Art. 9 
 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Per gli esplosivi non inclusi nel sistema  di  cui  all'articolo
16, gli operatori economici indicano alle autorita'  di  sorveglianza
che ne facciano richiesta: 
  a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi; 
  b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci  anni  dal  momento  in  cui
siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal
momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.