Art. 9 Identificazione degli operatori economici 1. Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all'articolo 16, gli operatori economici indicano alle autorita' di sorveglianza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.