Art. 7 
 
                      Programmi di informazione 
                 trasmessi sulle emittenti nazionali 
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,  a
rilevante   presentazione   giornalistica,    caratterizzato    dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del
servizio  di  interesse  generale  dell'attivita'   di   informazione
radiotelevisiva, i notiziari diffusi  dalle  emittenti  televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare
rigore ai  criteri  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, della obiettivita' e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche, al fine di assicurare all'elettorato la  piu'  ampia
informazione sui temi e sulle modalita' di svolgimento della campagna
referendaria e precisamente: 
  a) quando vengono trattate questioni relative al tema  oggetto  del
referendum le posizioni dei diversi  soggetti  politici  impegnati  a
favore o contro il quesito referendario devono  essere  rappresentate
in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e
nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per  l'emittente  la
liberta' di  commento  e  critica  che,  in  chiara  distinzione  tra
informazione e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto  delle
persone; 
  b) fatto salvo il criterio di cui alla precedente lettera  a),  nei
programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi
oggetto   del   referendum,   assicurando   la   chiarezza    e    la
comprensibilita' dei temi in discussione. Qualora in detti  programmi
assuma carattere rilevante l'esposizione di  opinioni  e  valutazioni
politiche  riconducibili  ai  temi  del  referendum,  dovra'   essere
complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la
presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o
contrari al quesito referendario. 
  3. Nel periodo  di  cui  al  comma  2,  in  qualunque  trasmissione
radiotelevisiva diversa da quelle di  comunicazione  politica  e  dai
messaggi politici autogestiti, e' vietato  fornire,  anche  in  forma
indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. 
  4. I direttori dei programmi, registi, conduttori e  ospiti  devono
attenersi ad un comportamento corretto  e  imparziale,  tale  da  non
influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le  libere  scelte
degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o
di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario.  I
telegiornali   devono   garantire,   insieme   con   la   completezza
dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista.
Fermo il rispetto della liberta' editoriale di  ciascuna  testata,  i
direttori, i conduttori,  i  giornalisti  devono  orientare  la  loro
attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico  criterio
quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate
e fondate, con il massimo della chiarezza affinche'  gli  utenti  non
siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire  specifici
orientamenti alla testata. 
  5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente  articolo  e  il
ripristino di  eventuali  squilibri  accertati  e'  assicurato  anche
d'ufficio dall'Autorita' che persegue le relative violazioni  secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.