Art. 6 
 
 
                     Condizioni di trasmissione 
 
  1. La trasmissione all'estero e' disposta  immediatamente  dopo  la
decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione  del  periodo  di
applicazione. 
  2. Il pubblico ministero dispone la  trasmissione  della  decisione
sulle misure cautelari, corredata del certificato di cui all'allegato
I  al  presente  decreto,  ove  si  da'  attestazione  del   consenso
dell'interessato e, quando e' richiesto, del consenso  dell'autorita'
competente dello Stato di esecuzione. 
  3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno
Stato membro diverso da quello  della  residenza  legale  e  abituale
dell'interessato,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo   5,   e'
preceduta dalla verifica del consenso di tale autorita'. 
  4. Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la  decisione  e'
trasmessa alla autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta. 
  5. Se e' ignota l'autorita' competente dello Stato  di  esecuzione,
l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari,
anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.