Art. 8 
 
 
                Adesioni ai fondi pensione negoziali 
 
  1. La raccolta delle adesioni  ai  fondi  pensione  negoziali  puo'
essere  svolta  nei  luoghi  e  da  parte  dei  soggetti  di  seguito
individuati, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11: 
    a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti; 
    b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive,
comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi  aderenti,
da parte di loro dipendenti e/o addetti; 
    c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del  datore  di
lavoro, di suoi dipendenti e/o  addetti,  ovvero  di  incaricati  del
fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; 
    d) nelle sedi dei patronati a cio' incaricati dal fondo, da parte
di loro dipendenti e/o addetti; 
    e) negli spazi che ospitano momenti  istituzionali  di  attivita'
dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di
cui alla lettera d) ovvero attivita' promozionali del fondo pensione; 
  2. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante  sito
web in conformita' alle previsioni del Titolo III.