Art. 11 
 
 
        Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni 
 
  1. I fondi pensione negoziali e i  soggetti  istitutori  dei  fondi
pensione aperti e dei PIP nella raccolta, sia diretta sia  tramite  i
soggetti  incaricati,  delle  adesioni  alle   forme   pensionistiche
complementari: 
    a) osservano le disposizioni normative e regolamentari; 
    b) si comportano con correttezza,  diligenza  e  trasparenza  nei
confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo  da  non  recare
pregiudizio agli interessi degli stessi; 
    c) forniscono ai potenziali aderenti, in  una  forma  di  agevole
comprensione,  informazioni  corrette,  chiare  e   non   fuorvianti,
richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione
«Informazioni chiave per l'aderente» e,  in  particolare,  su  quelle
inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con
specifico riguardo alla contribuzione,  ai  costi,  alle  opzioni  di
investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli  stessi
di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze; 
    d) si astengono dal fornire  informazioni  non  coerenti  con  la
Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e con le altre Sezioni
della nota informativa; 
    e) richiamano l'attenzione del potenziale aderente in  merito  ai
contenuti del documento «La  mia  pensione  complementare»,  versione
standardizzata, precisando che lo  stesso  e'  volto  a  fornire  una
proiezione  dell'evoluzione  futura  della  posizione  individuale  e
dell'importo  della  prestazione  pensionistica  attesa,   cosi'   da
consentire al medesimo di valutare  la  rispondenza  delle  possibili
scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica
che vuole conseguire; 
    f)  richiamano  l'attenzione  del   potenziale   aderente   sulla
possibilita' di effettuare  simulazioni  personalizzate  mediante  un
motore di calcolo  messo  a  disposizione  sul  sito  web  del  fondo
pensione o dei soggetti istitutori; 
    g) nel caso  in  cui  a  un  soggetto  rientrante  nell'area  dei
destinatari di una  forma  pensionistica  di  natura  collettiva  sia
proposta  l'adesione  ad  altra   forma   pensionistica,   richiamano
l'attenzione  del  potenziale  aderente  circa  il  suo  diritto   di
beneficiare dei contributi del datore  di  lavoro  nel  caso  in  cui
aderisca alla predetta forma collettiva; 
    h) non celano, minimizzano  o  occultano  elementi  o  avvertenze
importanti; 
    i)  compiono  tempestivamente  le  attivita'  e  gli  adempimenti
connessi alla raccolta delle adesioni; 
    l) verificano l'identita' dell'aderente, nonche' la completezza e
la correttezza del modulo  di  adesione,  prima  di  raccoglierne  la
sottoscrizione. 
  2. I fondi pensione negoziali e i  soggetti  istitutori  dei  fondi
pensione aperti e dei PIP impartiscono ai soggetti  incaricati  della
raccolta delle adesioni apposite  istruzioni  ai  fini  del  rispetto
delle regole di comportamento indicate  nel  comma  1,  verificandone
periodicamente l'applicazione.