Art. 7 Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attivita' di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche, al fine di assicurare all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle modalita' di svolgimento della campagna referendaria e precisamente: a) quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del referendum le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone; b) fatto salvo il criterio di cui alla precedente lettera a), nei programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del referendum, dovra' essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario. 3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. 4. I direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista. Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinche' gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. 5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati e' assicurato anche d'ufficio dall'Autorita' che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.