Art. 6 
 
 
(Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint-
venture o ad  un  ente  aggiudicatore  facente  parte  di  una  joint
                              venture) 
 
  1. In deroga all'articolo 5, a condizione che la joint venture  sia
stata costituita  per  le  attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
concessione  per  un  periodo  di  almeno  tre  anni  e  che   l'atto
costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la  compongono  ne
faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non  si
applica  agli  appalti  nei  settori  speciali  e  alle   concessioni
aggiudicate da: 
  a) una joint venture, ovvero una associazione  o  consorzio  o  una
impresa comune aventi personalita' giuridica composti  esclusivamente
da piu' enti aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi  degli
articoli da 115 a 121 di cui all'allegato II con un'impresa collegata
a uno di tali enti aggiudicatori 
  b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte. 
  2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione  europea,  su
richiesta, le seguenti informazioni  relative  alle  imprese  di  cui
all'articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo: 
  a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; 
  b) la  natura  e  il  valore  degli  appalti  e  delle  concessioni
considerati; 
Gli elementi che la Commissione europea richiede per provare  che  le
relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture cui
gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti
di cui al presente articolo e all'articolo 7.