Art. 9 
 
 
       Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta 
 
  1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno  2014
e che li detenevano alla  data  della  risoluzione  delle  Banche  in
liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un  indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato  ai  sensi  del  comma  3,  al
ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
    a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di  valore
inferiore a 100.000 euro; 
    b) ammontare del reddito ((complessivo)) dell'investitore ai fini
dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  nell'anno  ((2014))
inferiore a 35.000 euro. 
  2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al  comma  1,  lettera
a), risulta dalla somma di: 
    a) patrimonio mobiliare posseduto al 31  dicembre  2015,  esclusi
gli strumenti finanziari di cui all'art.  8,  comma  1,  lettera  a),
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  Direzione  generale
per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre
2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di  dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle  relative  istruzioni  per  la
compilazione, ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
    b)  il  corrispettivo  pagato  per  l'acquisto  degli   strumenti
finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data
della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli  oneri
e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 
  3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari  all'80  per  cento
del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a), acquistati entro  il  12  giugno
2014  e  detenuti  alla  data  della  risoluzione  delle  Banche   in
liquidazione, al netto di: 
    a)  oneri  e  spese  direttamente  connessi   all'operazione   di
acquisto; 
    b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli  strumenti
finanziari subordinati e il rendimento di mercato  di  un  Buono  del
tesoro  poliennale  in  corso  di  emissione  di  durata  finanziaria
equivalente oppure  il  rendimento  ricavato  tramite  interpolazione
lineare di Buoni del tesoro poliennali in corso di  emissione  aventi
durata finanziaria piu' vicina. 
  4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3,  lettera
b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e'  rilevato
alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il  rendimento  del
Buono del tesoro poliennale di durata finanziaria equivalente  o  dei
BTP usati per l'interpolazione e' determinato sulla base  della  loro
quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato
dei titoli di Stato MTS. 
  5.  L'importo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  e'   calcolato
moltiplicando tra loro: 
    a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; 
    b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto
o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la  data
del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; 
    c)  il  corrispettivo  pagato  per  l'acquisto  degli   strumenti
finanziari  subordinati  al  netto  di  oneri  e  spese  direttamente
connessi all'operazione di acquisto. 
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario  deve  essere
presentata, a pena di decadenza, ((entro sei  mesi))  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La
presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla  procedura
arbitrale di cui all'art. 1, commi  da  857  a  860  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  7.  L'istanza   di   erogazione   dell'indennizzo   forfetario   e'
indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: 7. Identico. 
    a) il nome, l'indirizzo  e  l'elezione  di  un  domicilio,  anche
digitale; 
    b) la Banca in liquidazione  presso  la  quale  l'investitore  ha
acquistato gli strumenti finanziari subordinati; 
    c)  gli  strumenti   finanziari   subordinati   acquistati,   con
indicazione  della  quantita',  del  controvalore,  della   data   di
acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese  direttamente
connessi all'operazione di acquisto e, ove  disponibile,  del  codice
ISIN. 
  8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti: 
    a)  il  contratto  di   acquisto   degli   strumenti   finanziari
subordinati; 
    b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; 
    c) attestazione degli ordini eseguiti; 
    d) (( (soppressa) )); 
    e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio  mobiliare,
calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito  di
cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
contenente espressa dichiarazione di  consapevolezza  delle  sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni  non  veritiere  e  falsita'
negli atti a norma dell'art. 76 del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. 
  ((8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia,  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, le banche di  cui  all'art.
8, comma 1,  lettere  b)  e  c),  sono  tenute  a  consegnarne  copia
all'investitore,  entro  quindici  giorni  dalla   data   della   sua
richiesta.)) 
  9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione  e,  sulla
base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui  al  comma  1,
calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla
liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 
  10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse  del  Fondo
di solidarieta' e che non hanno presentato  l'istanza  di  erogazione
dell'indennizzo forfetario  di  cui  ai  commi  da  1  a  9,  possono
esperire, in via alternativa a tale istanza, la  procedura  arbitrale
di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28  dicembre  2015,
n.  208.  L'attivazione  della  procedura   arbitrale   preclude   la
possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a  9.  Ove
questa sia stata gia' attivata la relativa istanza e'  improcedibile.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da
1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati  entro  la  data
del 12 giugno 2014 non preclude  l'accesso,  da  parte  dei  medesimi
investitori,  alla  procedura  arbitrale  in  relazione  a  strumenti
finanziari acquistati oltre la suddetta data. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto Dirett. 29/12/2015, n.  363  (Approvazione
          del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica  (DSU),
          nonche' delle relative istruzioni per la  compilazione,  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M. n.  159/2013)  e'
          pubblicato nel sito internet del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali in data 30 dicembre 2015. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  10
          del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  5
          dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
          delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
          dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE): 
              «Art. 10 (Dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)).  -
          (Omissis). 
              3. Con provvedimento del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  dell'INPS,
          sentita  l'Agenzia  delle  entrate  e  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
          della  DSU  e  dell'attestazione,  nonche'  delle  relative
          istruzioni  per  la  compilazione.  Il   modello   contiene
          l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n.  196.  Con  il  medesimo  provvedimento  si
          definiscono  le  modalita'  con  cui   l'attestazione,   il
          contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi
          necessari  al  calcolo  dell'ISEE   possono   essere   resi
          disponibili al dichiarante  per  il  tramite  dei  soggetti
          incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 11,
          comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e'
          adottato entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto  e  di  esso  viene  data   adeguata
          pubblicita' dagli enti locali  anche  attraverso  i  propri
          uffici di  relazione  con  il  pubblico  e  i  propri  siti
          internet. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 857 della citata  legge
          n.  208  del  2015,  come  modificato  dall'art.  10  della
          presente legge: 
              «857. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   della
          giustizia, da emanare entro centottanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: 
                a)  le   modalita'   di   gestione   del   Fondo   di
          solidarieta'; 
                b) le modalita' e le condizioni di accesso  al  Fondo
          di solidarieta', ivi inclusi le modalita' e i  termini  per
          la  presentazione  delle  istanze   di   erogazione   delle
          prestazioni; 
                c) i criteri di  quantificazione  delle  prestazioni,
          determinate in importi corrispondenti alla perdita  subita,
          fino a un ammontare massimo; 
                d) le procedure da esperire, che  possono  essere  in
          tutto o in parte anche di natura arbitrale; 
                e) le ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  dei
          commi da 855 a 858.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  858  a  860
          della citata legge n. 208 del 2015: 
                «858. In caso di ricorso a  procedura  arbitrale,  la
          corresponsione    delle    prestazioni    e'    subordinata
          all'accertamento della responsabilita' per violazione degli
          obblighi  di   informazione,   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione  dei
          servizi e delle attivita'  di  investimento  relativi  alla
          sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari
          subordinati di cui al comma 855.». 
                «859. Nei casi di cui al comma 858, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentite   le
          competenti  Commissioni  parlamentari,  sono  nominati  gli
          arbitri, scelti tra persone  di  comprovata  imparzialita',
          indipendenza,  professionalita'  e   onorabilita',   ovvero
          possono essere disciplinati i criteri  e  le  modalita'  di
          nomina dei medesimi e sono  disciplinate  le  modalita'  di
          funzionamento del collegio arbitrale, nonche' quelle per il
          supporto organizzativo alle procedure arbitrali,  che  puo'
          essere prestato anche avvalendosi  di  organismi  o  camere
          arbitrali gia' esistenti, e  per  la  copertura  dei  costi
          delle  medesime   procedure   a   carico   del   Fondo   di
          solidarieta'.». 
                «860. Resta salvo  il  diritto  al  risarcimento  del
          danno. Il Fondo di solidarieta' e'  surrogato  nel  diritto
          dell'investitore al  risarcimento  del  danno,  nel  limite
          dell'ammontare della prestazione corrisposta.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  46  e  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
              «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,  anche  contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 76  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 
              «Art.  76  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque   rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'art. 4,  comma  2,  sono  considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».