Art. 8 Adesioni ai fondi pensione negoziali 1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali puo' essere svolta nei luoghi e da parte dei soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11: a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti; b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti; c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; d) nelle sedi dei patronati a cio' incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti; e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attivita' dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera d) ovvero attivita' promozionali del fondo pensione; 2. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante sito web in conformita' alle previsioni del Titolo III.