Art. 11 
 
                      Escussione della garanzia 
 
  1. La garanzia dello Stato puo' essere escussa dal detentore  entro
i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel  caso  di
mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale  o
interessi nel rispetto dei termini perentori  previsti  dal  presente
articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per  sessanta
giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i  detentori  dei
Titoli  senior,  in  concerto  e  tramite  il  rappresentante   degli
obbligazionisti (RON), inviano alla societa' cessionaria la richiesta
per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto  e  non  pagato;
decorsi trenta giorni ed entro sei mesi  dalla  data  di  ricevimento
della lettera di richiesta alla societa' cessionaria senza che questa
abbia provveduto al pagamento, i  detentori  dei  Titoli  senior,  in
concerto e tramite il  rappresentante  degli  obbligazionisti  (RON),
possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della  documentata
richiesta di escussione della  garanzia  dello  Stato,  il  Ministero
dell'economia  e   delle   finanze   provvede   alla   corresponsione
dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior alle scadenze e
per  l'ammontare  originariamente   previsti   dalla   documentazione
dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di  interessi  o
spese. 
  3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze  e'
surrogato nei diritti dei detentori dei  Titoli  senior  e  provvede,
ferme  restando  le  limitazioni   contrattualmente   stabilite   per
l'esercizio di tali diritti, al recupero della  somma  pagata,  degli
interessi al saggio  legale  maturati  a  decorrere  dal  giorno  del
pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per  il
recupero, anche mediante il ricorso alla procedura  di  iscrizione  a
ruolo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46  e  successive  modificazioni.  Tali  somme  sono  versate   sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 10.