Art. 3 
 
                      Regole di condizionalita' 
 
  1. Le regole di condizionalita' comprendono i CGO e le BCAA fissati
a livello nazionale ed elencati all'allegato 1,  con  riferimento  ai
settori  ambiente,   cambiamento   climatico   e   buone   condizioni
agronomiche del terreno; sanita'  pubblica,  salute  delle  piante  e
degli animali; benessere degli animali. 
  2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali  o  di  forza
maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  3. Nel caso di cessione, a  qualsiasi  titolo,  di  tutta  o  parte
dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per
beneficiare  dell'aiuto,  nonche'  le  dichiarazioni  effettuate  dal
cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario  ai  fini
dell'applicazione del presente decreto. 
  4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici,  secondo  cui  e'
differenziato l'ambito di applicazione delle  norme  e  dei  criteri,
sono di seguito indicate: 
    a) superfici a seminativo, come definite ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1 del presente decreto; 
    b) superfici non piu' utilizzate a fini produttivi, mantenute  in
buone condizioni agronomiche e ambientali; 
    c) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera x) del presente decreto; 
    d)  qualsiasi  superficie,  comprese   le   superfici   agricole,
dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento
(UE) n. 1307/2013, di cui ai titoli III e  IV,  o  dei  pagamenti  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e  dei
premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere  a)  e  b),
dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n.  1305/2013
e dall'articolo art. 36, lettera a), punti da i) a v) e  lettera  b),
punti i), iv) e v ), ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005
s.m.i., nonche' dei pagamenti ai sensi degli articoli  85-unvicies  e
103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda
le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa  non  si
applica nella misura in cui per la superficie in  questione  non  sia
richiesto alcun sostegno in conformita' dell'art.  21,  paragrafo  1,
lettera a), e  degli  articoli  30  e  34  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013 e dell'art.  36,  lettera  b),  punti  i),  iv)  e  v)  del
regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.