Art. 4 
 
 
                      Obblighi dei fabbricanti 
 
  1. All'atto dell'immissione dei loro esplosivi sul  mercato  o  del
loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che  siano
stati progettati e fabbricati conformemente ai  requisiti  essenziali
di sicurezza di cui all'Allegato II. 
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'Allegato III e fanno eseguire la procedura di  valutazione  della
conformita' di cui all'articolo 19.  Qualora  la  conformita'  di  un
esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da  tale
procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE
e appongono la marcatura CE. 
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla
data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al  presente  decreto.  Si  tiene  debitamente  conto  delle
modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'esplosivo,
nonche'  delle  modifiche  delle  norme  armonizzate  o  delle  altre
specifiche tecniche con  riferimento  alle  quali  e'  dichiarata  la
conformita' dell'esplosivo. 
  5. I fabbricanti garantiscono che gli esplosivi che  hanno  immesso
sul mercato rechino l'identificazione univoca a norma del sistema  di
identificazione  e  di  tracciabilita'   degli   esplosivi   di   cui
all'articolo 16. 
  6. Per gli esplosivi che non rientrano nel sistema di cui al  comma
5, i fabbricanti: 
  a) garantiscono che gli esplosivi che  hanno  immesso  sul  mercato
rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o  un  altro  elemento
che  ne  consenta  l'identificazione  oppure,  quando  la  dimensione
ridotta,  la  forma  o  la  progettazione   dell'esplosivo   non   lo
consentono,   che   le   informazioni   richieste    siano    apposte
sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento dell'esplosivo; 
  b) indicano sull'esplosivo il  loro  nome,  la  loro  denominazione
commerciale registrata o il loro  marchio  registrato  e  l'indirizzo
postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio'  non  sia
possibile, sull'imballaggio o  in  un  documento  di  accompagnamento
dell'esplosivo.  L'indirizzo  indica  un  unico  punto  in   cui   il
fabbricante puo'  essere  contattato.  Le  informazioni  relative  al
contatto sono in lingua italiana. 
  7. I fabbricanti garantiscono che l'esplosivo che hanno immesso sul
mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni  sulla  sicurezza,
al  pari  di   qualunque   etichettatura,   devono   essere   chiare,
comprensibili e intelligibili. 
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  un
esplosivo da essi immesso sul mercato non sia  conforme  al  presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive  necessarie  per
rendere conforme tale  esplosivo,  per  ritirarlo  o  richiamarlo,  a
seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i
fabbricanti ne informano immediatamente i  Ministeri  dell'interno  e
dello sviluppo economico, nonche' le autorita'  nazionali  competenti
degli Stati membri in cui hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato
l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli  relativi  alla  non
conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 
  9. I fabbricanti, a seguito di ordine di esibizione degli organi di
polizia  incaricati  dall'autorita'  di  sorveglianza  del   mercato,
forniscono  in  lingua  italiana   tutte   le   informazioni   e   la
documentazione, in formato cartaceo  o  elettronico,  necessarie  per
dimostrare la  conformita'  dell'esplosivo  al  presente  decreto.  I
fabbricanti cooperano con tali organi o autorita', su loro ordine,  a
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dagli
esplosivi da essi immessi sul mercato.