Art. 2 
 
 
        Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
  1. Al decreto legislativo  n.  148  del  2015,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in  fine  le  seguenti
parole:  «fatte  salve  le  domande  per  eventi  oggettivamente  non
evitabili, per le quali si applica il termine  della  fine  del  mese
successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.»; 
    b) all'articolo 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata
tra  le  parti  ha  inizio  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
presentazione della domanda di cui al comma 1.»; 
    c) all'articolo 41, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo  21,  comma
5, in corso da almeno dodici mesi e quelli  stipulati  prima  del  1°
gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di  solidarieta'
espansiva, a condizione che la riduzione complessiva  dell'orario  di
lavoro non sia superiore a  quella  gia'  concordata.  Ai  lavoratori
spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50
per cento della misura  dell'integrazione  salariale  prevista  prima
della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale
trattamento almeno sino  alla  misura  dell'integrazione  originaria.
L'integrazione a carico del datore di lavoro  non  e'  imponibile  ai
fini  previdenziali,  e  vige  la  contribuzione  figurativa  di  cui
all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo  21,  comma  5,  ultimo
periodo e la contribuzione  addizionale  di  cui  all'articolo  5  e'
ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma
1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il
solo periodo compreso tra la data di trasformazione del  contratto  e
il suo termine di scadenza e tale periodo si computa  ai  fini  degli
articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al  presente  comma
non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»; 
    d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, dopo le parole «e di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di  spesa
di cui al comma 5, primo periodo,»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa
entro il 31 luglio  2015  riguardanti  casi  di  rilevante  interesse
strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute
occupazionali, tali  da  condizionare  le  possibilita'  di  sviluppo
economico territoriale, e il cui  piano  industriale  abbia  previsto
l'utilizzo del contratto di solidarieta', con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, puo', altresi',  essere  concessa,  su
domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4,
del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  per  la  durata
stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite
massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al  presente  comma
e' riconosciuto entro il limite di spesa di cui  al  comma  5,  primo
periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»; 
      3) al  comma  5,  i  primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge n. 185 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di  euro  per
l'anno  2017  e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno   2018   che
costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli  anni
considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3
e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto  di  cui  al  terzo
periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti  di
cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  sono
definiti i criteri per l'applicazione dei commi  3,  4  e  4-bis  ivi
inclusa la possibilita' di rideterminazione dei benefici previsti dai
commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di  spesa
di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le
misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui  al
comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima  dell'entrata
in vigore della presente disposizione.»; 
    e) all'articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione  verificatisi
nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con  qualifica  di  stagionali
dei settori produttivi del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali,
qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia  inferiore  alla  durata
ottenuta disapplicando  il  secondo  periodo  del  comma  1  di  tale
articolo  relativamente  alle  prestazioni  di   disoccupazione,   ad
eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi
quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese,  a
condizione che la differenza nelle durate  cosi'  calcolata  non  sia
inferiore a dodici settimane. In ogni caso,  la  durata  della  NASpI
corrisposta in applicazione del primo periodo non  puo'  superare  il
limite massimo di quattro mesi. 
  4-ter. Agli oneri  derivanti  dal  comma  4-bis,  valutati,  in  57
milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per  l'anno
2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di  euro  per  l'anno  2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e  dall'articolo  1,
comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a
18,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni  di
euro per l'anno  2017,  mediante  riduzione  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4-quater. Ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche  avvalendosi
del sistema permanente di monitoraggio  e  valutazione  istituito  ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  n.  92  del  2012,
assicurano,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  il  monitoraggio   degli   effetti
finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino,
o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto   alle
previsioni di spesa di cui al comma 4-ter,  agli  eventuali  maggiori
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge   28   gennaio   2009,   n.   2. E'
conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo  Fondo
nonche',  ai  fini  degli  effetti  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo  pari  al
50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino  all'esito  dei
monitoraggi annuali previsti nel primo  periodo.  In  tali  casi,  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  alle  Camere  con
apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.»; 
    f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale  e
di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono  disporre
nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in  misura
non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui  agli
articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza  a  tale  quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico  delle
finanze regionali o delle  risorse  assegnate  alla  regione  o  alla
provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti  con  la
specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
legge 24 dicembre 2012, n.  228,  destinandole  preferibilmente  alle
aree di crisi  industriale  complessa  di  cui  all'articolo  27  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazione
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di  destinare
le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica  attiva  del
lavoro. Il presente  comma  e'  efficace  anche  con  riferimento  ai
provvedimenti di assegnazione  delle  risorse  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati  per  gli  anni
2014, 2015 e 2016, con  esclusione  delle  risorse  gia'  oggetto  di
decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»; 
      2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»; 
      3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
  «11-bis. In deroga all'articolo 4,  comma  1,  e  all'articolo  22,
commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di  216  milioni  di
euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato  in  sede  governativa
presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  la
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo'
essere concesso un ulteriore  intervento  di  integrazione  salariale
straordinaria, sino al  limite  massimo  di  12  mesi,  alle  imprese
operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  ai  sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134.  Al  fine  di
essere ammessa all'ulteriore  intervento  di  integrazione  salariale
straordinaria l'impresa presenta un piano di  recupero  occupazionale
che  prevede  appositi  percorsi  di  politiche  attive  del   lavoro
concordati con  la  regione  e  finalizzati  alla  rioccupazione  dei
lavoratori, dichiarando contestualmente di  non  poter  ricorrere  al
trattamento di integrazione salariale straordinaria  ne'  secondo  le
disposizioni  del  presente  decreto  ne'  secondo  le   disposizioni
attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a
216  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e  dall'articolo  1,
comma 387,  lettera  b),  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208.
Entro quindici  giorni  dall'entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali  l'assegnazione  delle   risorse   necessarie   in
relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite  tra  le
regioni in base alle richieste, entro il limite  massimo  complessivo
di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa,  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e
trasmette relazioni  semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»; 
    g) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2,
della legge 28 giugno  2012,  n.  92,»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche',  ai  fini  dello  svolgimento   delle   funzioni   di   cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, l'ISFOL»; 
    h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f)  e'  sostituita  dalla
seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma  1,  numeri
1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  l'articolo  15   del   citato   decreto
          legislativo n. 148 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 15. (Procedimento).  -  1.  Per  l'ammissione  al
          trattamento ordinario di integrazione salariale,  l'impresa
          presenta in via telematica all'INPS domanda di  concessione
          nella  quale  devono  essere  indicati   la   causa   della
          sospensione  o  riduzione  dell'orario  di  lavoro   e   la
          presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati
          e  le  ore  richieste.  Tali  informazioni   sono   inviate
          dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il  tramite
          del  sistema  informativo  unitario  delle  politiche   del
          lavoro, ai fini delle attivita' e  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 8, comma 1. 
              2. La domanda deve essere presentata entro  il  termine
          di 15 giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa fatte salve le domande per eventi
          oggettivamente non evitabili, per le quali  si  applica  il
          termine della fine del mese successivo a quello in  cui  si
          e' verificato l'evento. 
              3. Qualora la domanda venga presentata dopo il  termine
          indicato  nel   comma   2,   l'eventuale   trattamento   di
          integrazione salariale non potra' aver  luogo  per  periodi
          anteriori  di  una  settimana   rispetto   alla   data   di
          presentazione. 
              4. Qualora dalla omessa o tardiva  presentazione  della
          domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
          totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
          tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi  una  somma  di
          importo   equivalente   all'integrazione   salariale    non
          percepita.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  25   del   citato   decreto
          legislativo n. 148 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  25.  (Procedimento).  -   1.   La   domanda   di
          concessione di trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e' presentata entro sette giorni  dalla  data  di
          conclusione della procedura di  consultazione  sindacale  o
          dalla data di  stipula  dell'accordo  collettivo  aziendale
          relativo al ricorso all'intervento e deve essere  corredata
          dell'elenco nominativo  dei  lavoratori  interessati  dalle
          sospensioni o riduzioni di orario. Tali  informazioni  sono
          inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per  il
          tramite del sistema informativo  unitario  delle  politiche
          del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
          all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
          21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
          dell'integrazione salariale l'impresa comunica  inoltre  il
          numero dei lavoratori mediamente occupati  presso  l'unita'
          produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
          distinti per orario contrattuale. 
              2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come
          concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
          data di presentazione della domanda di cui al comma 1. 
              3. In caso di presentazione tardiva della  domanda,  il
          trattamento decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla
          presentazione della domanda medesima. 
              4. Qualora dalla omessa o tardiva  presentazione  della
          domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
          totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
          tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi  una  somma  di
          importo   equivalente   all'integrazione   salariale    non
          percepita. 
              5.  La   domanda   di   concessione   del   trattamento
          straordinario  di  integrazione   salariale   deve   essere
          presentata in unica soluzione contestualmente al  Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  alle  Direzioni
          territoriali  del  lavoro  competenti  per  territorio.  La
          concessione del predetto trattamento  avviene  con  decreto
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
          l'intero   periodo   richiesto.   Fatte   salve   eventuali
          sospensioni del procedimento amministrativo che si  rendano
          necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al  secondo
          periodo e' adottato entro  90  giorni  dalla  presentazione
          della domanda da parte dell'impresa. 
              6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti  per
          territorio,  nei  tre  mesi  antecedenti   la   conclusione
          dell'intervento di integrazione salariale,  procedono  alle
          verifiche  finalizzate   all'accertamento   degli   impegni
          aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa  al
          competente  ufficio  ministeriale  entro  30  giorni  dalla
          conclusione dell'intervento straordinario  di  integrazione
          salariale autorizzato. Nel  caso  in  cui  dalla  relazione
          ispettiva emerga il mancato  svolgimento,  in  tutto  o  in
          parte,   del   programma   presentato   dall'impresa,    il
          procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
          cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90  giorni  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
          ai fini istruttori. 
              7.  L'impresa,  sentite  le  rappresentanze   sindacali
          aziendali o la  rappresentanza  sindacale  unitaria,  o  in
          mancanza le articolazioni territoriali  delle  associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale, puo' chiedere una  modifica  del  programma  nel
          corso del suo svolgimento.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  41   del   citato   decreto
          legislativo n. 148 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 41. (Contratti di solidarieta' espansiva).  -  1.
          Nel caso in cui, al fine di incrementare  gli  organici,  i
          contratti   collettivi   aziendali   stipulati   ai   sensi
          dell'articolo 51 del decreto legislativo n.  81  del  2015,
          prevedano, programmandone le modalita' di  attuazione,  una
          riduzione stabile  dell'orario  di  lavoro,  con  riduzione
          della retribuzione, e la  contestuale  assunzione  a  tempo
          indeterminato di nuovo personale, ai datori  di  lavoro  e'
          concesso,  per  ogni  lavoratore  assunto  sulla  base  dei
          predetti contratti collettivi  e  per  ogni  mensilita'  di
          retribuzione, un contributo a carico della  Gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali istituita presso l'INPS, di cui  all'articolo
          37 della legge n. 88 del 1989, pari,  per  i  primi  dodici
          mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
          contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni
          successivi   il    predetto    contributo    e'    ridotto,
          rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. 
              2. In sostituzione del contributo di cui  al  comma  1,
          per i lavoratori di eta' compresa tra i  15  e  i  29  anni
          assunti in forza dei contratti collettivi di cui  al  comma
          1, per i primi tre anni e comunque non oltre il  compimento
          del ventinovesimo anno di eta' del lavoratore  assunto,  la
          quota di contribuzione a carico del  datore  di  lavoro  e'
          dovuta in misura corrispondente a quella prevista  per  gli
          apprendisti, ferma restando la contribuzione a  carico  del
          lavoratore nella misura prevista  per  la  generalita'  dei
          lavoratori. 
              2-bis. Nei  confronti  dei  lavoratori  interessati  da
          riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della
          retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 5, i datori di  lavoro,  gli  enti
          bilaterali o i Fondi di solidarieta' di cui  al  titolo  II
          del presente decreto possono versare  la  contribuzione  ai
          fini pensionistici correlata  alla  quota  di  retribuzione
          persa, nei casi in cui tale contribuzione  non  venga  gia'
          riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti
          non sono riconosciute le agevolazioni contributive  di  cui
          ai commi 1 e 2. 
              3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1
          e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti  le
          assunzioni, abbiano  proceduto  a  riduzioni  di  personale
          ovvero  a  sospensioni  di  lavoro  in  regime   di   cassa
          integrazione guadagni straordinaria. 
              3-bis. I contratti di solidarieta' di cui  all'articolo
          21, comma 5, in  corso  da  almeno  dodici  mesi  e  quelli
          stipulati  prima  del  1°  gennaio  2016   possono   essere
          trasformati  in  contratti  di  solidarieta'  espansiva,  a
          condizione che  la  riduzione  complessiva  dell'orario  di
          lavoro non sia  superiore  a  quella  gia'  concordata.  Ai
          lavoratori spetta un trattamento di integrazione  salariale
          di  importo   pari   al   50   per   cento   della   misura
          dell'integrazione   salariale    prevista    prima    della
          trasformazione del contratto e il datore di lavoro  integra
          tale trattamento almeno sino alla misura  dell'integrazione
          originaria. L'integrazione a carico del  datore  di  lavoro
          non  e'  imponibile  ai  fini  previdenziali,  e  vige   la
          contribuzione  figurativa  di  cui  all'articolo  6.  Trova
          applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo  periodo  e  la
          contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 e'  ridotta
          in misura pari al 50 per cento. Il  contributo  di  cui  al
          comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2  si
          applicano per il solo  periodo  compreso  tra  la  data  di
          trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e
          tale periodo si computa ai fini  degli  articoli  4  e  22,
          comma 5. Per i lavoratori di  cui  al  presente  comma  non
          trova applicazione la disposizione di cui al comma 5. 
              4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in  forza
          dei contratti collettivi di  cui  al  comma  1  non  devono
          determinare  nelle  unita'  produttive  interessate   dalla
          riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della
          manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero  di
          quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che  cio'  sia
          espressamente previsto dai contratti collettivi in  ragione
          della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile,  in
          possesso delle qualifiche con  riferimento  alle  quali  e'
          programmata l'assunzione. 
              5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano  stati
          stipulati i contratti collettivi di cui  al  comma  1,  che
          abbiano  una  eta'  inferiore  a  quella  prevista  per  la
          pensione di vecchiaia di non piu' di  ventiquattro  mesi  e
          abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
          pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e  con  decorrenza
          dal  mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il
          suddetto trattamento di  pensione  nel  caso  in  cui  essi
          abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro  di
          durata non  superiore  alla  meta'  dell'orario  di  lavoro
          praticato prima della  riduzione  convenuta  nel  contratto
          collettivo. Il  trattamento  spetta  a  condizione  che  la
          trasformazione del rapporto avvenga  entro  un  anno  dalla
          data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in
          forza di clausole che  prevedano,  in  corrispondenza  alla
          maggiore  riduzione  di  orario,  un  ulteriore  incremento
          dell'occupazione.  Limitatamente  al  predetto  periodo  di
          anticipazione il trattamento di pensione e' cumulabile  con
          la   retribuzione   nel   limite   massimo   della    somma
          corrispondente al trattamento retributivo perso al  momento
          della trasformazione del rapporto da tempo  pieno  a  tempo
          parziale ai sensi del presente comma, ferma restando  negli
          altri casi la disciplina vigente in materia  di  cumulo  di
          pensioni e reddito da lavoro. 
              6. Ai fini dell'individuazione  della  retribuzione  da
          assumere quale base di calcolo per la determinazione  delle
          quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano
          prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma  5,  e'
          neutralizzato il numero delle settimane di lavoro  prestate
          a  tempo  parziale,  ove  cio'  comporti   un   trattamento
          pensionistico piu' favorevole. 
              7. I contratti collettivi di  cui  al  comma  1  devono
          essere depositati  presso  la  direzione  territoriale  del
          lavoro.  L'attribuzione  del  contributo   e'   subordinata
          all'accertamento, da parte della direzione territoriale del
          lavoro, della corrispondenza tra  la  riduzione  concordata
          dell'orario di lavoro  e  le  assunzioni  effettuate.  Alla
          direzione territoriale del lavoro e'  demandata,  altresi',
          la vigilanza  in  ordine  alla  corretta  applicazione  dei
          contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione  del
          contributo nei casi di accertata violazione. 
              8. I lavoratori assunti a norma del  presente  articolo
          sono esclusi dal computo dei limiti  numerici  previsti  da
          leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione
          di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni
          di carattere finanziario e creditizio.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  42   del   citato   decreto
          legislativo n. 148 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  42.   (Disposizioni   relative   a   trattamenti
          straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi
          gia'  stipulati).  -  1.  I  trattamenti  straordinari   di
          integrazione   salariale   conseguenti   a   procedure   di
          consultazione sindacale gia' concluse alla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  mantengono  la  durata
          prevista, nei limiti di  cui  alle  disposizioni  di  legge
          vigenti alla data delle stesse. 
              2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti  periodi
          successivi all'entrata in vigore del  presente  decreto  si
          computano ai fini della durata massima di cui  all'articolo
          4. 
              3. Per gli accordi  conclusi  e  sottoscritti  in  sede
          governativa entro il 31 luglio 2015,  riguardanti  casi  di
          rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che
          comportino  notevoli  ricadute   occupazionali,   tali   da
          condizionare  le   possibilita'   di   sviluppo   economico
          territoriale, e il cui  piano  industriale  abbia  previsto
          l'utilizzo  di  trattamenti  straordinari  di  integrazione
          salariale oltre i limiti previsti dagli articoli  4,  comma
          1, e 22, commi 1, 3 e 4, su  domanda  di  una  delle  parti
          firmatarie  dell'accordo,  da  inoltrare  entro  30  giorni
          dall'adozione del decreto di cui al comma 5,  ed  entro  il
          limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e  di
          100 milioni di euro per l'anno 2018, ed entro il limite  di
          spesa di  cui  al  comma  5,  primo  periodo,  puo'  essere
          autorizzata, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   la   prosecuzione   dei
          trattamenti di integrazione salariale per la durata e  alle
          condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4. 
              4. Presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'
          istituita  una  commissione  composta  da  quattro  membri,
          rispettivamente nominati dal Presidente del  Consiglio  dei
          ministri,  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro dell'economia e  delle  finanze.  La  commissione,
          presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio
          dei ministri, certifica l'ammissibilita' delle  domande  di
          cui al comma 3, la durata dei trattamenti  di  integrazione
          salariale previsti negli accordi, il numero dei  lavoratori
          e l'ammontare delle ore integrabili, in relazione al  piano
          industriale   e   di   riassorbimento   occupazionale   dei
          lavoratori previsto negli  accordi.  Alle  attivita'  e  al
          funzionamento della commissione si provvede con le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Ai componenti della commissione non spetta  alcun
          compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
          emolumento comunque denominato. 
              4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in  sede
          governativa entro il 31 luglio  2015  riguardanti  casi  di
          rilevante interesse strategico  per  l'economia  nazionale,
          che comportino notevoli  ricadute  occupazionali,  tali  da
          condizionare  le   possibilita'   di   sviluppo   economico
          territoriale, e il cui  piano  industriale  abbia  previsto
          l'utilizzo del contratto di solidarieta', con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo',
          altresi', essere  concessa,  su  domanda,  la  reiterazione
          della  misura  di  cui  all'articolo  6,   comma   4,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la
          durata stabilita dalla commissione di cui  al  comma  4  e,
          comunque, nel  limite  massimo  di  ventiquattro  mesi.  Il
          beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto entro il
          limite di spesa di cui al comma 5,  primo  periodo,  e  non
          trova applicazione il decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981. 
              5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il  Fondo  sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1,  lettera  a),  del  decreto-legge  n.  185   del   2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 e'
          incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100
          milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite
          di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai
          fini del riconoscimento dei benefici di cui ai  commi  3  e
          4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di  cui  al
          terzo periodo. Ai  fini  del  monitoraggio  della  relativa
          spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis  sono  trasmessi
          al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60  giorni
          dall'entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono
          definiti i criteri per l'applicazione  dei  commi  3,  4  e
          4-bis ivi inclusa la possibilita' di  rideterminazione  dei
          benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del  rispetto
          del complessivo limite di spesa di cui  al  primo  periodo.
          Conseguentemente  non  trovano   applicazione   le   misure
          attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di  cui
          al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente  prima
          dell'entrata in vigore della  presente  disposizione.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma pari  a  90  milioni  di
          euro per l'anno 2017 e a 100 milioni  di  euro  per  l'anno
          2018 si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  107,  della  legge  23
          dicembre 2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo
          42.». 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 4,  del  decreto-legge
          1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni  urgenti
          in materia di lavori socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno del reddito e nel settore previdenziale): 
              «Art. 6. (Norme in materia di  integrazione  salariale,
          contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti  di
          lavoro a tempo parziale). - (Omissis). 
              4.I datori di lavoro  che  stipulino  il  contratto  di
          solidarieta', ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5,
          commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, hanno  diritto,  nei  limiti  delle  disponibilita'
          preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
          1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24  mesi,  ad
          una   riduzione    dell'ammontare    della    contribuzione
          previdenziale  ed  assistenziale  ad  essi  dovuta  per   i
          lavoratori  interessati  dalla  riduzione  dell'orario   di
          lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della
          riduzione e' del 35 per cento.». 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1,  del  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2.  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              «Art.  18.  (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  43   del   citato   decreto
          legislativo n. 148 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 43. (Disposizioni finanziarie). - 1. Il fondo  di
          cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del  2014
          e' incrementato di 25,6 milioni di euro  per  l'anno  2015,
          191,1 milioni di euro per l'anno  2016,  592,5  milioni  di
          euro per l'anno 2017, 713,2  milioni  di  euro  per  l'anno
          2018, 845,3 milioni di euro per l'anno 2019, 868,2  milioni
          di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni di euro  per  l'anno
          2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022, 846,7  milioni
          di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno  2024,  cui  si  provvede  mediante  le
          economie derivanti dalle disposizioni di cui  al  Titolo  I
          del presente decreto. 
              2. I benefici di cui agli articoli  dal  2  al  24  del
          decreto  legislativo  15   giugno   2015,   n.   80,   sono
          riconosciuti anche per gli  anni  successivi  al  2015,  in
          relazione ai quali continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni di cui all'articolo 27  del  predetto  decreto
          legislativo. All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del
          presente comma valutato in 123 milioni di euro  per  l'anno
          2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128  milioni  di
          euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno  2019,
          133 milioni di euro per l'anno 2020, 136  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno  2022,  141
          milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro  annui
          a   decorrere   dall'anno   2024   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 107, della legge n. 190 del  2014  come  rifinanziato
          dal presente articolo. 
              3.  L'ultimo  periodo  dell'articolo  5   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  e'  soppresso.  All'onere
          derivante dal primo periodo del presente comma valutato  in
          270,1 milioni di euro per l'anno  2018,  567,2  milioni  di
          euro per l'anno 2019, 570,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4  milioni
          di euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro  per  l'anno
          2023, 594,2 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2024 si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n.  190
          del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  anche
          avvalendosi  del  sistema  permanente  di  monitoraggio   e
          valutazione istituito ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  provvedono,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio   degli
          effetti finanziari derivanti dalla disposizione di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Nel  caso  in  cui  si
          verifichino,  o   siano   in   procinto   di   verificarsi,
          scostamenti rispetto alle previsioni di  spesa  di  cui  al
          presente comma, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, con  proprio  decreto  alla  rideterminazione  del
          beneficio riconosciuto  ai  sensi  del  primo  periodo  del
          presente comma. 
              4.   Con   esclusivo   riferimento   agli   eventi   di
          disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e  il  31
          dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori  con  qualifica
          di stagionali dei settori produttivi del  turismo  e  degli
          stabilimenti  termali,  qualora  la  durata  della   NASpI,
          calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto  legislativo
          n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo
          della durata non si applica il secondo periodo del comma  1
          di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di
          disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e  Mini-ASpI
          2012 fruite negli ultimi quattro anni.  In  ogni  caso,  la
          durata   della    NASpI    corrisposta    in    conseguenza
          dell'applicazione del primo periodo non  puo'  superare  il
          limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due
          periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro
          per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per  l'anno  2016
          si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  107,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dal presente  articolo.  Ai
          sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  anche
          avvalendosi  del  sistema  permanente  di  monitoraggio   e
          valutazione istituito ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge n. 92 del  2012,  provvedono,  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti  finanziari
          derivanti dalla disposizione di cui al  primo  periodo  del
          presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano  in
          procinto  di   verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
          previsioni di spesa di cui al presente comma,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, con  proprio  decreto
          alla rideterminazione del beneficio riconosciuto  ai  sensi
          del primi due periodi del presente comma. 
              4-bis. Con riferimento agli  eventi  di  disoccupazione
          verificatisi nel 2016 e  limitatamente  ai  lavoratori  con
          qualifica di stagionali dei settori produttivi del  turismo
          e degli  stabilimenti  termali,  qualora  la  durata  della
          NASpI, calcolata  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla  durata
          ottenuta disapplicando il secondo periodo del  comma  1  di
          tale   articolo   relativamente   alle    prestazioni    di
          disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI  e
          di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della
          NASpI viene incrementata di un mese, a  condizione  che  la
          differenza nelle durate cosi' calcolata non sia inferiore a
          dodici settimane. In  ogni  caso,  la  durata  della  NASpI
          corrisposta in applicazione  del  primo  periodo  non  puo'
          superare il limite massimo di quattro mesi. 
              4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis,  valutati,
          in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni  di
          euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di
          euro per l'anno  2016,  mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,  comma
          7, del decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  come
          incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo  1,
          comma 187, lettera b), della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208, quanto  a  18,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  107,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di  euro  per
          l'anno 2017,  mediante  riduzione  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              4-quater. Ai sensi dell'articolo 17,  comma  12,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero  dell'economia
          e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  anche  avvalendosi  del  sistema  permanente   di
          monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo
          1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica,  il  monitoraggio   degli
          effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel  caso  in
          cui si verifichino, o  siano  in  procinto  di  verificarsi
          scostamenti rispetto alle previsioni di  spesa  di  cui  al
          comma 4-ter, agli  eventuali  maggiori  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. E' conseguentemente accantonato e reso  indisponibile
          sul medesimo  Fondo  nonche',  ai  fini  degli  effetti  in
          termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul  fondo  di
          cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo  pari  al  50
          per  cento  degli  oneri  indicati  al  comma  4-ter   fino
          all'esito  dei  monitoraggi  annuali  previsti  nel   primo
          periodo. In tali casi, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze riferisce alle Camere  con  apposita  relazione  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              5. Ai fini  della  prosecuzione  della  sperimentazione
          relativa al riconoscimento della prestazione  ASDI  di  cui
          all'articolo 16 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
          22, anche con riferimento ai lavoratori  beneficiari  della
          prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera
          sua  durata  oltre  la   data   del   31   dicembre   2015,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,  comma  7
          del decreto legislativo n. 22 del 2015 e'  incrementata  di
          180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro
          per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno  2018  e
          di 200 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2019.
          Per  effetto  della  prosecuzione   della   sperimentazione
          relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al
          primo periodo del presente comma, in ogni caso  nel  limite
          delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di
          cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n.  22
          del 2015 come incrementata dal primo periodo  medesimo  del
          presente  comma,  fermi  restando  i  criteri  disciplinati
          dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n.  22  del
          2015, in ogni caso la  prestazione  ASDI  non  puo'  essere
          usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi  nei  12
          mesi precedenti il termine del periodo di  fruizione  della
          NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24  mesi
          nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono definite le  modalita'
          per  prosecuzione   della   sperimentazione   relativa   al
          riconoscimento della prestazione ASDI di  cui  al  presente
          comma. All'onere derivante dal primo periodo  del  presente
          comma pari a 180 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  270
          milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 200  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2019   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
          legge n.  190  del  2014  come  rifinanziato  dal  presente
          articolo. 
              6. In via aggiuntiva a quanto  stabilito  dall'articolo
          17, comma 1 del decreto legislativo  n.  22  del  2015,  il
          fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,   istituito
          dall'articolo 1, comma 215, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e' incrementato di 32 milioni di  euro  per  l'anno
          2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni
          2017-2019, di 72 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  52
          milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro  per
          l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di  10
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dal  2024.  All'onere
          derivante dal primo periodo del presente comma  pari  a  32
          milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui
          per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per
          l'anno 2020, a 52 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  40
          milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di  euro  per
          l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui  a  decorrere  dal
          2024 si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n.  190
          del 2014, come rifinanziato dal presente articolo. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riportano gli  articoli  5  e  16,  comma  7,  del
          decreto legislativo, 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni  per
          il riordino della normativa in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  5.  (Durata).  -  1.  La  NASpI  e'  corrisposta
          mensilmente, per un numero di  settimane  pari  alla  meta'
          delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
          Ai fini del calcolo  della  durata  non  sono  computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione delle prestazioni di disoccupazione.». 
              «Art.  16.  (Assegno  di  disoccupazione  -  ASDI).   -
          (Omissis). 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  387  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2016): 
              «387. Per l'anno 2016 le risorse di cui  al  comma  386
          sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono  le
          priorita' del Piano di cui al medesimo comma: 
                a) avvio su tutto  il  territorio  nazionale  di  una
          misura di contrasto alla poverta', intesa come  estensione,
          rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
          all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui  al  comma
          386, all'avvio  del  Programma  si  procede  con  rinnovati
          criteri e procedure definiti ai sensi del  citato  articolo
          60 del decreto-legge n.  5  del  2012,  garantendo  in  via
          prioritaria  interventi  per  nuclei  familiari   in   modo
          proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
          conto della presenza, all'interno del nucleo familiare,  di
          donne in stato di  gravidanza  accertata  da  definire  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Nel  2016  al  Programma  sono
          destinati 380 milioni di euro incrementando a tal  fine  in
          misura  pari  al  predetto  importo   il   Fondo   di   cui
          all'articolo 81, comma  29,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla
          sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
          28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'articolo 1,  comma
          216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
          l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al   comma   386   e'
          corrispondentemente ridotta di  380  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016; 
                b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo  43,
          comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
          all'ulteriore incremento dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 16, comma 7,  del  decreto  legislativo  4
          marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno  di  disoccupazione
          (ASDI),  per  220   milioni   di   euro   con   conseguente
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al comma 386.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 107,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). - 12. Il
          Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base  delle
          informazioni trasmesse dai Ministeri  competenti,  provvede
          al monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dalle  leggi  che
          indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al  fine
          di  prevenire  l'eventuale   verificarsi   di   scostamenti
          dell'andamento   dei   medesimi   oneri    rispetto    alle
          previsioni.». 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del
          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              «Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore). - (Omissis). 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori.». 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
              «Art.  6.  (Disposizioni  finanziarie  e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  44   del   citato   decreto
          legislativo, n. 148 del 2015, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 44. (Disposizioni finali  e  transitorie).  -  1.
          Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
          presente   decreto   si   applicano   ai   trattamenti   di
          integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore. 
              2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
          delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
          e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
          vigore del presente decreto si computano per la sola  parte
          del periodo autorizzato successiva a tale data. 
              3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
          si applica nei primi 24 mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2,  si
          applicano  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015. 
              5.  In  via  transitoria,  allo  scopo  di   consentire
          l'erogazione  delle  prestazioni  per  i  primi   anni   di
          operativita' del fondo, il limite di cui  all'articolo  29,
          comma  4,   secondo   periodo,   calcolato   in   relazione
          all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla  singola
          azienda, tenuto conto delle prestazioni gia'  deliberate  a
          qualunque  titolo  a  favore  dell'azienda   medesima,   e'
          modificato  nel  modo  seguente:  nessun  limite   per   le
          prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci  volte  nell'anno
          2017, otto volte  nell'anno  2018,  sette  volte  nell'anno
          2019, sei volte  nell'anno  2020,  cinque  volte  nell'anno
          2021. In ogni caso, le prestazioni possono  essere  erogate
          soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite  al
          fondo. 
              6. Per l'anno  2015  le  regioni  e  province  autonome
          possono  disporre  la  concessione   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale e di mobilita', anche in  deroga  ai
          criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  1°  agosto  2014,  n.
          83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
          ad esse  attribuite,  ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota
          disponendo l'integrale copertura  degli  oneri  connessi  a
          carico  delle  finanze  regionali  ovvero   delle   risorse
          assegnate alla regione dell'ambito  di  piani  o  programmi
          coerenti  con   la   specifica   destinazione,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 253, della legge 24  dicembre  2012,
          n. 228. 
              6-bis. Con riferimento ai trattamenti  di  integrazione
          salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
          vigente, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano possono disporre nell'anno  2016  l'utilizzo  delle
          risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50
          per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a
          tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri
          connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse
          assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma
          nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica
          destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
          legge   24   dicembre   2012,    n.    228,    destinandole
          preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
          cui all'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
          83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
          n. 134. In alternativa, le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di  Bolzano  hanno  facolta'  di  destinare  le
          risorse di cui al  primo  periodo  ad  azioni  di  politica
          attiva del lavoro. Il presente comma e' efficace anche  con
          riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle  risorse
          alle regioni e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano gia' emanati per gli anni 2014, 2015  e  2016,  con
          esclusione delle risorse gia' oggetto  di  decretazione  da
          parte delle regioni e delle province autonome. 
              7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.
          185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          2 del 2009, e' incrementato di euro  5.286.187  per  l'anno
          2015 e di euro 5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del
          finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.
          Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,
          pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 22, della legge n. 147 del 2013.  Conseguentemente
          il medesimo articolo 1, comma 22, della legge  n.  147  del
          2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
          concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
          come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il
          sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
          normativa  vigente,  per  i  lavoratori  dipendenti   dalle
          imprese del settore del call-center. 
              8. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
          un rapporto avente ad oggetto  proposte  di  valorizzazione
          della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
          lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla  loro
          ricollocazione. 
              9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
          88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,»,  sono
          aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
          10 dicembre 2014, n. 183,». 
              10. All'articolo 37, comma 8, della  legge  n.  88  del
          1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
          le  seguenti:  «e  al  decreto  legislativo   adottato   in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
          10 dicembre 2014, n. 183,». 
              11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3,  comma
          5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a)  al  primo  periodo,  le  parole   «sottoposte   a
          sequestro o confisca ai sensi della legge 31  maggio  1965,
          n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite  dalle
          seguenti: «che, ai sensi della legge  31  maggio  1965,  n.
          575,  e  successive  modificazioni,  siano   sottoposte   a
          sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata  emessa
          dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
          state  adottate  le  misure  di  cui  all'articolo  32  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»; 
                b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A
          tale fine  l'amministratore  dei  beni  nominato  ai  sensi
          dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
          i soggetti nominati in sostituzione del soggetto  coinvolto
          ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
          esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo  al
          curatore, al  liquidatore  e  al  commissario  nominati  in
          relazione alle procedure concorsuali.». 
              Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
          5-bis, della legge n. 223 del  1991,  come  modificato  dal
          presente comma, e' altresi' destinato per l'anno  2015,  in
          via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso  articolo  3,
          comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni  di
          euro  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 
              11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  previo
          accordo stipulato in sede governativa presso  il  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali con  la  presenza  del
          Ministero dello sviluppo economico e  della  regione,  puo'
          essere concesso un  ulteriore  intervento  di  integrazione
          salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi,
          alle imprese  operanti  in  un'area  di  crisi  industriale
          complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione  ai  sensi  dell'articolo   27   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  Al  fine
          di essere ammessa all'ulteriore intervento di  integrazione
          salariale straordinaria  l'impresa  presenta  un  piano  di
          recupero occupazionale che  prevede  appositi  percorsi  di
          politiche attive del lavoro concordati  con  la  regione  e
          finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori,  dichiarando
          contestualmente di non poter ricorrere  al  trattamento  di
          integrazione  salariale  straordinaria   ne'   secondo   le
          disposizioni  del   presente   decreto   ne'   secondo   le
          disposizioni attuative dello  stesso.  All'onere  derivante
          dal primo periodo, pari a 216 milioni di  euro  per  l'anno
          2016,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,  comma
          7, del decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  come
          incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo  1,
          comma 387, lettera b), della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno  2016.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di  spesa,
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 253,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello   Stato-Legge   di
          stabilita' 2013): 
              «253. La riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati
          dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
          e   coesione   puo'   prevedere   il    finanziamento    di
          ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi  a
          misure  di  politica  attiva  e  ad  azioni  innovative   e
          sperimentali di tutela dell'occupazione.  In  tal  caso  il
          Fondo sociale per l'occupazione  e  la  formazione  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per  l'occupazione,
          di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' incrementato della parte di risorse relative  al
          finanziamento  nelle  medesime  Regioni  da  cui  i   fondi
          provengono, degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga.  La
          parte di risorse relative alle misure di politica attiva e'
          gestita dalle Regioni interessate. Dalla  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti  per  la  crescita  del
          Paese): 
              «Art. 27. (Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Nel  quadro   della
          strategia europea per la crescita, al fine di sostenere  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale,
          l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la  salvaguardia
          dei livelli occupazionali nei casi di situazioni  di  crisi
          industriali  complesse  con  impatto  significativo   sulla
          politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
          economico    adotta    Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di  crisi
          industriale complessa, quelle  riconosciute  dal  Ministero
          dello sviluppo economico anche a seguito di  istanza  della
          regione interessata, che,  riguardano  specifici  territori
          soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
          rilevanza nazionale derivante da: 
                una crisi di una o piu' imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
                una grave crisi di uno specifico settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.  Il
          Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5,  6,
          e 8 della  legge  15  maggio  1989,  n.  181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica   anche   per   l'attuazione   dei   progetti    di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di agevolazioni per  l'incentivazione
          degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile  1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio 1989, n. 181,  ivi  incluse  quelle  concesse  sotto
          forma   di   finanziamento   agevolato,   e'   applicabile,
          prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui  al  comma
          1, nonche' per gli interventi di cui  al  comma  8-bis,  in
          tutto il territorio nazionale, fatte  salve  le  soglie  di
          intervento stabilite dalla  disciplina  comunitaria  per  i
          singoli   territori,   nei   limiti   degli    stanziamenti
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
              8-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con
          decreto di natura non regolamentare, da  adottare,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, disciplina le condizioni e le  modalita'  per
          l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
          articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, come  successivamente  estesi,  nei  casi  di
          situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
          individuate ai sensi del decreto di  cui  al  comma  8  che
          presentano, comunque, impatto significativo sullo  sviluppo
          dei territori interessati e sull'occupazione. 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta l'articolo 45 del decreto  legislativo  n.
          148 del 2015, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 45. (Accesso ai dati elementari). - 1. A fini  di
          programmazione, analisi e valutazione degli  interventi  di
          politica  previdenziale,   assistenziale   e   del   lavoro
          introdotti con i decreti legislativi  di  attuazione  della
          legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo  tecnico  per  il
          coordinamento della politica economica di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e
          successive modificazioni, e  il  Comitato  scientifico  per
          l'indirizzo  dei  metodi   e   delle   procedure   per   il
          monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito
          in attuazione dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92,  nonche',  ai  fini  dello  svolgimento
          delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  l'ISFOL  hanno
          accesso diretto,  anche  attraverso  procedure  di  accesso
          remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT,  dall'INPS,
          dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate,  nonche'  da  altri
          enti e amministrazioni determinati dal decreto  di  cui  al
          comma 2. 
              2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui
          al comma 1, nel rispetto della normativa  sulla  protezione
          dei  dati  personali,  sono  determinate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          nel rispetto di quanto previsto al comma 3. 
              3. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si  riporta  l'articolo  10,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 10. (Funzioni  e  compiti  dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).  -
          2. Entro i sessanta  giorni  successivi  al  rinnovo  degli
          organi dell'ISFOL di cui  al  comma  1,  si  provvede  alla
          modifica dello statuto e  del  regolamento  dell'ISFOL  cui
          sono assegnate le seguenti funzioni: 
                a)  studio,  ricerca,  monitoraggio  e   valutazione,
          coerentemente con gli indirizzi  strategici  stabiliti  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli  esiti
          delle  politiche  statali  e  regionali   in   materia   di
          istruzione  e  formazione  professionale,   formazione   in
          apprendistato   e   percorsi   formativi   in   alternanza,
          formazione continua, integrazione dei  disabili  nel  mondo
          del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che  presentano
          maggiori difficolta' e misure di contrasto  alla  poverta',
          servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro,  anche
          avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13; 
                b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione  delle
          politiche del lavoro e  dei  servizi  per  il  lavoro,  ivi
          inclusa la verifica del raggiungimento degli  obiettivi  da
          parte  dell'ANPAL,  nonche'  delle  spese  per  prestazioni
          connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
          e  valutazione  delle   altre   politiche   pubbliche   che
          direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
          del lavoro; 
                c) studio, ricerca,  monitoraggio  e  valutazione  in
          materia di terzo settore; 
                d)  gestione  di  progetti   comunitari,   anche   in
          collaborazione,   con    enti,    istituzioni    pubbliche,
          universita' o soggetti privati  operanti  nel  campo  della
          istruzione, formazione e della ricerca.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  46   del   citato   decreto
          legislativo, n. 148 del 2015, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 46. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
          disposizioni: 
                a) il decreto legislativo luogotenenziale 9  novembre
          1945, n. 788; 
                b) il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
          Stato 12 agosto 1947, n. 869, ad eccezione dell'articolo 3; 
                c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77; 
                d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115; 
                e) la legge 8 agosto 1972, n. 464; 
                f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a  11,  12,  comma  1,
          numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n.
          164; 
                g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto
          1975, n. 427; 
                h) la legge 13 agosto 1980, n. 427; 
                i) gli articoli 1 e 2 del  decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla  legge  19
          dicembre 1984, n. 863; 
                l)  l'articolo  8,  commi  da  1  a  5,   e   8   del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
                m) gli articoli 1, 2, e da 12 a  14  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223; 
                n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236; 
                o) il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          giugno 2000, n. 218; 
                p)  l'articolo  44,  comma  6  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
                q)  i  commi  1,  da  4  a  19-ter,  da  22   a   45,
          dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.». 
              - La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la
          garanzia  del  salario)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 1975, n. 148.