Art. 4 
 
          Modalita' di cessione delle eccedenze alimentari 
 
  1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il
termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita'
dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. 
  2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene  e
sicurezza e della data  di  scadenza,  possono  essere  ulteriormente
trasformate   in    prodotti    destinati    in    via    prioritaria
all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. 
  3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti
di  farina  prodotti  negli  impianti  di   panificazione   che   non
necessitano  di  condizionamento  termico,  che,  non  essendo  stati
venduti o somministrati entro le  ventiquattro  ore  successive  alla
produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi,  anche
della grande distribuzione, i produttori artigianali  o  industriali,
la  ristorazione  organizzata,  inclusi   gli   agriturismi,   e   la
ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.