Art. 6 
 
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio  1982,
                               n. 571 
 
  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
luglio 1982, n. 571, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Qualora siano  stati  confiscati  prodotti  alimentari  idonei  al
consumo umano o animale, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone
la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di  finalita'  civiche  e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano  attivita'  d'interesse   generale   anche   mediante   la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso  forme  di  mutualita',  compresi  i   soggetti   di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  luglio  571,  n.   15   (Norme   per
          l'attuazione  degli  articoli  15,  ultimo  comma,  e   17,
          penultimo comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          concernente modifiche al sistema penale),  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 15 
              Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga
          inoppugnabile, l'autorita' di cui al primo comma  dell'art.
          18 della legge dispone con  ordinanza  l'alienazione  o  la
          distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a  cura  dei
          soggetti indicati nei primi due commi del  precedente  art.
          7, ai quali  a  tal  fine  viene  inviata  copia  autentica
          dell'ordinanza. 
              Le  somme   ricavate   dalla   vendita   sono   versate
          all'ufficio del registro e devolute all'erario. 
              Quando  siano  state  confiscate  cose   di   interesse
          storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose  che
          hanno interesse scientifico o culturale l'autorita' di  cui
          al primo comma ne da' comunicazione rispettivamente, per le
          prime, al Ministero per i beni culturali e  ambientali,  e,
          per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Il Ministro ed il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          possono disporre con  decreto  che  le  cose  confiscate  o
          talune di esse siano acquisite al patrimonio  indisponibile
          dello Stato indicando gli uffici o gli  enti  competenti  a
          provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose. 
              Se il decreto non viene  emesso  entro  novanta  giorni
          dalla ricezione  della  comunicazione  prevista  dal  comma
          precedente, l'autorita' che l'ha inviata procede  ai  sensi
          del primo comma. 
              Qualora siano state confiscate somme di  denaro,  carte
          di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti  dallo
          Stato, ovvero valori di bollo, l'autorita' di cui al  primo
          comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del  registro
          e la devoluzione all'erario. 
              Qualora  siano  stati  confiscati  prodotti  alimentari
          idonei al consumo umano o animale, l'autorita'  di  cui  al
          primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici
          ovvero a enti  privati  costituiti  per  il  perseguimento,
          senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche
          e che, in attuazione del principio di sussidiarieta'  e  in
          coerenza con  i  rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,
          promuovono  e  realizzano  attivita'  d'interesse  generale
          anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi
          di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',
          compresi  i  soggetti  di  cui  all'art.  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.".