Art. 5 
 
 
                     Rappresentanti autorizzati 
 
  1. Il fabbricante  puo'  nominare,  mediante  mandato  scritto,  un
rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4, comma
1, e  l'obbligo  di  stesura  della  documentazione  tecnica  di  cui
all'articolo 4, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante
autorizzato. 
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: 
  a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di  vigilanza
del mercato la dichiarazione di conformita' UE  e  la  documentazione
tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e'
stato immesso sul mercato; 
  b) a seguito di richiesta motivata degli organi di polizia o  delle
autorita' di sorveglianza del mercato, fornire tutte le  informazioni
e la documentazione necessarie per dimostrare la  conformita'  di  un
esplosivo; 
  c) cooperare con tali organi o  autorita',  su  loro  richiesta,  a
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dagli
esplosivi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.