Art. 10 
 
       Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007. n. 30 
 
  1. All'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.
30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle
seguenti:  «sede  della   sezione   specializzata   in   materia   di
immigrazione protezione  internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea»; 
    b)  sono  aggiunti,  in  fine,  i   seguenti   periodi:   «Quando
l'interessato e' trattenuto in un centro di cui all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  la  sua  partecipazione
all'udienza per la convalida  avviene,  ove  possibile,  a  distanza,
mediante un collegamento  audiovisivo,  tra  l'aula  d'udienza  e  il
centro. Il collegamento audiovisivo si  svolge  in  conformita'  alle
specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i
Ministeri della giustizia e  dell'interno  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  e,  in
ogni caso, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre  consentito
al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo  ove
si  trova  il  richiedente.  Un  operatore  della  polizia  di  Stato
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39,  secondo  comma,  della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si  trova  il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che  non  sono  posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'
a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di
cui al (( terzo periodo del presente comma )) nonche',  se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine
interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore
della polizia di Stato.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  20-ter,  del  decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come  modificato  dalla
          presente legge. 
              «Art. 20-ter (Autorita' giudiziaria competente  per  la
          convalida dei provvedimenti del questore). - Ai fini  della
          convalida dei provvedimenti emessi dal  questore  ai  sensi
          degli articoli 20 e  20-bis,  e'  competente  il  tribunale
          ordinario sede della sezione specializzata  in  materia  di
          immigrazione    protezione    internazionale    e    libera
          circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea.  Quando
          l'interessato e' trattenuto in un centro di cui all'art. 14
          del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  la  sua
          partecipazione all'udienza per la  convalida  avviene,  ove
          possibile,   a   distanza,   mediante    un    collegamento
          audiovisivo,  tra  l'aula  d'udienza  e   il   centro.   Il
          collegamento audiovisivo  si  svolge  in  conformita'  alle
          specifiche  tecniche  stabilite  con  decreto  direttoriale
          d'intesa tra i Ministeri  della  giustizia  e  dell'interno
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita'
          tali da assicurare la contestuale,  effettiva  e  reciproca
          visibilita' delle persone presenti in entrambi i  luoghi  e
          la possibilita' di udire quanto vi viene detto.  E'  sempre
          consentito al difensore, o a un suo  sostituto,  di  essere
          presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  richiedente.   Un
          operatore della polizia di Stato appartenente ai  ruoli  di
          cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981,
          n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  dell'osservanza
          delle disposizioni di cui al  terzo  periodo  del  presente
          comma nonche', se ha  luogo  l'audizione  del  richiedente,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, il  richiedente  e  il  suo  difensore.  Delle
          operazioni svolte e' redatto verbale a  cura  del  medesimo
          operatore della polizia di Stato.».