Art. 18 
 
 
        (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni) 
 
  1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: 
  a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una
licenza di gestione a norma del regolamento  (CE)  n.  1008/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di  servizi  di
trasporto pubblico di passeggeri ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1370/2007; 
  b) alle concessioni di servizi  di  lotterie  identificati  con  il
codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base
di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera  il  concetto
di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La  concessione
di tale  diritto  esclusivo  e'  soggetta  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 
  c)  alle  concessioni  aggiudicate  dagli  enti  aggiudicatori  per
l'esercizio delle loro attivita' in un Paese  terzo,  in  circostanze
che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area
geografica all'interno dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 18 
              - Il Regolamento (CE) 24 settembre 2008,  n.  1008/2008
          (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
          norme comuni per la  prestazione  di  servizi  aerei  nella
          Comunita'  (rifusione),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea  del  31  ottobre  2008,  n.
          L.293/3. 
              - Il Regolamento (CE) 23  ottobre  2007,  n.  1370/2007
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri  su
          strada e per  ferrovia  e  che  abroga  i  regolamenti  del
          Consiglio  (CEE)  n.  1191/69  e  (CEE)  n.  1107/70),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          3 dicembre 2007, n. L. 315/1.