Art. 4 
 
           Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente  provvedimento  e  quella   di   chiusura   della   campagna
referendaria,  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive   nazionali
private possono trasmettere messaggi politici  autogestiti  a  titolo
gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle  posizioni
favorevole o contraria al quesito referendario. 
  2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo
gratuito le emittenti  di  cui  al  comma  1  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
  a) il numero complessivo dei messaggi  e'  ripartito  con  criterio
paritario, anche per  quel  che  concerne  le  fasce  orarie,  fra  i
soggetti politici di cui all'art. 2, tra i favorevoli ed  i  contrari
al quesito referendario; 
  b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e  devono  avere
una durata sufficiente alla motivata  esposizione  di  una  posizione
favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a
scelta del richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per  le  emittenti
televisive  e  fra  trenta  e  novanta  secondi  per   le   emittenti
radiofoniche; 
  c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne'  essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione  nella  programmazione  e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di  quattro
contenitori per ogni giornata di programmazione. I  contenitori  sono
collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie,
progressivamente a partire dalla  prima:  prima  fascia  18:00-19:59;
seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59;  quarta  fascia
9:00-10:59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore  sono  almeno
due e sono  comunque  ripartiti  in  misura  uguale  tra  i  soggetti
favorevoli e quelli contrari al quesito  referendario.  A  tal  fine,
qualora il numero dei soggetti che sostengono le due  indicazioni  di
voto  sia  diverso,  l'assegnazione  degli  spazi  ai  soggetti  piu'
numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando  in
ogni caso  i  limiti  di  cui  alle  successive  lettere  e)  ed  f).
L'eventuale  mancanza  di  messaggi  a  sostegno  di  una  delle  due
indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione  di
quelli a sostegno  dell'indicazione  opposta,  ma  non  determina  un
aumento degli spazi ad essa spettanti; 
  d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
  e) ciascun messaggio  puo'  essere  trasmesso  una  sola  volta  in
ciascun contenitore; 
  f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in
ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
  g) ogni messaggio reca  la  dicitura  «messaggio  autogestito»  con
l'indicazione del soggetto politico committente.