Art. 7 
 
 
                      Obblighi dei distributori 
 
  1. Quando mettono  un  esplosivo  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori applicano con la dovuta diligenza  le  prescrizioni  del
presente decreto. 
  2. Prima di mettere un  esplosivo  a  disposizione  sul  mercato  i
distributori  verificano  che  esso  rechi  la  marcatura   CE,   sia
accompagnato dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni
e  dalle  informazioni  sulla  sicurezza  in  una  lingua  facilmente
compresa  dagli  utilizzatori  finali  nello  Stato  membro  in   cui
l'esplosivo deve essere messo a disposizione sul  mercato  e  che  il
fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni  di
cui rispettivamente all'articolo 4, commi 5 e 6,  e  all'articolo  6,
comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere  che  un
esplosivo non sia conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato  II,
non mette l'esplosivo a disposizione sul mercato fino a  quando  esso
non sia stato reso conforme.  Inoltre,  se  l'esplosivo  presenta  un
rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore  e
le autorita' di sorveglianza del mercato. 
  3. I distributori garantiscono che, mentre l'esplosivo e' sotto  la
loro  responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento   o   di
trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II. 
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  un
esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non  sia  conforme
al  presente  decreto  si  assicurano  che  siano  prese  le   misure
correttive  necessarie  per  rendere  conforme  tale  esplosivo,  per
ritirarlo  o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora
l'esplosivo  presenti  un  rischio,  i  distributori   ne   informano
immediatamente i Ministeri dell'interno e dello  sviluppo  economico,
nonche' le autorita' nazionali competenti degli Stati membri  in  cui
hanno messo a disposizione  sul  mercato  l'esplosivo,  indicando  in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa. 
  5. I distributori, a seguito di ordine di esibizione  degli  organi
di polizia incaricati dall'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato,
forniscono tutte le informazioni  e  la  documentazione,  in  formato
cartaceo o elettronico,  necessarie  per  dimostrare  la  conformita'
dell'esplosivo. I distributori cooperano con tali organi o autorita',
su loro richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i
rischi presentati dagli esplosivi da essi messi  a  disposizione  sul
mercato.