  partire
dal 16 novembre 2015 e fino  al  30  giugno  2016.  Si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125.  L'impiego   del   predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui  al  comma  74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di euro
14.312.000  per  l'anno  2016  con  specifica  destinazione  di  euro
14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000  per
il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
  3. Per le  contingenti  esigenze  di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica connesse all'imminente  svolgimento  del  Giubileo
straordinario  della  Misericordia,  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo  55,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  e  fatto  salvo  l'articolo  88,
ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del
personale del ruolo  assistenti  e  agenti  della  Polizia  di  Stato
possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non  abbia
maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro
anni, nella stessa sede di servizio. 
  4. Con provvedimento del Capo della Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza sono definite  le  modalita'  attuative  del
comma 3.