Art. 6 
 
 
                     Obblighi degli importatori 
 
  1. Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi. 
  2. Prima di immettere un esplosivo  sul  mercato,  gli  importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata  procedura
di  valutazione  della  conformita'  di  cui  all'articolo  19.  Essi
assicurano che  il  fabbricante  abbia  preparato  la  documentazione
tecnica,  che  la  marcatura  CE  sia  apposta  sull'esplosivo,   che
quest'ultimo sia accompagnato dai  documenti  prescritti,  e  che  il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui  all'articolo  4,
commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un
esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali  di  sicurezza  di
cui all'Allegato II, non  immette  l'esplosivo  sul  mercato  fino  a
quando non sia  stato  reso  conforme.  Inoltre,  quando  l'esplosivo
presenta un rischio, l'importatore ne informa  il  fabbricante  e  le
autorita' di sorveglianza del mercato. 
  3. Gli importatori indicano sull'esplosivo, in lingua italiana,  il
loro nome, la loro denominazione commerciale  registrata  o  il  loro
marchio registrato e l'indirizzo  postale  al  quale  possono  essere
contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o  in
un  documento  di  accompagnamento  dell'esplosivo.  Le  informazioni
relative al contatto sono in lingua italiana. 
  4. Gli importatori garantiscono che l'esplosivo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. 
  5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'esplosivo e' sotto la
loro  responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento   o   di
trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II. 
  6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un
esplosivo da essi immesso sul mercato non sia  conforme  al  presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive  necessarie  per
rendere conforme tale  esplosivo,  per  ritirarlo  o  richiamarlo,  a
seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti  un  rischio,
gli importatori ne informano immediatamente i Ministeri  dell'interno
e dello sviluppo economico, nonche' le autorita' nazionali competenti
degli Stati membri in cui hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato
l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli  relativi  alla  non
conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 
  7. Per un periodo di dieci anni dalla data in  cui  l'esplosivo  e'
stato  immesso   sul   mercato,   gli   importatori   mantengono   la
dichiarazione di  conformita'  UE  a  disposizione  degli  organi  di
polizia o delle autorita' di sorveglianza del  mercato;  garantiscono
inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica  sara'  messa  a
disposizione di tali organi o autorita'. 
  8. Gli importatori, a seguito di ordine di esibizione degli  organi
di polizia incaricati dall'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato,
forniscono  in  lingua  italiana   tutte   le   informazioni   e   la
documentazione, in formato cartaceo  o  elettronico,  necessarie  per
dimostrare la conformita' dell'esplosivo  al  presente  decreto.  Gli
importatori cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta,
a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli
esplosivi da essi immessi sul mercato.