Art. 8 
 
 
               Ufficio per il processo amministrativo 
 
  1. Al fine di garantire la ragionevole durata  del  processo  e  la
piena  attuazione  del  processo  amministrativo   telematico,   dopo
l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' inserito  il
seguente: 
  «Art.  53-ter  (Ufficio  per  il  processo).  -   1.   A   supporto
dell'attivita'  dei   magistrati   amministrativi   sono   costituite
strutture  organizzative  interne  degli  uffici  di  segreteria  del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per  la
regione   siciliana,   dei   tribunali   amministrativi    regionali,
denominate:  "ufficio  per   il   processo",   mediante   l'utilizzo,
nell'ambito della  dotazione  organica  di  cui  alla  ((  tabella  A
allegata al decreto-legge 31 agosto 2016,  n.  168,  e  di  cui  agli
articoli  19-ter  e  19-quater  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 )), del personale di  segreteria  di
area funzionale  III.  Alla  suddetta  attivita'  possono,  altresi',
concorrere  coloro  che  svolgono,  presso  i  predetti  uffici,   il
tirocinio formativo a norma dell'articolo  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  98,  o  la  formazione   professionale   a   norma
dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  o
il tirocinio disciplinato dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la  disciplina
per lo svolgimento  del  tirocinio  per  l'accesso  alla  professione
forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31  dicembre
2012,  n.  247.  Con  il  regolamento  di   organizzazione   di   cui
all'articolo 53-bis, sono individuati i  compiti  e  l'organizzazione
dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico
ufficio per  una  pluralita'  di  sezioni  dell'ufficio  giudiziario,
nonche'  eventualmente  fissando  il   limite   dimensionale   minimo
dell'ufficio giudiziario, necessario per  l'attivazione  dell'ufficio
per il processo.». 
  2. Le disposizioni attuative del comma 1  sono  emanate  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.