Art. 5 Piano di utilizzazione agronomica 1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, le aziende predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica di cui al presente articolo. 2. Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne richiedono la modifica o l'aggiornamento, il Piano di utilizzazione agronomica ha la durata massima di 5 anni e viene predisposto, secondo le modalita' di cui all'Allegato V parte A al presente decreto, dalle seguenti aziende: a) aziende ricadenti in aree vulnerabili che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento ovvero da digestato di cui all'art. 22, comma 3, superiore a 6.000 kg; b) aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) allevamenti bovini con piu' di 500 UBA (Unita' di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I. 3. Le aziende in zona vulnerabile che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg devono predisporre un Piano di utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalita' di cui all'Allegato V, parte B, al presente decreto. 4. Nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di utilizzazione agronomica e' parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. 5. Le regioni e le province autonome possono adottare modalita' informatizzate di gestione dei Piani di utilizzazione agronomica per valorizzare le banche dati esistenti e semplificare le procedure amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo.