Art. 5 Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato; b) a seguito di richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un esplosivo; c) cooperare con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.