Art. 10 
 
 
          Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme 
 
  1. All'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) il comma 856 e' sostituito dal seguente:  «856.  Il  Fondo  di
solidarieta' e' alimentato, sulla  base  delle  esigenze  finanziarie
connesse   alla   corresponsione   delle   prestazioni   dal    Fondo
interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art.  96
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.»; 
    b) al comma 857, le  parole:  «novanta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il riferimento al testo modificato del comma  857
          dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 vedasi  nelle  note
          all'art. 9.