Art. 13 
 
 
(Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita  o  di
                         locazione a terzi) 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  codice  non  si  applicano  agli
appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di  rivendita  o  di
locazione a terzi, quando l'ente  aggiudicatore  non  gode  di  alcun
diritto  speciale  o  esclusivo  per  la  vendita  o   la   locazione
dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono  liberamente
venderlo o  darlo  in  locazione  alle  stesse  condizioni  dell'ente
aggiudicatore. 
  2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione  europea,  su
richiesta,  tutte  le  categorie  di  prodotti  o  di  attivita'  che
considerano escluse in virtu'  del  comma  1,  nei  termini  da  essa
indicati, evidenziando nella comunicazione quali  informazioni  hanno
carattere commerciale sensibile. 
  3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali
non si applicano comunque alle  categorie  di  prodotti  o  attivita'
oggetto degli appalti di cui al comma  1  considerati  esclusi  dalla
Commissione europea con  atto  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea.