Articolo 3 
 
 
                        Statuti e regolamenti 
 
  1. Agli Enti e' riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare. 
  2. Gli statuti: 
  a) stabiliscono la missione e  gli  obiettivi  di  ricerca,  tenuto
conto degli obiettivi  strategici  fissati  a  livello  nazionale  ed
europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante; 
  b) fissano il modello strutturale di  organizzazione  e  le  regole
fondamentali di funzionamento previste per  il  raggiungimento  degli
scopi istituzionali ed il buon andamento delle attivita'; 
  c) prevedono forme  di  collaborazione  con  le  universita'  e  le
imprese,   nonche'    modelli    organizzativi    preordinati    alla
valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita'
scientifica nazionale di riferimento; 
  d)  incentivano  la  cooperazione  scientifica  e  tecnologica  con
istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche' l'introduzione di  misure
volte a favorire la collaborazione con le attivita' delle Regioni  in
materia   di   ricerca   scientifica   e   tecnologica   e   sostegno
all'innovazione per i settori produttivi. 
  3. Nel rispetto ed  in  attuazione  delle  norme  statutarie  delle
normativa   vigente,   gli   Enti,   adottano   i   regolamenti    di
amministrazione,  finanza  e  contabilita',  del   personale   e   di
organizzazione  in  conformita'  ai  principi  di  cui   al   decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  ai  principi  e
disposizioni del codice civile per quanto compatibili.