Art. 9 
 
              Corrispettivo della garanzia dello Stato 
 
  1. Ai fini della determinazione del  corrispettivo  della  garanzia
dello Stato si fa riferimento a tre  Panieri  CDS  definiti  come  il
paniere di contratti swap sul default  di  singole  societa'  (credit
default swap - CDS) riferiti a  singoli  emittenti  italiani  la  cui
valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o
Moody's, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sia
pari a: 
  i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB /Ba1 per il primo  Paniere,  utilizzato
se il rating dei Titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L; 
  ii) BBB /Baa1,  BBB/Baa2,  o  BBB-/Baa3  per  il  secondo  Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; 
  iii) BBB/Baa2, BBB /Baa1 o A-/A3 per il terzo  Paniere,  utilizzato
se il rating dei Titoli senior e' BBB /Baa1/BBB /BBB H. 
  2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano  stati  rilasciati  piu'
rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating  piu'
basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al
presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno
degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo  tale  da  non
ricadere piu' nei rating (( indicati al comma 1, )) l'emittente sara'
escluso dal Paniere CDS. 
  3. La garanzia e' concessa  a  fronte  di  un  corrispettivo  annuo
determinato  a  condizioni  di  mercato  sulla  base  della  seguente
metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2  al
presente decreto: 
  a) si determina il valore del prezzo di  ciascun  CDS  incluso  nel
Paniere CDS di riferimento, definito ((  come  la  media  dei  prezzi
giornalieri )) a meta' mercato (cosiddetto mid price), o, in assenza,
come la media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei  sei  mesi
precedenti la  data  di  richiesta  di  concessione  della  garanzia,
calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg,
utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra); 
  b) si determina la  media  semplice  dei  prezzi  dei  singoli  CDS
inclusi nel Paniere CDS di riferimento,  calcolati  come  specificato
nella precedente lettera a); 
  c) il corrispettivo annuo della garanzia e'  calcolato  sul  valore
residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di  pagamento  degli
interessi ed, e' pagato con la stessa modalita' degli  interessi  dei
Titoli senior, di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  c),  ed  e'
pari: 
  i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli
CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a)
e b); 
  ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei  prezzi  dei
singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti
lettere a) e b); 
  iii) per gli anni successivi, alla media semplice  dei  prezzi  dei
singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle  precedenti
lettere a) e b); 
    d) il corrispettivo annuo della garanzia deve  essere  maggiorato
di una componente aggiuntiva pari a: 
  i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui  alla  lettera  c),
punto ii) e quella di cui alla lettera c), punto i), per il quarto  e
quinto anno, nell'ipotesi in cui i  Titoli  senior  non  siano  stati
completamente rimborsati entro la fine del terzo anno; 
  ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla  lettera  c),
punto iii) e quella di cui alla lettera c), punto ii), per il sesto e
settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli  senior  non  siano  stati
completamente rimborsati entro la fine del quinto anno. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  decreto,  puo'
variare i  criteri  di  calcolo,  la  misura  delle  commissioni  del
presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3,  lettera  a),
in  conformita'  delle  decisioni  della  Commissione   europea.   Le
variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.