Art. 11 Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni 1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP nella raccolta, sia diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari: a) osservano le disposizioni normative e regolamentari; b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi; c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione «Informazioni chiave per l'aderente» e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze; d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e con le altre Sezioni della nota informativa; e) richiamano l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del documento «La mia pensione complementare», versione standardizzata, precisando che lo stesso e' volto a fornire una proiezione dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, cosi' da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire; f) richiamano l'attenzione del potenziale aderente sulla possibilita' di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione o dei soggetti istitutori; g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva; h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti; i) compiono tempestivamente le attivita' e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni; l) verificano l'identita' dell'aderente, nonche' la completezza e la correttezza del modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione. 2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP impartiscono ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l'applicazione.