Art. 9 
 
 
                    Disposizioni per l'efficienza 
                   della giustizia amministrativa 
 
  1. Per  assicurare  la  funzionalita'  del  Servizio  centrale  per
l'informatica  e  le  tecnologie  di  comunicazione  della  giustizia
amministrativa,   nonche'   per   l'attuazione   del   programma   di
digitalizzazione degli uffici giudiziari,  in  vista  dell'avvio  del
processo amministrativo telematico previsto per il 1º  gennaio  2017,
la dotazione  organica  delle  qualifiche  dirigenziali,  delle  aree
funzionali, delle posizioni economiche e  dei  profili  professionali
del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato  e  dei
tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella  A
allegata  al  presente  decreto  e  secondo  i  posti   di   funzione
dirigenziali, cosi' come previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005. 
  2. La  copertura  e'  assicurata  mediante  autorizzazione  di  una
procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita'  di  personale,  a
tempo  indeterminato,  mediante   procedure   concorsuali   pubbliche
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di  Stato,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  da  inquadrare  rispettivamente,
tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale,  trenta  nella
III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nel
profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area
del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nel  profilo
professionale di assistente informatico. 
  3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2,
con decreto del Presidente del Consiglio di Stato  si  provvede,  nei
limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della giustizia
amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto,  e
della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali  e
alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche'
alla individuazione di nuovi  profili  anche  tecnici,  nel  rispetto
dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri. 
  4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190,  e  successive  modificazioni,  nonche'  in  deroga  ai   limiti
assunzionali previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di  turn
over. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  con  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  previste   a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede  ai
sensi dell'articolo 11, comma 6. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 35. (Reclutamento del personale (Art.  36,  commi
          da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  d.lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  d.lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del d.lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  d.lgs  n.
          267 del 2000)). - Omissis). 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  425,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di  stabilita'  2015),  come  modificato  dalla
          presente legge di conversione: 
              «425.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di cui all'art.  30,  comma  2.3,
          del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   1.075   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
          685 nel corso dell'anno 2016  e  390  nel  corso  dell'anno
          2017,  da   inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
          giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
          contratti o accordi collettivi nazionali, la  procedura  di
          acquisizione di personale  di  cui  al  presente  comma  ha
          carattere  prioritario   su   ogni   altra   procedura   di
          trasferimento   all'interno   dell'amministrazione    della
          giustizia.».