Art. 7 
 
 
         Disposizioni sul processo amministrativo telematico 
 
  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1º gennaio
2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221. 
  1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1  non  si  applica
per i ricorsi (( soggetti alla disciplina del processo amministrativo
telematico )).»; 
    b) all'articolo 136: 
  (( 01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
indirizzo di posta elettronica certificata.  Ai  fini  dell'efficacia
delle comunicazioni di segreteria e' sufficiente che vada a buon fine
una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente
il collegio difensivo»; )) 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I difensori, le parti  nei  casi  in  cui  stiano  in  giudizio
personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e
i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche  in
considerazione   della   ricorrenza   di   particolari   ragioni   di
riservatezza legate alla posizione delle parti o  alla  natura  della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'  incardinato  o  il
collegio se la questione sorge  in  udienza  possono  dispensare,  ((
previo provvedimento motivato )),  dall'impiego  delle  modalita'  di
sottoscrizione e di deposito di  cui  al  comma  2-bis  ed  al  primo
periodo del presente comma; in  tali  casi  e  negli  altri  casi  di
esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti dal decreto
di cui all'articolo 13,  comma  1,  delle  norme  di  attuazione,  si
procede  al  deposito  ed  alla  conservazione  degli  atti   e   dei
documenti.»; 
  2) (( il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Salvi i casi di  cui  al  comma  2,  tutti  gli  atti  e  i
provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari,  del  personale  degli
uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica»; )) 
  3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-ter. Quando il difensore depositi con modalita'  telematiche  la
copia informatica, anche per immagine,  di  un  atto  processuale  di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su
supporto analogico e detenuto  in  originale  o  in  copia  conforme,
attesta  la  conformita'  della  copia  al  predetto  atto   mediante
l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.  ((  Analogo  potere  di
attestazione di conformita' e' esteso agli atti  e  ai  provvedimenti
presenti nel  fascicolo  informatico,  con  conseguente  esonero  dal
versamento dei diritti di copia.  Resta  escluso  il  rilascio  della
copia autentica della formula esecutiva ai  sensi  dell'articolo  475
del  codice  di  procedura  civile,  di  competenza  esclusiva  delle
segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione
di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto
o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di  conformita'
di cui al presente comma i difensori  assumono  ad  ogni  effetto  la
veste di pubblici ufficiali. )) 
  2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione
sorge in udienza possono autorizzare il  privato  chiamato  in  causa
dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti
difensivi o di documenti mediante PEC, (( a depositarli  ))  mediante
upload attraverso (( il sito internet istituzionale )).». 
  2. Alle norme di attuazione,  di  cui  all'allegato  2  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1º  gennaio  2017,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere  eseguite»
sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»; 
    b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. E' assicurata  la  possibilita'  di  depositare  con  modalita'
telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore  24:00  dell'ultimo
giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro  le  ore  24:00
del  giorno  di  scadenza  e'  generata  la  ricevuta   di   avvenuta
accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente,  andato
a buon fine. Agli effetti dei termini a  difesa  e  della  fissazione
delle udienze camerali e pubbliche  il  deposito  degli  atti  e  dei
documenti in scadenza  effettuato  oltre  le  ore  12:00  dell'ultimo
giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti e documenti
in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo  recante
i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo  cartaceo,  che
si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono  inseriti
l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il  deposito
in  forma  cartacea  e  i   documenti   depositati.   L'aggiornamento
dell'indice e' curato dal segretario ai sensi del comma 4.»; 
  (( c-bis) all'articolo 13, comma  1,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del  sistema  e  la
perfetta  ricezione  dei  depositi,  il  Segretario  generale   della
giustizia amministrativa  puo'  stabilire,  con  proprio  decreto,  i
limiti delle dimensioni  del  singolo  file  allegato  al  modulo  di
deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e  se
non e' possibile effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo
o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'  incardinato  o  il
collegio se la questione sorge  in  udienza  possono  autorizzare  il
deposito cartaceo»; )) 
    d)  all'articolo  13,  dopo  il  comma  1-bis,  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «1-ter. Salvi i casi in cui e'  diversamente  disposto,  tutti  gli
adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione  inerenti
ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal  1º  gennaio  2017
sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto  disciplinato
nel decreto di cui al comma 1. 
  1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi  dei  ricorsi,  degli
scritti difensivi e della documentazione  possono  essere  effettuati
con PEC o, nei casi previsti,  mediante  upload  attraverso  il  sito
istituzionale, dai domiciliatari anche non  iscritti  all'Albo  degli
avvocati. Le comunicazioni di segreteria (( possono essere  fatte  ))
alla PEC del domiciliatario.»; 
    e) ((  nel  titolo  IV,  ))dopo  l'articolo  13  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 13-bis. (Misure transitorie per l'uniforme  applicazione  del
processo amministrativo telematico) - 1. Per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio  di  primo  grado  cui  e'
assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al
suo esame e vertente sull'interpretazione (( e  sull'applicazione  ))
delle norme in tema di processo  amministrativo  telematico  ha  gia'
dato luogo a significativi  contrasti  giurisprudenziali  rispetto  a
decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio
di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di
una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio  e
pubblicata in udienza, puo' sottoporre al presidente del Consiglio di
Stato istanza di rimessione del ricorso  all'esame  ((  dell'adunanza
plenaria )), contestualmente rinviando la  trattazione  del  giudizio
alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza  in
cui e' pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio  di  Stato
comunica l'accoglimento  della  richiesta  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento, e in tal  caso  nell'udienza  davanti  al  tribunale  il
processo e' sospeso  fino  all'esito  della  decisione  dell'adunanza
plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio  di  Stato
entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  equivale  a
rigetto. ((  L'adunanza  plenaria  e'  convocata  per  una  data  non
successiva a tre mesi dalla richiesta )) e decide la  sola  questione
di diritto relativa al processo amministrativo telematico.». 
  3. Le modifiche introdotte dal presente  articolo,  nonche'  quelle
disposte (( dall'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n.83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo )),  hanno
efficacia  con  riguardo  ai  giudizi  introdotti   con   i   ricorsi
depositati, in primo o in secondo grado, a far data  dal  1°  gennaio
2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano  ad
applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono
pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le
norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 1º gennaio 2018 per  i
giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo  o  in  secondo
grado, con modalita' telematiche deve essere  depositata  almeno  una
copia  cartacea  del  ricorso  e   degli   scritti   difensivi,   con
l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico. 
  5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute
negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  non  si
applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39
e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo  della
giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal  1º  gennaio  2017  i
depositi telematici degli  atti  processuali  e  dei  documenti  sono
effettuati dai difensori e dalle Pubbliche  amministrazioni  mediante
l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata
risultante  dai  pubblici  elenchi,  gestiti  dal   Ministero   della
giustizia. 
  (( 6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle  norme  di
attuazione, di cui all'allegato 2 al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. In attuazione del criterio di graduale  introduzione  del
processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si  procede
alla  sperimentazione  delle  nuove  disposizioni  presso   tutti   i
tribunali amministrativi regionali e le sezioni  giurisdizionali  del
Consiglio  di  Stato.  L'individuazione  delle   concrete   modalita'
attuative  della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi  della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto». )) 
  7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle  attivita'
relative  all'avvio  del  processo  amministrativo   telematico,   di
garantire  le  disponibilita'  delle  risorse  umane  e   strumentali
occorrenti nonche' di verificare il rispetto dei connessi obblighi di
servizio, e' istituita una commissione  di  monitoraggio,  presieduta
dal presidente  aggiunto  del  Consiglio  di  Stato  e  composta  dal
presidente di tribunale  amministrativo  regionale  con  la  maggiore
anzianita'  di  ruolo,  dal  segretario  generale   della   giustizia
amministrativa,  dal   responsabile   del   servizio   centrale   per
l'informatica e le tecnologie di comunicazione, (( nonche'  da  altri
componenti aventi  particolari  competenze  tecniche,  anche  esterni
all'amministrazione,  scelti  dal  consiglio  di   presidenza   della
giustizia amministrativa in misura non superiore a due,  di  cui  uno
nell'ambito di un elenco  di  tre  soggetti  indicati  dal  Consiglio
nazionale forense e uno nell'ambito di  un  elenco  di  tre  soggetti
indicati dalle associazioni specialistiche  piu'  rappresentative  di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera s),  della  legge  31  dicembre
2012,  n.  247,  nel  settore  del  diritto  amministrativo  )).   La
partecipazione alla commissione e' obbligatoria e a titolo totalmente
gratuito. La commissione si avvale  del  personale  e  delle  risorse
strumentali e logistiche del segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa.  Il  presidente  aggiunto  del  Consiglio  di   Stato
riferisce mensilmente al  consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e  propone
le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la
migliore funzionalita' del  processo  amministrativo  telematico.  ((
Alle   sedute   del   consiglio   di   presidenza   della   giustizia
amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate
ad assicurare la migliore funzionalita' del  processo  amministrativo
telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione
di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato  ed  il
presidente di tribunale  amministrativo  regionale  con  la  maggiore
anzianita' di ruolo. )) 
  8.  ((  Sono  abrogati  il  comma  1-bis   dell'articolo   38   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera  b)  del  comma  1-bis
dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e ))  il  comma
1-bis dell'articolo 2 del  decreto-legge  30  giugno  2016,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. 
  (( 8-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  i  pareri  resi  dal
Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi  all'attivita'
consultiva sono sottoscritti con firma digitale. 
  8-ter. In considerazione  dell'avvio  del  processo  amministrativo
telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l'articolo 192 del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n.115, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 192.(L) (Modalita' di pagamento). - 1. Salvo il caso previsto
dal comma 2, il contributo unificato e' corrisposto mediante: 
  a) versamento ai concessionari; 
  b) versamento in conto corrente postale intestato alla  sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato; 
  c) versamento presso le rivendite  di  generi  di  monopolio  e  di
valori bollati. 
  2. Il contributo  unificato  per  i  ricorsi  proposti  dinanzi  al
giudice amministrativo e' versato  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato. 
  3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto di cui  al  medesimo  comma  2.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si  applicano
le disposizioni di cui al comma 1. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del  presente  articolo,
resta fermo il disposto dell'articolo 191. 
  5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  8-quater.  Le  disposizioni  in  materia   di   contenzioso   sulle
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi  elettivi  dei
comuni, delle province e delle regioni, previste  dal  libro  quarto,
titolo  VI,  del  codice  del   processo   amministrativo,   di   cui
all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applicano anche al  contenzioso  sulle  operazioni  elettorali  delle
citta' metropolitane. 
  8-quinquies. Dalle disposizioni del presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 25 e  136  di  cui
          all'allegato 1 del decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
          104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 25. (Domicilio). - 1. Fermo quanto previsto,  con
          riferimento alle  comunicazioni  di  segreteria,  dall'art.
          136, comma 1: 
              a) nei  giudizi  davanti  ai  tribunali  amministrativi
          regionali, la parte, se non  elegge  domicilio  nel  comune
          sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione
          staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata,  ad
          ogni  effetto,   presso   la   segreteria   del   tribunale
          amministrativo regionale o della sezione staccata; 
              b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte,
          se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad
          ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato. 
              1-bis.  Al  processo   amministrativo   telematico   si
          applica,  in  quanto  compatibile,  l'art.  16-sexies   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma  1  non
          si applica per  i  ricorsi  soggetti  alla  disciplina  del
          processo amministrativo telematico." 
              «Art. 136.  (Disposizioni  sulle  comunicazioni  e  sui
          depositi  informatici).  -  1.  I  difensori  indicano  nel
          ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax,  che
          puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario.  La
          comunicazione  a  mezzo  fax  e'  eseguita   esclusivamente
          qualora  sia  impossibile   effettuare   la   comunicazione
          all'indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante
          da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del  sistema
          informatico della giustizia amministrativa.  E'  onere  dei
          difensori  comunicare  alla   segreteria   e   alle   parti
          costituite  ogni  variazione  del  recapito  di  fax  o  di
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata.   Ai   fini
          dell'efficacia  delle  comunicazioni   di   segreteria   e'
          sufficiente  che  vada  a  buon   fine   una   sola   delle
          comunicazioni effettuate a ciascun avvocato  componente  il
          collegio difensivo. 
              2. I difensori, le parti nei  casi  in  cui  stiano  in
          giudizio  personalmente  e  gli   ausiliari   del   giudice
          depositano tutti gli  atti  e  i  documenti  con  modalita'
          telematiche. In casi eccezionali, anche  in  considerazione
          della ricorrenza di  particolari  ragioni  di  riservatezza
          legate alla posizione  delle  parti  o  alla  natura  della
          controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di
          Stato, il presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'
          incardinato o il collegio se la questione sorge in  udienza
          possono   dispensare,   previo   provvedimento    motivato,
          dall'impiego  delle  modalita'  di  sottoscrizione   e   di
          deposito di cui al comma 2-bis  ed  al  primo  periodo  del
          presente  comma;  in  tali  casi  e  negli  altri  casi  di
          esclusione dell'impiego di modalita'  telematiche  previsti
          dal decreto di cui all'art. 13, comma  1,  delle  norme  di
          attuazione, si procede al deposito  ed  alla  conservazione
          degli atti e dei documenti. 
              2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e
          i  provvedimenti  del  giudice,  dei  suoi  ausiliari,  del
          personale  degli  uffici  giudiziari  e  delle  parti  sono
          sottoscritti  con  firma  digitale.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              2-ter.  Quando  il  difensore  depositi  con  modalita'
          telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
          atto processuale di parte, di un provvedimento del  giudice
          o di un documento formato su supporto analogico e  detenuto
          in originale o in copia conforme,  attesta  la  conformita'
          della copia al predetto atto  mediante  l'asseverazione  di
          cui all'art. 22, comma 2, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  ?82.  Analogo  potere  di
          attestazione di  conformita'  e'  esteso  agli  atti  e  ai
          provvedimenti  presenti  nel  fascicolo  informatico,   con
          conseguente esonero dal versamento dei  diritti  di  copia.
          Resta escluso  il  rilascio  della  copia  autentica  della
          formula esecutiva ai sensi  dell'art.  475  del  codice  di
          procedura civile, di competenza esclusiva delle  segreterie
          degli uffici giudiziari. La copia munita  dell'attestazione
          di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme
          dell'atto   o    del    provvedimento.    Nel    compimento
          dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i
          difensori assumono ad ogni effetto  la  veste  di  pubblici
          ufficiali. 
              2-quater. Il presidente della sezione o il collegio  se
          la  questione  sorge  in  udienza  possono  autorizzare  il
          privato chiamato in causa dallo  stesso  giudice,  che  non
          possa effettuare il deposito  di  scritti  difensivi  o  di
          documenti  mediante  PEC,  a  depositarli  mediante  upload
          attraverso il sito internet istituzionale.". 
              Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5 e 13 di  cui
          all'allegato 2 del  citato  decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104, come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 3. (Registrazioni in forma automatizzata).  -  1.
          Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2  sono  eseguite
          in forma automatizzata secondo quanto previsto dal  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 8  gennaio  1999,
          n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile. 
              2.   Il    segretario,    ove    richiesto,    rilascia
          all'interessato    dichiarazione    delle     registrazioni
          effettuate. 
              Art. 4. (Orario). - 1. Le  segreterie  sono  aperte  al
          pubblico nelle ore stabilite dal presidente  del  tribunale
          amministrativo  regionale,  della  sezione  staccata,   del
          Consiglio  di  Stato   e   del   Consiglio   di   giustizia
          amministrativa per la Regione siciliana. 
              2. Nei casi in cui il codice  prevede  il  deposito  di
          atti o documenti sino al giorno precedente  la  trattazione
          di una domanda in camera di  consiglio,  il  deposito  deve
          avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 
              3. Nei casi in cui il codice prevede termini  calcolati
          in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito  degli
          atti e dei provvedimenti  giurisdizionali  e  adeguano  gli
          orari di apertura degli uffici. 
              4. E' assicurata  la  possibilita'  di  depositare  con
          modalita' telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore
          24:00  dell'ultimo  giorno  consentito.  Il   deposito   e'
          tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza  e'
          generata la  ricevuta  di  avvenuta  accettazione,  ove  il
          deposito risulti,  anche  successivamente,  andato  a  buon
          fine. Agli effetti dei termini a difesa e della  fissazione
          delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e
          dei documenti in scadenza effettuato  oltre  le  ore  12:00
          dell'ultimo giorno consentito si  considera  effettuato  il
          giorno successivo. 
              Art. 5.(Formazione e tenuta dei fascicoli  di  parte  e
          d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti  e
          ricostituzione di atti).  -  1.  Ciascuna  parte,  all'atto
          della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio
          fascicolo,  contenente  gli  originali  degli  atti  ed   i
          documenti di cui  intende  avvalersi  nonche'  il  relativo
          indice. 
              [2. Gli atti devono  essere  depositati  in  numero  di
          copie corrispondente ai  componenti  del  collegio  e  alle
          altre parti costituite.  Se  il  fascicolo  di  parte  e  i
          depositi successivi non contengono le copie degli  atti  di
          cui al presente comma gli atti depositati  sono  trattenuti
          in segreteria e il giudice non ne puo' tenere  conto  prima
          che la parte abbia provveduto all'integrazione  del  numero
          di copie richieste.] 
              3. Allorche' riceve il deposito dell'atto  introduttivo
          del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in
          formato digitale, corredato  di  indice  cronologico  degli
          atti e documenti delle parti, dei verbali  di  udienza  per
          estratto, di ogni atto e  provvedimento  del  giudice,  dei
          suoi ausiliari e della segreteria. 
              3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di  atti
          e documenti in  forma  cartacea,  il  segretario  forma  un
          fascicolo  cartaceo  recante  i  dati  identificativi   del
          procedimento; nel  fascicolo  cartaceo,  che  si  considera
          parte integrante del  fascicolo  d'ufficio,  sono  inseriti
          l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il
          deposito  in  forma  cartacea  e  i  documenti  depositati.
          L'aggiornamento dell'indice e'  curato  dal  segretario  ai
          sensi del comma 4. 
              4. Il segretario, dopo aver controllato la  regolarita'
          anche fiscale degli atti  e  dei  documenti  depositati  da
          ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice  del  fascicolo
          ogni  qualvolta  viene  inserito  in  esso  un  atto  o  un
          documento. 
              5. In caso di  smarrimento,  furto  o  distruzione  del
          fascicolo d'ufficio o di singoli  atti  il  presidente  del
          tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in
          udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario  e
          alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o  deposito
          di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora
          non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto,
          fissa una camera di consiglio, di cui e' dato  avviso  alle
          parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo.  Il
          collegio, con ordinanza,  accerta  il  contenuto  dell'atto
          mancante e stabilisce se, e in  quale  tenore,  esso  debba
          essere ricostituito;  se  non  e'  possibile  accertare  il
          contenuto dell'atto il collegio ne ordina la  rinnovazione,
          se necessario e possibile, prescrivendone il modo.». 
              «Art. 13. (Processo telematico). - 1. Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio
          di presidenza della giustizia amministrativa e il  DigitPA,
          sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
          tecnico-operative  per  la  sperimentazione,  la   graduale
          applicazione, l'aggiornamento del  processo  amministrativo
          telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e
          di continuo  adeguamento  delle  regole  informatiche  alle
          peculiarita'  del  processo   amministrativo,   della   sua
          organizzazione   e   alla   tipologia   di    provvedimenti
          giurisdizionali. Al fine di garantire la tenuta del sistema
          e  la  perfetta  ricezione  dei  depositi,  il   Segretario
          generale della giustizia amministrativa puo' stabilire, con
          proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file
          allegato al modulo di deposito effettuato  mediante  PEC  o
          upload.  In  casi  eccezionali,  e  se  non  e'   possibile
          effettuare piu' invii  dello  stesso  scritto  difensivo  o
          documento, il presidente del tribunale o del  Consiglio  di
          Stato, il presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'
          incardinato o il collegio se la questione sorge in  udienza
          possono autorizzare il deposito cartaceo. 
              1-bis.  In  attuazione   del   criterio   di   graduale
          introduzione del processo telematico e fino alla  data  del
          30 novembre 2016  si  procede  alla  sperimentazione  delle
          nuove disposizioni presso tutti i tribunali  amministrativi
          regionali e le sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
          Stato. L'individuazione delle concrete modalita'  attuative
          della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi   della
          giustizia amministrativa nel rispetto  di  quanto  previsto
          nel predetto decreto. 
              1-ter. Salvi i casi in cui  e'  diversamente  disposto,
          tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme  di
          attuazione  inerenti  ai  ricorsi  depositati  in  primo  o
          secondo  grado  dal  1º  gennaio  2017  sono  eseguiti  con
          modalita'  telematiche,  secondo  quanto  disciplinato  nel
          decreto di cui al comma 1. 
              1-quater. Sino al  31  dicembre  2017  i  depositi  dei
          ricorsi, degli scritti  difensivi  e  della  documentazione
          possono essere effettuati con PEC  o,  nei  casi  previsti,
          mediante  upload  attraverso  il  sito  istituzionale,  dai
          domiciliatari anche non iscritti all'Albo  degli  avvocati.
          Le comunicazioni di segreteria possono  essere  fatte  alla
          PEC del domiciliatario.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 27
          giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare,
          civile  e  processuale  civile  e   di   organizzazione   e
          funzionamento   dell'amministrazione   giudiziaria),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20. (Misure  urgenti  per  la  funzionalita'  del
          processo amministrativo). - 1. Al decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto  2014,  n.   114,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati; 
              b) all'art. 38, comma 1-bis ,  le  parole:  "1°  luglio
          2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016". 
              1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,
          sono  apportate  le  seguenti  modificazioni  a   decorrere
          dall'entrata  in   vigore   del   processo   amministrativo
          telematico: 
              a) all'art. 129, comma  4,  dell'Allegato  1,  dopo  le
          parole: "Le parti" sono inserite le seguenti: ", ove stiano
          in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi
          di posta elettronica certificata  risultanti  dai  pubblici
          elenchi,"; 
              b) (abrogata); 
              c) l'art. 2, comma 5, dell'Allegato 2 e' abrogato; 
              d) l'art. 5, comma 2, dell'Allegato 2 e' abrogato; 
              e) l'art. 5, comma 3, dell'Allegato 2 e' sostituito dal
          seguente: 
                  "3.  Allorche'   riceve   il   deposito   dell'atto
          introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo
          d'ufficio  in  formato  digitale,   corredato   di   indice
          cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali
          di udienza per estratto, di ogni atto e  provvedimento  del
          giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria". 
              1-ter.  L'art.  16,  comma  1,  del  decreto-legge   12
          settembre 2014,  n.  132,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,  si  interpreta  nel
          senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali
          amministrativi regionali  e  al  Consiglio  di  Stato.  Per
          l'effetto,  all'art.  54,  comma  2,  dell'Allegato  1  del
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le  parole:  "15
          settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31  agosto",  a
          decorrere dall'entrata in vigore dell'art.  16  del  citato
          decreto-legge n. 132 del 2014.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 22, 39, 40,  41  e
          42  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto): 
              «Art. 22. (Tutela  giurisdizionale).  -  1.  La  tutela
          giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo,  avente
          ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro,  e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo.» 
              «Art. 39. (Segreto di Stato). -  1.  Sono  coperti  dal
          segreto di Stato gli atti,  i  documenti,  le  notizie,  le
          attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea  a
          recare danno  all'integrita'  della  Repubblica,  anche  in
          relazione ad  accordi  internazionali,  alla  difesa  delle
          istituzioni poste  dalla  Costituzione  a  suo  fondamento,
          all'indipendenza dello Stato rispetto agli  altri  Stati  e
          alle relazioni con essi, alla preparazione  e  alla  difesa
          militare dello Stato. 
              2.  Le  informazioni,  i  documenti,   gli   atti,   le
          attivita', le cose e i luoghi coperti da segreto  di  Stato
          sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle
          autorita' chiamati a svolgere  rispetto  ad  essi  funzioni
          essenziali, nei limiti e  nelle  parti  indispensabili  per
          l'assolvimento dei rispettivi compiti e  il  raggiungimento
          dei  fini   rispettivamente   fissati.   Tutti   gli   atti
          riguardanti il segreto di Stato  devono  essere  conservati
          con accorgimenti atti ad  impedirne  la  manipolazione,  la
          sottrazione o la distruzione. 
              3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i
          documenti, gli atti, le attivita', le cose o  i  luoghi  la
          cui conoscenza, al di  fuori  degli  ambiti  e  delle  sedi
          autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalita'  di
          cui al comma 1. 
              4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato e' apposto
          e, ove possibile, annotato, su  espressa  disposizione  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sugli   atti,
          documenti o cose che ne sono oggetto,  anche  se  acquisiti
          all'estero. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   in
          attuazione  delle  norme  fissate  dalla  presente   legge,
          disciplina con regolamento i criteri  per  l'individuazione
          delle  informazioni,  dei  documenti,  degli  atti,   delle
          attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili  di  essere
          oggetto di segreto di Stato. 
              6. Con il regolamento di cui al comma 5, il  Presidente
          del Consiglio dei ministri individua gli uffici  competenti
          a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le  funzioni  di
          controllo ordinariamente  svolte  dalle  aziende  sanitarie
          locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              7. Decorsi quindici anni dall'apposizione  del  segreto
          di Stato o, in mancanza di questa,  dalla  sua  opposizione
          confermata ai sensi dell'art. 202 del codice  di  procedura
          penale, come sostituito dall'art. 40 della presente  legge,
          chiunque vi abbia interesse puo' richiedere  al  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri   di   avere   accesso   alle
          informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita', alle
          cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. 
              8. Entro trenta giorni dalla richiesta,  il  Presidente
          del Consiglio dei ministri consente l'accesso  ovvero,  con
          provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato
          parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una
          o piu' proroghe del  vincolo.  La  durata  complessiva  del
          vincolo del segreto di Stato non puo'  essere  superiore  a
          trenta anni. 
              9.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7
          e 8, dispone la cessazione del vincolo quando  sono  venute
          meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. 
              10. Quando,  in  base  ad  accordi  internazionali,  la
          sussistenza del segreto incide anche su interessi di  Stati
          esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento
          con cui e' disposta la cessazione del  vincolo,  salvo  che
          ricorrano ragioni di eccezionale gravita', e  a  condizione
          di reciprocita', e' adottato previa intesa con le autorita'
          estere o internazionali competenti. 
              11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
          Stato  notizie,  documenti  o  cose  relativi  a  fatti  di
          terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a  fatti
          costituenti i delitti di cui agli  articoli  285,  416-bis,
          416-ter e 422 del codice penale.». 
              «Art. 40.(Tutela del segreto di Stato). - 1. L'art. 202
          del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 202. -  (Segreto  di  Stato).  -  1.  I  pubblici
          ufficiali, i pubblici impiegati  e  gli  incaricati  di  un
          pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal  deporre
          su fatti coperti dal segreto di Stato. 
              2.  Se  il  testimone  oppone  un  segreto  di   Stato,
          l'autorita'  giudiziaria  ne  informa  il  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, ai  fini  dell'eventuale  conferma,
          sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire  la  notizia
          oggetto del segreto. 
              3.  Qualora  il  segreto  sia  confermato  e   per   la
          definizione del processo risulti essenziale  la  conoscenza
          di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara
          non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 
              4. Se entro trenta  giorni  dalla  notificazione  della
          richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non  da'
          conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la
          notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 
              5. L'opposizione del segreto di Stato,  confermata  con
          atto motivato dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
          inibisce   all'autorita'   giudiziaria   l'acquisizione   e
          l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal
          segreto. 
              6.  Non  e',  in  ogni  caso,  precluso   all'autorita'
          giudiziaria di procedere in  base  a  elementi  autonomi  e
          indipendenti dagli  atti,  documenti  e  cose  coperti  dal
          segreto. 
              7. Quando e' sollevato conflitto  di  attribuzione  nei
          confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
          qualora   il    conflitto    sia    risolto    nel    senso
          dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  non   puo'   piu'   opporlo   con
          riferimento al medesimo oggetto. Qualora il  conflitto  sia
          risolto nel senso della sussistenza del segreto  di  Stato,
          l'autorita'  giudiziaria  non  puo'   ne'   acquisire   ne'
          utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti
          sui quali e' stato opposto il segreto di Stato. 
              8. In nessun caso il segreto  di  Stato  e'  opponibile
          alla Corte costituzionale. La Corte  adotta  le  necessarie
          garanzie per la segretezza del procedimento". 
              2. All'art. 204, comma 1, primo periodo, del codice  di
          procedura penale,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: "nonche' i delitti  previsti  dagli  articoli  285,
          416-bis, 416-ter e 422 del codice penale". 
              3.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  204  del  codice  di
          procedura penale sono inseriti i seguenti: 
              "1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto
          dagli articoli 201, 202 e 203 fatti,  notizie  o  documenti
          concernenti le condotte poste in essere da appartenenti  ai
          servizi di informazione  per  la  sicurezza  in  violazione
          della  disciplina  concernente   la   speciale   causa   di
          giustificazione prevista per attivita'  del  personale  dei
          servizi di informazione per la  sicurezza.  Si  considerano
          violazioni della predetta disciplina  le  condotte  per  le
          quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista
          dalla legge, risulta  esclusa  l'esistenza  della  speciale
          causa di giustificazione. 
              1-ter. Il segreto di Stato non puo'  essere  opposto  o
          confermato  ad  esclusiva  tutela   della   classifica   di
          segretezza  o  in  ragione  esclusiva  della   natura   del
          documento, atto o cosa oggetto della classifica. 
              1-quater.  In  nessun  caso  il  segreto  di  Stato  e'
          opponibile alla Corte costituzionale. La  Corte  adotta  le
          necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. 
              1-quinquies. Quando il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri non ritenga di confermare  il  segreto  di  Stato,
          provvede,  in  qualita'  di  Autorita'  nazionale  per   la
          sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le  cose
          o i luoghi oggetto di classifica di segretezza,  prima  che
          siano  messi  a  disposizione  dell'autorita'   giudiziaria
          competente". 
              4.  All'art.  66  delle   norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  "2.  Quando  perviene  la  comunicazione   prevista
          dall'art. 204, comma  2,  del  codice,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  con  atto  motivato,  conferma  il
          segreto,  se  ritiene  che  non  ricorrano  i   presupposti
          indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso  articolo,
          perche' il fatto, la notizia o  il  documento  coperto  dal
          segreto di Stato non concerne il reato per cui si  procede.
          In mancanza,  decorsi  trenta  giorni  dalla  notificazione
          della comunicazione, il giudice dispone  il  sequestro  del
          documento o l'esame del soggetto interessato."; 
                b) il comma 3 e' abrogato. 
              5.  Di  ogni  caso  di  conferma  dell'opposizione  del
          segreto di Stato, ai sensi  dell'art.  202  del  codice  di
          procedura penale, come sostituito dal comma 1 del  presente
          articolo,  o  dell'art.  66,  comma  2,  delle   norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei  ministri  e'
          tenuto  a  dare  comunicazione,  indicandone   le   ragioni
          essenziali, al Comitato parlamentare  di  cui  all'art.  30
          della presente  legge.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  richiesta  del   Presidente   del   Comitato
          parlamentare, espone, in una seduta  segreta  appositamente
          convocata,  il  quadro  informativo  idoneo  a   consentire
          l'esame nel  merito  della  conferma  dell'opposizione  del
          segreto  di  Stato.  Il  Comitato,  se  ritiene   infondata
          l'opposizione del segreto, ne riferisce  a  ciascuna  delle
          Camere per le conseguenti valutazioni.». 
              «Art. 41. (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti
          dal segreto di Stato).  -  1.  Ai  pubblici  ufficiali,  ai
          pubblici impiegati e agli incaricati di  pubblico  servizio
          e' fatto divieto di riferire riguardo a fatti  coperti  dal
          segreto di Stato. Nel processo  penale,  in  ogni  stato  e
          grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'art. 202
          del codice di procedura penale, come  sostituito  dall'art.
          40 della presente legge, se e' stato opposto il segreto  di
          Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del
          Consiglio dei ministri, nella  sua  qualita'  di  Autorita'
          nazionale per la sicurezza, per le eventuali  deliberazioni
          di sua competenza. 
              2. L'autorita' giudiziaria, se  ritiene  essenziale  la
          conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione
          del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di
          Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo
          ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia  oggetto  del
          segreto. 
              3.  Qualora  il  segreto  sia  confermato  e   per   la
          definizione del processo risulti essenziale  la  conoscenza
          di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara
          non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 
              4. Se entro trenta  giorni  dalla  notificazione  della
          richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non  da'
          conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la
          notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 
              5. L'opposizione del segreto di Stato,  confermata  con
          atto motivato dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
          inibisce   all'autorita'   giudiziaria   l'acquisizione   e
          l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal
          segreto. 
              6.  Non  e',  in  ogni  caso,  precluso   all'autorita'
          giudiziaria di procedere in  base  a  elementi  autonomi  e
          indipendenti dagli  atti,  documenti  e  cose  coperti  dal
          segreto. 
              7. Quando e' sollevato conflitto  di  attribuzione  nei
          confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
          qualora   il    conflitto    sia    risolto    nel    senso
          dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  non   puo'   piu'   opporlo   con
          riferimento al medesimo oggetto. Qualora il  conflitto  sia
          risolto nel senso della sussistenza del segreto  di  Stato,
          l'autorita'  giudiziaria  non  puo'   ne'   acquisire   ne'
          utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti
          sui quali e' stato opposto il segreto di Stato. 
              8. In nessun caso il segreto  di  Stato  e'  opponibile
          alla Corte costituzionale. La Corte  adotta  le  necessarie
          garanzie per la segretezza del procedimento. 
              9. Il Presidente del Consiglio dei ministri e' tenuto a
          dare   comunicazione   di    ogni    caso    di    conferma
          dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente
          articolo al  Comitato  parlamentare  di  cui  all'art.  30,
          indicandone  le  ragioni  essenziali.  Il  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su  richiesta  del  Presidente  del
          Comitato  parlamentare,  espone,  in  una  seduta   segreta
          appositamente convocata, il  quadro  informativo  idoneo  a
          consentire    l'esame    nel    merito    della    conferma
          dell'opposizione  del  segreto  di   Stato.   Il   Comitato
          parlamentare,  se  ritiene  infondata   l'opposizione   del
          segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere  per
          le conseguenti valutazioni.». 
              «Art.  42.  (Classifiche  di  segretezza).  -   1.   Le
          classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
          la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
          cose ai soli soggetti che abbiano necessita'  di  accedervi
          in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 
              1-bis. Per la trattazione di informazioni  classificate
          segretissimo,  segreto  e  riservatissimo   e'   necessario
          altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 
              2. La classifica  di  segretezza  e'  apposta,  e  puo'
          essere elevata,  dall'autorita'  che  forma  il  documento,
          l'atto  o  acquisisce  per  prima  la  notizia,  ovvero  e'
          responsabile   della   cosa,   o   acquisisce   dall'estero
          documenti, atti, notizie o cose. 
              3.  Le  classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,
          segreto, riservatissimo,  riservato.  Le  classifiche  sono
          attribuite sulla base dei  criteri  ordinariamente  seguiti
          nelle relazioni internazionali. 
              4. Chi appone la classifica  di  segretezza  individua,
          all'interno di ogni atto o documento, le parti  che  devono
          essere classificate e  fissa  specificamente  il  grado  di
          classifica corrispondente ad ogni singola parte. 
              5.  La  classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata a livello inferiore  quando  sono  trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo di cinque anni,  cessa  comunque  ogni  vincolo  di
          classifica. 
              6.  La  declassificazione  automatica  non  si  applica
          quando, con provvedimento motivato, i termini di  efficacia
          del vincolo sono prorogati dal soggetto  che  ha  proceduto
          alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine  di
          quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il
          rispetto  delle  norme  in  materia   di   classifiche   di
          segretezza.  Con  apposito  regolamento  sono   determinati
          l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti  cui
          e' conferito il potere di  classifica  e  gli  uffici  che,
          nell'ambito della pubblica amministrazione, sono  collegati
          all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione   per   la
          sicurezza  della  Repubblica,   nonche'   i   criteri   per
          l'individuazione delle materie oggetto di  classifica  e  i
          modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
          interesse per la sicurezza della Repubblica. 
              8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini  l'esibizione
          di documenti classificati per i quali non  sia  opposto  il
          segreto di Stato, gli atti  sono  consegnati  all'autorita'
          giudiziaria richiedente, che ne cura la  conservazione  con
          modalita' che ne tutelino la  riservatezza,  garantendo  il
          diritto delle parti nel procedimento  a  prenderne  visione
          senza estrarne copia. 
              9. Chiunque illegittimamente  distrugge  documenti  del
          DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
          stadio della declassificazione,  nonche'  quelli  privi  di
          ogni vincolo per decorso dei  termini,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera s)
          della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina
          dell'ordinamento della professione forense): 
              «Art. 35.(Compiti e prerogative) - 1. Il CNF: 
              lettere da a) ad r) (Omissis); 
                s) istituisce e disciplina con  apposito  regolamento
          l'elenco  delle  associazioni  specialistiche  maggiormente
          rappresentative,    nel    rispetto    della     diffusione
          territoriale,  dell'ordinamento  democratico  delle  stesse
          nonche' dell'offerta formativa sulla materia di competenza,
          assicurandone la gratuita'; 
                t) e u) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11  agosto  2014,  n.  114  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 38.(Processo amministrativo digitale).  -  1.  Il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
          2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto.  Il  Consiglio   di   Presidenza   della
          giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia  digitale
          rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
          decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso. 
              1-bis. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  30
          giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 12 agosto 2016, n. 161 (Proroga di  termini  previsti
          da  disposizioni  legislative  in   materia   di   processo
          amministrativo telematico), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 2.(Avvio del processo amministrativo telematico).
          - 1.  Al  processo  amministrativo  telematico  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
          febbraio 2016, n. 40,  e'  dato  avvio  alla  data  del  1°
          gennaio 2017. 
          1-bis. (abrogato).».